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Archivio per categoria: Prassi

Le FAQ sul Green Pass rafforzato

10 Dicembre 2021da Admin2

Il Governo, a seguito dell’emanazione del d.l. n. 172/2021, ha aggiornato le Faq in materia di Green Pass.

Le Faq sono consultabili al seguente link.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/07/240_F_257943463_waAjqUusHX5OryGpZHDrzM789wglawNM.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-10 11:43:362021-12-10 11:43:36Le FAQ sul Green Pass rafforzato
Prassi in Prassi

Il Protocollo Orlando sul lavoro in modalità agile

9 Dicembre 2021da Admin2

Lo scorso 7 dicembre 2021 è stato sottoscritto il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile nel settore privato.

Il Protocollo è il frutto di un lungo lavoro della Commissione di studio che ho l’onore di presiedere – e qui voglio ringraziare tutti i componenti per il loro grande contributo – ma soprattutto del dialogo e del confronto che il Ministro Orlando ha saputo mettere in pratica con le parti sociali.

Il Protocollo Orlando dimostra che il dialogo fra istituzioni pubbliche e parti sociali può avere uno sguardo lungo sulla futura regolazione, uno sguardo che ha una prospettiva europea e che affronta senza paura le sfide che abbiamo davanti.

Il Protocollo

  • Protocollo Nazionale Lavoro Agile
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/12/prot-def.png 341 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-09 09:23:282021-12-09 09:23:28Il Protocollo Orlando sul lavoro in modalità agile
Prassi in Prassi

Ferie e cassa integrazione Covid-19

6 Dicembre 2021da Admin2

Con la nota n. 1799 del 23 novembre 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito parere favorevole in merito alla possibilità, per il datore di lavoro, di modificare in CIGO con causale Covid-19 le giornate di ferie richieste dai lavoratori “già programmate e concesse”.

Com’è noto l’art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 stabilisce che “fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (…) va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione”.

In forza del citato art. 2109 c.c. si evince il riconoscimento in capo al datore di lavoro, nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale, di una facoltà di determinare la collocazione temporale delle ferie, nonché in alcune ipotesi di modificarla.

Sempreché sia rispettato il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo feriale, eventuali deroghe alla fruizione del diritto costituzionalmente garantito ex art. 36, comma 3 Cost., risultano ammissibili esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e come tali siano supportate da adeguata motivazione.

L’Ispettorato ha ricordato che costituiscono ipotesi oggettive derogatorie all’ordinaria modalità di fruizione delle ferie, tra gli altri, gli interventi a sostegno del reddito ordinari e straordinari, in cui si assiste ad una “sospensione totale o parziale delle obbligazioni principali scaturenti dal rapporto medesimo, ossia l’espletamento dell’attività lavorativa e la corresponsione della retribuzione”.

La nota

  • INL nota 23.11.2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/lo-scienziato-in-uniforme-protettiva-bianca-lavora-con-coronavirus-e-provette-di-sangue-in-laboratorio_146671-7271.jpg 406 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-06 12:44:132021-12-06 12:44:13Ferie e cassa integrazione Covid-19
Prassi in Prassi

La segnalazione del Garante Privacy sulla possibilità di consegna di copia della certificazione verde al datore di lavoro

6 Dicembre 2021da Admin2

Il Garante per la protezione dei dati personali, con segnalazione inviata al Parlamento e al Governo sulla possibilità introdotta dalla l. n. 165/2021, di conversione del d.l. 127/2021, di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato, ha osservato che tale previsione rischia di determinare la sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica complessivamente sottese al sistema del “Green Pass”.

L’assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato non consentirebbe, infatti, di rilevare l’eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all’intestatario del certificato, in contrasto, peraltro, con il principio di esattezza cui deve informarsi il trattamento dei dati personali (art. 5, par.1, lett. d) Reg. Ue 2016/679).

La dinamicità e potenziale variabilità della condizione sanitaria del soggetto è, dunque, difficilmente “cristallizzabile” in una presunzione di validità della certificazione, insensibile a ogni eventuale circostanza sopravvenuta ed esige, di contro, un costante aggiornamento con corrispondenti verifiche.

Ad avviso del Garante la previsione introdotta dalla l. n. 165/2021, nella misura in cui rischia di precludere la piena realizzazione delle esigenze sanitarie sottese al sistema del Green Pass, rende anche il trattamento dei relativi dati non del tutto proporzionato (perché non pienamente funzionale rispetto) alle finalità perseguite.

La prevista legittimazione della conservazione (di copia) delle certificazioni verdi contrasta inoltre con il Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953 il quale, nel sancire un quadro di garanzie omogenee, anche sotto il profilo della protezione dati, per l’utilizzo delle certificazioni verdi in ambito europeo, dispone che “Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l’accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento”.

