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Archivio per categoria: Prassi

Congedo parentale Covid-19: le istruzioni INPS

23 Dicembre 2021da Admin2

Con la circolare n. 189 del 17 dicembre 2021 l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione, anche in modalità oraria, del congedo previsto dall’articolo 9 del d.l. n.146/2021, in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per figli conviventi minori di anni 14, e per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente.

Il nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere fruito – a partire dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021- dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.

Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

La circolare, in particolare, riporta i casi di incompatibilità tra il “Congedo parentale SARS CoV-2” e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.

Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.

a) “Congedo parentale SARS CoV-2”

Il congedo non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi, anche qualora si sia in presenza di più figli per cui sussistano le condizioni di accesso al congedo. Pertanto, a fronte di domande presentate da genitori conviventi con il figlio, o anche non conviventi in caso di figlio con disabilità grave, per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima.

La contemporanea fruizione dei due benefici è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito da parte di due genitori per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

b) Congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 e i 16 anni

Il congedo è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore del congedo di cui al comma 4 dell’articolo 9 del d-l. n. 146/2021, ossia di congedo per altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 e i 16 anni.

La contemporanea fruizione dei due benefici è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito da parte dei due genitori per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

c) Congedo parentale

Il “Congedo parentale SARS CoV-2” è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo in argomento è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

d) Riposi giornalieri della madre o del padre

La fruizione del congedo in esame non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e 40 del d.lgs. n. 151/2001 (c.d. riposi per allattamento) fruiti per lo stesso figlio.

e) Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa

Il “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo sia disoccupato (cfr. il messaggio n. 1621/2020) o sospeso dal lavoro ovvero comunque non svolga alcuna attività lavorativa.

Ne consegue che in caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il figlio, l’altro genitore non può fruire contemporaneamente (negli stessi giorni) del “Congedo parentale SARS CoV-2”.

L’incompatibilità con il congedo in argomento sussiste altresì nel caso in cui uno dei due genitori conviventi con il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA) con sospensione dell’attività lavorativa, NASpI e DIS-COLL.

Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il figlio, beneficiando di trattamenti di integrazione salariale, abbia subìto solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, è ammesso alla fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2”.

f) Part-time e lavoro intermittente

La fruizione del congedo in argomento da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattualedell’altro genitore convivente con il figlio.

La circolare

  • INPS circ. n. 189:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/asian-young-woman-help-her-son-homework-with-daughter-using-laptop-sit-beside-table-living-room-home_73740-834.jpg 486 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-23 17:00:342021-12-23 17:20:54Congedo parentale Covid-19: le istruzioni INPS
Prassi in Prassi

Cassa integrazione Covid-19: differimento termini decadenziali

23 Dicembre 2021da Admin2

Con il messaggio n. 4580 del 21 dicembre 2021 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per il differimento dei termini decadenziali per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da Covid-19, secondo quanto previsto dall’art. 11 bis della l. n. 215/2021.

L’INPS precisa che rientrano nel differimento al 31 dicembre 2021 tutte le domande di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di Assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, e del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), connessi all’emergenza da Covid-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda – e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto – i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze.

Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 11 bis del d.l. n. 146/2021, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

Il messaggio

  • Messaggio INPS n. 4580:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/lo-scienziato-in-uniforme-protettiva-bianca-lavora-con-coronavirus-e-provette-di-sangue-in-laboratorio_146671-7271.jpg 406 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-23 16:59:322021-12-23 16:59:32Cassa integrazione Covid-19: differimento termini decadenziali
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Trattamenti di Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga: le indicazioni INPS

20 Dicembre 2021da Admin2

Con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021 l’INPS ha illustrato le novità introdotte dal d.l. n. 146/2021 in materia di tutele di tipo emergenziale previste in costanza di rapporto di lavoro ed ha riepilogato le relative istruzioni operative.

Il d.l. n. 146/2021, all’articolo 11, comma 1, ha introdotto un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

La previsione, in particolare, si rivolge ai datori di lavoro che, non rientrando nella disciplina in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n.148/2015, nonché a quelli che ricorrono alla Cassa integrazione in deroga.

