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Archivio per categoria: Prassi

Green Pass, identificazione e sanzioni: la circolare del Viminale

12 Agosto 2021/in Prassi

Con la circolare del 10 agosto 2021 il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni in materia di verifica delle certificazioni verdi Covid-19.

Com’è noto la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è disciplinata dall’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 contenente disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del d.l. n. 52/2021.

Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo, la circolare ha precisato che le vigenti disposizioni individuano due diverse successive fasi.

La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta.

Tale verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dall’art. 13 del DPCM come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 del predetto articolo.

La seconda fase, di cui si occupa il comma 4 dell’art. 13, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità.

A differenza della prima, tale verifica, posta a carico dei medesimi soggetti, non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione “a richiesta dei verificatori”.

Trattandosi di un’attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d’identità, la disposizione indica tra i soggetti investiti di tale verifica in primo luogo “i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni” e successivamente altre categorie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.

La verifica dell’identità della persona si rende necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

In tali casi – precisa la circolare – l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali.

La circolare ha altresì chiarito che qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, la sanzione di cui all’art. 13 d.l. n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del soloavventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/08/240_F_438594197_S6PWQCSU2k0TaLqGdK3lBEQHAiXBMlze.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-08-12 16:18:512021-08-12 16:18:51Green Pass, identificazione e sanzioni: la circolare del Viminale

Contratto di rioccupazione: le indicazioni INPS sullo sgravio dei contributi

6 Agosto 2021/in Prassi

Con la circolare n. 115 del 2 agosto 2021 l’INPS fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo previsto dal cd. contratto di rioccupazione (art. 41 d.l. n. 73/2021).

Al fine di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, l’articolo 41 del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, ha istituito il c.d. contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui stipulazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi, dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenzialida questi dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

L’importo dell’esonero in esame, valevole per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate con contratto di rioccupazione nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del d.lgs n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto Sostegni bis.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/uomo-d-affari-che-guarda-tramite-una-lente-d-ingrandimento-ai-documenti_124595-426.jpg 414 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-08-06 18:14:112021-08-06 18:14:11Contratto di rioccupazione: le indicazioni INPS sullo sgravio dei contributi

Garante Privacy: Green Pass e accesso ai luoghi di lavoro

6 Agosto 2021/in Prassi

Con il provvedimento n. 273 del 22 luglio 2021 il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che le certificazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione (e, non diversamente la guarigione da Covid-19, o l’esito negativo di un test antigenico o molecolare) non possono essere ritenute una condizione necessaria per consentire l’accesso a luoghi o servizi o per l’instaurazione o l’individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici se non nei limiti in cui ciò è previsto da una norma di rango primario, nell’ambito dell’adozione delle misure di sanità pubblica necessarie per il contenimento del virus SARS-CoV-2.

Nel caso specifico, il Garante ha avvertito la Regione Sicilia e tutti i soggetti coinvolti (aziende sanitarie provinciali, datori di lavoro, medici competenti) che i trattamenti di dati personali effettuati in attuazione dell’ordinanza n. 75 del 7 luglio 2021 del Presidente della Regione Sicilia, in assenza di interventi correttivi, possono violare le disposizioni del Regolamento europeo e del Codice privacy.

L’ordinanza prevede infatti trattamenti di dati personali relativi allo stato vaccinale dei dipendenti pubblici e degli enti regionali, determinando limitazioni dei diritti e delle libertà individuali che possono essere introdotte solo da una norma nazionale di rango primario, previo parere dell’Autorità.

Le disposizioni regionali prevedono che tutti i dipendenti a contatto diretto con l’utenza siano “formalmente invitati” a ricevere la vaccinazione e, in assenza di questa, assegnati ad altra mansione.

Tali trattamenti relativi allo stato vaccinale del personale non previsti dalla legge statale, introducono, di fatto, un requisito per lo svolgimento di determinate mansioni su base regionale, generando una disparità di trattamento rispetto al personale che svolge le medesime mansioni sull’intero territorio nazionale.

