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Archivio per categoria: Prassi

La segnalazione del Garante Privacy sulla possibilità di consegna di copia della certificazione verde al datore di lavoro

6 Dicembre 2021/in Prassi

Il Garante per la protezione dei dati personali, con segnalazione inviata al Parlamento e al Governo sulla possibilità introdotta dalla l. n. 165/2021, di conversione del d.l. 127/2021, di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato, ha osservato che tale previsione rischia di determinare la sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica complessivamente sottese al sistema del “Green Pass”.

L’assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato non consentirebbe, infatti, di rilevare l’eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all’intestatario del certificato, in contrasto, peraltro, con il principio di esattezza cui deve informarsi il trattamento dei dati personali (art. 5, par.1, lett. d) Reg. Ue 2016/679).

La dinamicità e potenziale variabilità della condizione sanitaria del soggetto è, dunque, difficilmente “cristallizzabile” in una presunzione di validità della certificazione, insensibile a ogni eventuale circostanza sopravvenuta ed esige, di contro, un costante aggiornamento con corrispondenti verifiche.

Ad avviso del Garante la previsione introdotta dalla l. n. 165/2021, nella misura in cui rischia di precludere la piena realizzazione delle esigenze sanitarie sottese al sistema del Green Pass, rende anche il trattamento dei relativi dati non del tutto proporzionato (perché non pienamente funzionale rispetto) alle finalità perseguite.

La prevista legittimazione della conservazione (di copia) delle certificazioni verdi contrasta inoltre con il Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953 il quale, nel sancire un quadro di garanzie omogenee, anche sotto il profilo della protezione dati, per l’utilizzo delle certificazioni verdi in ambito europeo, dispone che “Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l’accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento”.

Una scelta quale quella sulla vaccinazione – così fortemente legata alle intime convinzioni della persona – verrebbe in questo modo privata delle necessarie garanzie di riservatezza, con effetti potenzialmente pregiudizievoli in ordine all’autodeterminazione individuale (in ordine all’esigenza di evitare possibili discriminazioni in ragione della scelta vaccinale, cfr. anche risoluzione 2361 (2021) del Consiglio d’Europa).

Tale potenziale pregiudizio è, poi, aggravato dal contesto lavorativo in cui maturerebbe. La prevista ostensione (e consegna) del certificato verde a un soggetto, quale il datore di lavoro, al quale dovrebbe essere preclusa la conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica e convinzioni personali, pare infatti poco compatibile con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati, sia dalla normativa giuslavoristica (artt. 88 Reg. Ue 2016/679; 113 d.lgs. 196 del 2003; 5 e 8 l. n. 300 del 1970; 10 d.lgs. n. 276 del 2003).

In tale prospettiva, il Garante ha apprezzato la previsione dell’esplicito divieto di conservazione del codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi Covid-19 sottoposte a verifica, nonché di trattamento (nelle forme più varie), per finalità ulteriori, delle informazioni rilevate dalla lettura dei codici e all’esito dei controlli.

Concludendo il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che la prevista facoltà di conservazione del Green Pass non può del resto ritenersi legittima sulla base di un presunto consenso implicito del lavoratore che la consegni, ritenendo il diritto sottesovi pienamente disponibile.

Dal punto di vista della protezione dei dati personali (e, dunque, ai fini della legittimità del relativo trattamento), il consenso in ambito lavorativo non può, infatti, ritenersi un idoneo presupposto di liceità, in ragione dell’asimmetria che caratterizza il rapporto lavorativo stesso (C 43 Reg. UE 2016/679).

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/10/240_F_449814008_v6Ef5rsEGI5eH4OjlNITsZq6h8fji2fd.jpg 444 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-12-06 12:43:322021-12-06 12:43:32La segnalazione del Garante Privacy sulla possibilità di consegna di copia della certificazione verde al datore di lavoro

Quarantena con sorveglianza attiva e tutela previdenziale della malattia INPS

22 Novembre 2021/in Prassi

Com’è noto il “nuovo” articolo 26 d.l. n.18/2020 (come modificato dall’articolo 8 del d.l. n. 146/2021) stabilisce che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, viene riconosciuta fino al 31 dicembre 2021.

Con il messaggio n. 4027 del 18 novembre 2021, l’INPS ha comunicato che per gli eventi di malattia a pagamento diretto, la procedura di gestione “Malattia a pagamento diretto” è stata aggiornata, sulla base delle novità normative, al fine di considerare indennizzabili i giorni di prognosi indicati nel certificato per gli eventi di cui al comma 1 dell’articolo 26 in commento, ricadenti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Pertanto, tutte le pratiche per il riconoscimento della prestazione di malattia relative ai lavoratori dipendenti, con associati certificati afferenti al suddetto comma 1 per il periodo sopra indicato, saranno rimesse in lavorazione, in base all’ordine cronologico degli eventi, dalle Strutture territoriali di competenza, secondo le consuete modalità.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/05/minimal-vaccine-bottles-composition-calendar_23-2148892398.jpg 426 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-11-22 12:00:182021-11-22 12:00:18Quarantena con sorveglianza attiva e tutela previdenziale della malattia INPS

Ammortizzatori sociali Covid-19: le indicazioni operative INPS

22 Novembre 2021/in Prassi

Con il messaggio n. 4034 del 18 novembre 2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal d.l. n. 146/2021.