Per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto Fiscale, i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 8, comma 2, del d.l.n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 69/2021 (c.d. decreto Sostegni).

L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà quindi essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.

La circolare precisa che laddove non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal menzionato decreto Sostegni, non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.

Ai fini dell’individuazione della decorrenza iniziale dei trattamenti riferiti al nuovo periodo di ASO/CIGD (massimo 13 settimane), introdotto dal decreto Fiscale, i datori di lavoro dovranno tenere conto del fatto che la richiesta del nuovo periodo di trattamenti è subordinata all’integrale autorizzazione delle precedenti 28 settimane previste dal d.l. n. 41/2021 e altresì della circostanza che dette settimane, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8, comma 2- bis, del medesimo decreto Sostegni, potevano essere concesse in continuità ai datori di lavoro che avessero integralmente fruito dei trattamenti di cui all’articolo 1, comma 300, della l. n. 178/2020.

Laddove i datori di lavoro, avendo esaurito le misure di sostegno emergenziale previste dalla pregressa normativa di cui al d.l. n. 41/2021, prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 146/2021, avessero richiesto trattamenti di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs n. 148/2015 con causale diversa da quella “COVID–19”, le settimane non ancora autorizzate potranno essere sostituite in periodi con causale emergenziale, mediante l’invio di una nuova domanda con la causale aggiornata, secondo le indicazioni contenute nella presente circolare.

La circolare

  • INPS circ. n. 183:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/02/close-up-pen-financial-report-with-window-background_1098-3481.jpg 426 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-20 11:20:272021-12-20 11:20:27Trattamenti di Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga: le indicazioni INPS
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Garante privacy: nuove modalità per revoca e uso del Green Pass

20 Dicembre 2021da Admin2

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna le disposizioni relative alle Certificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori.

Lo schema di decreto, accogliendo l’invito più volte espresso dall’Autorità, dà piena attuazione alla revoca delle certificazioni verdi, in caso di contagio sopravvenuto, tramite una procedura che prevede anche che l’interessato venga informato, utilizzando i dati di contatto dallo stesso forniti.

A questo tipo di procedura se ne aggiunge una specifica relativa ai “Green Pass” rilasciati o ottenuti in maniera fraudolenta.

Nello schema viene previsto inoltre che i soggetti tenuti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi vengano specificamente istruiti sulla possibilità di utilizzare la modalità “rafforzata” solo ed esclusivamente nei casi in cui lo richieda la legislazione vigente.

Nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto a effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità, mediante lettura del QR code della copia in suo possesso attraverso l’app VerificaC19 o mediante le previste modalità automatizzate.

È stata inoltre disciplinata l’annotazione sugli albi professionali “senza ulteriori specificazioni dalle quali sia possibile desumere il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dell’esercente la professione sanitaria”, prevedendo soltanto l’indicazione della circostanza che il professionista è sospeso.

Dopo i casi registrati di diffusione online di numerose certificazioni verdi, come ulteriore misura di garanzia è stata prevista, all’atto del rilascio del Green Pass da parte degli operatori sanitari, la registrazione di informazioni aggiuntive: identificativo dell’operazione; codice fiscale o identificativo del soggetto che ha eseguito l’operazione;  modalità di autenticazione dell’operatore sanitario; codice fiscale o i dati anagrafici dell’interessato; l’identificativo univoco del certificato (UVCI) della certificazione; data e ora dell’operazione.

Il Garante della Privacy ha comunque chiesto al Ministero della Salute alcune integrazioni per rendere evidente all’interessato la modalità di verifica utilizzata dal verificatore, introducendo, all’interno dell’app VerificaC19, elementi testuali, grafici e visivi per le due modalità di verifica (“base” o “rafforzata”).