L’ordinanza prevede, inoltre, trattamenti generalizzati di dati relativi allo stato vaccinale dei dipendenti, anche da parte del medico competente, non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati e alla disciplina in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Considerata poi la delicatezza delle informazioni trattate e le possibili conseguenze discriminatorie in ambito lavorativo, il coinvolgimento dei datori di lavoro, previsto dall’ordinanza, in assenza di misure tecniche e organizzative può porsi in contrasto con le norme nazionali che vietano ai datori di lavoro di trattare informazioni relative alla salute, alle scelte individuali e alla vita privata dei dipendenti.

Il Garante, in considerazione delle gravi violazioni riscontrate, ha dunque ritenuto necessario intervenire tempestivamente per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, prima che tali criticità producano i loro effetti, ed ha di conseguenza avvertito la Regione Siciliana e tutti gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, che, in assenza di interventi correttivi, i trattamenti di dati previsti possono violare la normativa privacy.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/08/240_F_442397935_YF34vPHYO2UJ7hQPII8v0pPXeZS6KCEt.jpg 360 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-08-06 18:13:532021-08-06 18:13:53Garante Privacy: Green Pass e accesso ai luoghi di lavoro

Congedo parentale: le indicazioni INPS sulla modalità di presentazione delle domande

29 Luglio 2021/in Prassi

Facendo seguito alla circolare n. 96/2021, l’INPS con il messaggio n. 2754 del 28 luglio 2021 ha fornito le indicazioni sulla modalità di presentazione delle domande relative alla fruizione del congedo straordinario per i lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi lavoratori, anche in modalità oraria, introdotto dalla l. n. 61/2021, in sede di conversione in legge del d.l. n. 30/2021.

La domanda di “Congedo 2021 per genitori” con fruizione in modalità oraria deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario:

–portale web dell’Istituto, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;

–Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

-tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Nella domanda il genitore deve dichiarare:

  • il numero di giornate di “Congedo 2021 per genitori” da fruire in modalità oraria;
  • il periodo all’interno del quale tali giornate intere di “Congedo 2021 per genitori” sono fruite in modalità oraria.

Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore “Congedo 2021 per genitori”, nell’intervallo temporale che intercorre dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare.

Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di “Congedo 2021 per genitori” sia a cavallo tra il mese di maggio 2021 e il mese di giugno 2021, dovranno essere presentate due domande.

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Pubblicato il tredicesimo report periodico dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti depositati nell’archivio CNEL

29 Luglio 2021/in Prassi

È stato pubblicato il tredicesimo report periodico dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti, depositati nell’archivio del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, in base al disposto dell’art. 17 l. n. 936/1986, con aggiornamento a giugno 2021.

Per agevolarne la lettura, i contratti collettivi sono stati suddivisi per settore e per ogni settore è stato riportato il numero totale di CCNL risultanti.

All’interno di ogni settore i contratti sono elencati in ordine alfabetico, replicando la struttura presente sul portale del CNEL (www.cnel.it), nella sezione Contrattazione Nazionale/Ricerca CCNL delle pagine dedicate all’Archivio Contratti.

Nell’elenco sono stati inseriti i codici assegnati ad ogni CCNL dal CNEL al fine di organizzare e catalogare tutta la documentazione raccolta in Archivio.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/vista-potata-delle-donne-di-affari-che-leggono-documento_74855-4169.jpg 417 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-07-29 21:53:592021-07-29 21:53:59Pubblicato il tredicesimo report periodico dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti depositati nell’archivio CNEL

Ministero del Lavoro: le indicazioni per la trasmissione della comunicazione di avvio dello smart working

22 Luglio 2021/in Prassi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 2548 del 14 luglio 2021 ha informato le aziende circa le modalità di comunicazione di avvio dello smart-working durante il periodo emergenziale.

In particolare, il Ministero ha chiarito che la trasmissione della comunicazione di smart working deve essere eseguita esclusivamente utilizzando l’applicativo informatico disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le istruzioni tecnico-procedurali fornite.

Non sono ammesse modalità di trasmissione equipollenti all’utilizzo della piattaforma informatica: l’invio della comunicazione in oggetto a mezzo PEC non assolve l’adempimento prescritto dalla normativa vigente.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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