Il d.l. n. 146/2021, all’articolo 11, comma 1, ha introdotto un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal “decreto Fiscale”, i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 8, comma 2, del d.l. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 69/2021 (c.d. decreto Sostegni).

L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.

Laddove, quindi, non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal menzionato “decreto Sostegni”, non sarà possibile per i datori di lavoro di accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.

Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 13 settimane di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.

La circolare precisa che la procedura di trasmissione delle domande è già disponibile e che le stesse possono essere inviate, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al d.l. n. 41/2021 da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

Il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/10/240_F_391054659_UZp7jCUmguVGMSqU4imhgoIFXxar6pBR.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-11-22 11:59:282021-11-22 11:59:42Ammortizzatori sociali Covid-19: le indicazioni operative INPS

Codice alfanumerico unico dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro: le indicazioni INPS per le comunicazioni mensili dei datori di lavoro

15 Novembre 2021/in Prassi

Con la circolare n. 170 del 12 novembre 2021 l’INPS ha dato attuazione all’art. 16-quater del d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 120/2020 (c.d. decreto Semplificazioni), con cui è stato istituito il codice alfanumerico unico per l’indicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

L’Istituto, in particolare, ha fornito le indicazioni sulle comunicazioni mensili dei datori di lavoro con matricola DM che applicano Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore privato.

La circolare ha disposto, inoltre, il passaggio su Uniemens al codice alfanumerico unico del CNEL, fornendo le relative indicazioni operative per la sua valorizzazione.

Tale passaggio prevede un periodo di transizione, di durata bimestrale (competenze di dicembre 2021 e gennaio 2022), in cui sarà consentito utilizzare anche il codice INPS, per dare modo ai datori di lavoro, ai consulenti/intermediari e ai loro applicativi di adeguarsi al nuovo codice.

Dalla competenza di febbraio 2022, la trasmissione del dato relativo al CCNL avverrà esclusivamente mediante il codice alfanumerico unico del CNEL.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/primo-piano-del-contratto-di-lettura-dell-uomo-d-affari_1098-14742.jpg 417 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-11-15 15:50:502021-11-15 15:50:50Codice alfanumerico unico dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro: le indicazioni INPS per le comunicazioni mensili dei datori di lavoro

INL: il nuovo provvedimento di sospensione ex art 14 d.lgs. n. 81/2008

15 Novembre 2021/in Prassi

Con la circolare n. 3 del 9 novembre 2021 l’INL ha fornito le prime indicazioni operative relative all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale come modificato dall’art. 13 del d.l. n. 146/2021.

Il nuovo comma 1 dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”, per il tramite del proprio personale ispettivo.

Lo stesso potere spetta “ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”.

Una prima importante novità per l’adozione del provvedimento attiene alla percentuale di lavoratori irregolari che passa dal 20% all’attuale 10%, la cui condizione è correlata esplicitamente alla insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.

La circolare precisa che ai fini della sospensione non potranno essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965.

La nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.

L’Ispettorato ricorda che i lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell’ampia nozione di lavoratore di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81/2008.

Il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I al decreto-legge:

1) Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi 

2) Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

3) Mancata formazione ed addestramento

4) Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

5) Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

6) Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

7) Mancanza di protezioni verso il vuoto

8) Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

9) Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 

10) Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

11) Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

12) Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 

A tale riguardo il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nel citato Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento.

Per la revoca del provvedimento di sospensione è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori nonché, come esplicitamente evidenziato dal legislatore, una regolarizzazione anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

L’Ispettorato ricorda che ai sensi del nuovo comma 15 dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/04/exam-concepts-mark-no-application_1232-4188.jpg 426 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-11-15 15:49:062021-11-15 15:49:06INL: il nuovo provvedimento di sospensione ex art 14 d.lgs. n. 81/2008

Nuovo servizio per la presentazione della Domanda Unificata UNI–CIG

10 Novembre 2021/in Prassi

Con il messaggio 3727 del 29 ottobre 2021 l’INPS ha comunicato l’avvio della prima fase di rilascio del nuovo servizio per la presentazione della ”Domanda Unificata UNI–CIG” per i trattamenti di cassa integrazione in deroga, deroga”plurilocalizzata” e per l’assegno ordinario con causali Covid-19.

Non rientrano in questo primo rilascio, né la prestazione CIGO, né quella dell’assegno ordinario con causali ordinarie, per le quali la procedura sarà rilasciata in una fase successiva, rendendo così UNI-CIG la modalità unica di presentazione delle domande di integrazione salariale da inviare all’Istituto.

L’INPS ha inoltre precisato che, al fine di consentire una fase di graduale transizione che accompagni i datori di lavoro e gli intermediari verso le nuove modalità di trasmissione, in un primo periodo, di durata semestrale, l’invio delle domande potrà continuare ad essere effettuato anche con la procedura attualmente in uso.

La procedura UNI-CIG prevede che l’azienda possa presentare, contestualmente, anche l’eventuale richiesta di anticipo del 40% della prestazione, superando l’attuale modalità di istanza separata e successiva.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/02/close-up-executives-sitting-table_1098-2159.jpg 426 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-11-10 09:20:262021-11-10 09:20:26Nuovo servizio per la presentazione della Domanda Unificata UNI–CIG
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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