In conseguenza degli specifici rischi connessi ai trattamenti di dati personali in esame e avendo particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo, l’Autorità ha chiesto al Ministero della Salute di aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

Il provvedimento

  • GarantePrivacy 13.12.2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/09/240_F_444046705_y48LlrEwE9vUcYNUant94HsSl1M1vpIY.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-20 11:16:312021-12-20 11:23:50Garante privacy: nuove modalità per revoca e uso del Green Pass
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Proroga del divieto di licenziamento e accesso alla prestazione NASpI: le indicazioni INPS

10 Dicembre 2021da Admin2

Con circolare n. 180 del 1° dicembre 2021 l’INPS ha riepilogato le istruzioni amministrative in materia di proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla prestazione NASpI, nell’ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Com’è noto l’art. 14, comma 3, del d.l. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126/2020, ha disposto che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, operando quindi di fatto una risoluzione consensuale.

L’Istituto ricorda che l’accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi collettivi aziendali in argomento è ammessa – in virtù della proroga sancita da c.d. decreto Sostegni (art. 8, comma 9, d.l. n. 42/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 69/2021) – fino al 30 giugno 2021.

Il decreto Sostegni all’art. 8 ha previsto per determinati datori di lavoro individuati dai commi 2 e 8 del medesimo articolo, la proroga del divieto di potere ricorrere ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Il comma 11 dello stesso articolo 8 ha introdotto poi alcune deroghe a tale divieto, con la conseguenza che per gli stessi datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 è stata mantenuta la possibilità di procedere alla risoluzione di rapporti di lavoro a seguito della stipula di accordi collettivi aziendali da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono agli stessi, fino al 31 ottobre 2021.

Ulteriori deroghe in tal senso sono state successivamente previste dal d.l. n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis), dal d.l. n.103/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 125/2021 e dal d.l. n. 146/2021.

L’INPS ha quindi chiarito che la proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, oltre la data del 30 giugno 2021 è prevista:

– fino alla data del 31 ottobre 2021per i datori di lavoro privati che, avendo presentato domanda, sono autorizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, nonché le aziende che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto Sostegni;

– al massimo fino alla data del 31 dicembre 2021:

  • per i datori di lavoro privati che avendo presentato domanda, sono autorizzati ai trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga;
  • per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, autorizzati al trattamento CIGO COVID;
  • per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento ordinario di integrazione salariale COVID per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021;
  • per i datori di lavoro privati autorizzati, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, beneficiando dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale;
  • per i datori di lavoro che, avendo presentato domanda, sono autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga per un massimo di 13 settimane dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
  • per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo che beneficiano dell’esonero di cui all’articolo 43 del decreto Sostegni-bis.

L’Istituto ha precisato che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine 30 giugno 2021, data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve aver prodotto i suoi effetti.

La circolare

  • INPS circolare n. 180:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/240_F_324511507_zp1kYH5wlFZaL7lh0KK7xOkOdUAqCXQ1-1.jpg 286 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-10 11:44:222021-12-10 11:44:22Proroga del divieto di licenziamento e accesso alla prestazione NASpI: le indicazioni INPS
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Le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

10 Dicembre 2021da Admin2

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 dicembre 2021 le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.

In continuità con le Linee Guida emanate a maggio 2020 (prima versione), delle quali è stata mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi in esse contenuti sono stati integrati, anche in un’ottica di semplificazione e coerenza tra settori che presentano profili di rischio comparabili, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-Covid19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde Covid-19.

Le Linee Guida riguardano i seguenti settori:

– Ristorazione e cerimonie

– Attività turistiche e ricettive

– Cinema e spettacoli dal vivo

– Piscine termali e centri benessere

– Servizi alla persona

– Commercio

– Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre

– Parchi tematici e di divertimento

– Circoli culturali, centri sociali e ricreativi

– Convegni e congressi

– Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

– Sagre e fiere locali

– Corsi di formazione

– Sale da ballo e discoteche

Le Linee Guida

  • Linee Guida Min. Salute
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/vista-potata-delle-donne-di-affari-che-leggono-documento_74855-4169.jpg 417 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-10 11:43:572021-12-10 11:43:57Le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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