Una scelta quale quella sulla vaccinazione – così fortemente legata alle intime convinzioni della persona – verrebbe in questo modo privata delle necessarie garanzie di riservatezza, con effetti potenzialmente pregiudizievoli in ordine all’autodeterminazione individuale (in ordine all’esigenza di evitare possibili discriminazioni in ragione della scelta vaccinale, cfr. anche risoluzione 2361 (2021) del Consiglio d’Europa).

Tale potenziale pregiudizio è, poi, aggravato dal contesto lavorativo in cui maturerebbe. La prevista ostensione (e consegna) del certificato verde a un soggetto, quale il datore di lavoro, al quale dovrebbe essere preclusa la conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica e convinzioni personali, pare infatti poco compatibile con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati, sia dalla normativa giuslavoristica (artt. 88 Reg. Ue 2016/679; 113 d.lgs. 196 del 2003; 5 e 8 l. n. 300 del 1970; 10 d.lgs. n. 276 del 2003).

In tale prospettiva, il Garante ha apprezzato la previsione dell’esplicito divieto di conservazione del codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi Covid-19 sottoposte a verifica, nonché di trattamento (nelle forme più varie), per finalità ulteriori, delle informazioni rilevate dalla lettura dei codici e all’esito dei controlli.

Concludendo il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che la prevista facoltà di conservazione del Green Pass non può del resto ritenersi legittima sulla base di un presunto consenso implicito del lavoratore che la consegni, ritenendo il diritto sottesovi pienamente disponibile.

Dal punto di vista della protezione dei dati personali (e, dunque, ai fini della legittimità del relativo trattamento), il consenso in ambito lavorativo non può, infatti, ritenersi un idoneo presupposto di liceità, in ragione dell’asimmetria che caratterizza il rapporto lavorativo stesso (C 43 Reg. UE 2016/679).

La segnalazione

  • Garante Privacy segnalazione
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/10/240_F_449814008_v6Ef5rsEGI5eH4OjlNITsZq6h8fji2fd.jpg 444 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-06 12:43:322021-12-06 12:43:32La segnalazione del Garante Privacy sulla possibilità di consegna di copia della certificazione verde al datore di lavoro
Prassi in Prassi

Quarantena con sorveglianza attiva e tutela previdenziale della malattia INPS

22 Novembre 2021da Admin2

Com’è noto il “nuovo” articolo 26 d.l. n.18/2020 (come modificato dall’articolo 8 del d.l. n. 146/2021) stabilisce che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, viene riconosciuta fino al 31 dicembre 2021.

Con il messaggio n. 4027 del 18 novembre 2021, l’INPS ha comunicato che per gli eventi di malattia a pagamento diretto, la procedura di gestione “Malattia a pagamento diretto” è stata aggiornata, sulla base delle novità normative, al fine di considerare indennizzabili i giorni di prognosi indicati nel certificato per gli eventi di cui al comma 1 dell’articolo 26 in commento, ricadenti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Pertanto, tutte le pratiche per il riconoscimento della prestazione di malattia relative ai lavoratori dipendenti, con associati certificati afferenti al suddetto comma 1 per il periodo sopra indicato, saranno rimesse in lavorazione, in base all’ordine cronologico degli eventi, dalle Strutture territoriali di competenza, secondo le consuete modalità.

Il messaggio

  • Messaggio INPS n. 4027:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/05/minimal-vaccine-bottles-composition-calendar_23-2148892398.jpg 426 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-11-22 12:00:182021-11-22 12:00:18Quarantena con sorveglianza attiva e tutela previdenziale della malattia INPS
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Ammortizzatori sociali Covid-19: le indicazioni operative INPS

22 Novembre 2021da Admin2

Con il messaggio n. 4034 del 18 novembre 2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal d.l. n. 146/2021.

Il d.l. n. 146/2021, all’articolo 11, comma 1, ha introdotto un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal “decreto Fiscale”, i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 8, comma 2, del d.l. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 69/2021 (c.d. decreto Sostegni).

L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.

Laddove, quindi, non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal menzionato “decreto Sostegni”, non sarà possibile per i datori di lavoro di accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.

Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 13 settimane di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

La circolare precisa che la procedura di trasmissione delle domande è già disponibile e che le stesse possono essere inviate, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al d.l. n. 41/2021 da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

Il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

Il messaggio

  • Messaggio INPS n. 4034:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/10/240_F_391054659_UZp7jCUmguVGMSqU4imhgoIFXxar6pBR.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-11-22 11:59:282021-11-22 11:59:42Ammortizzatori sociali Covid-19: le indicazioni operative INPS
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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