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Archivio per categoria: Prassi

Covid-19: le indicazioni INPS sulla fruizione oraria del congedo parentale

12 Luglio 2021/in Prassi

Con la circolare n. 96 del 5 luglio 2021 l’INPS ha fornito le indicazioni operative per la fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori”, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, introdotto dalla l. n. 61/2021, in sede di conversione in legge del d.l. n. 30/2021.

A seguito della novella normativa, il congedo di cui trattasi in modalità oraria è fruibile solo a decorrere dal 13 maggio 2021, data di entrata in vigore della citata legge di conversione, e fino al 30 giugno 2021.

L’Istituto ha chiarito che le domande possono avere a oggetto periodi di fruizione in modalità oraria del congedo in argomento antecedenti alla data di presentazione delle stesse, purché le domande siano relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato.

L’introduzione della modalità oraria di fruizione del “Congedo 2021 per genitori” non ha modificato le regole e la misura dell’indennizzo del congedo stesso previste dall’art. 2 del d.l. n. 30/2021.

Pertanto, il congedo rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del d.lgs. n. 151/2001, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/donna-moderna-che-lavora-con-il-bambino-concetto-multi-tasking-freelance-e-maternita_158595-5050.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-07-12 06:46:292021-07-12 06:46:29Covid-19: le indicazioni INPS sulla fruizione oraria del congedo parentale

Rider: il Garante sanziona le discriminazioni basate sugli algoritmi

12 Luglio 2021/in Prassi

Con il provvedimento n. 234 del 10 giugno 2021 il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la società Foodinho intimandole di modificare il trattamento dei dati dei propri rider, effettuato tramite l’utilizzo di una piattaforma digitale, e di verificare che gli algoritmi di prenotazione e assegnazione degli ordini di cibo e prodotti non producano forme di discriminazione.

Nel caso di specie, in particolare, la società non aveva adeguatamente informato i lavoratori sul funzionamento del sistema utilizzato per la gestione degli stessi e non assicurava garanzie sull’esattezza e la correttezza dei risultati dei sistemi algoritmici utilizzati per la valutazione dei rider.

Non garantiva nemmeno procedure per tutelare il diritto di ottenere l’intervento umano, esprimere la propria opinione e contestare le decisioni adottate mediante l’utilizzo degli algoritmi in questione, compresa l’esclusione di una parte dei rider dalle occasioni di lavoro.

Il Garante ha pertanto prescritto alla società di individuare misure per tutelare i diritti e le libertà dei rider a fronte di decisioni automatizzate, compresa la profilazione.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/07/businessman-holding-tablet-with-virtual-application_1112-775.jpg 426 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-07-12 06:44:532021-07-12 06:44:53Rider: il Garante sanziona le discriminazioni basate sugli algoritmi

Garante privacy: no al controllo indiscriminato dei lavoratori

25 Giugno 2021/in Prassi

Con il provvedimento n. 190 del 13 maggio 2021 il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che non è possibile monitorare la navigazione internet dei lavoratori in modo indiscriminato.

Indipendentemente da specifici accordi sindacali, le eventuali attività di controllo devono comunque essere sempre svolte nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy.

Nel caso di specie, il Comune di Bolzano impiegava, da circa dieci anni, un sistema di controllo e filtraggio della navigazione internet dei dipendenti, con la conservazione dei dati per un mese e la creazione di apposita reportistica, per finalità di sicurezza della rete.

Sebbene il datore di lavoro avesse stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, come richiesto dalla disciplina di settore, il Garante ha evidenziato che tale trattamento di dati deve comunque rispettare anche i principi di protezione dei dati previsti dal Gdpr.

Il sistema, implementato dal Comune, senza aver adeguatamente informato i dipendenti, consentiva invece operazioni di trattamento non necessarie e sproporzionate rispetto alla finalità di protezione e sicurezza della rete interna, effettuando una raccolta preventiva e generalizzata di dati relativi alle connessioni ai siti web visitati dai singoli dipendenti.

Il sistema raccoglieva inoltre anche informazioni estranee all’attività professionale e comunque riconducibili alla vita privata dell’interessato.

Nel provvedimento l’Autorità ha rimarcato che l’esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet non può portare al completo annullamento di ogni aspettativa di riservatezza dell’interessato sul luogo di lavoro, anche nei casi in cui il dipendente utilizzi i servizi di rete messi a disposizione del datore di lavoro.

Il Garante, tenendo conto della piena collaborazione dell’amministrazione, ha disposto una sanzione di 84.000 euro per l’illecito trattamento dei dati del personale.

Il Comune dovrà anche adottare misure tecniche e organizzative per anonimizzare il dato relativo alla postazione di lavoro dei dipendenti, cancellare i dati personali presenti nei log di navigazione web registrati, nonché aggiornare le procedure interne individuate e inserite nell’accordo sindacale.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/02/240_F_330221449_1EENlyPERdtTG81uWm5wNjsNQ5Nj1YNs.jpg 427 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-06-25 16:34:132021-06-25 16:34:13Garante privacy: no al controllo indiscriminato dei lavoratori

Ammortizzatori sociali: il messaggio INPS sul differimento dei termini decadenziali

25 Giugno 2021/in Prassi

Con il messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021 l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti sul differimento dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del d.l. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020 e ss.mm.) e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, come previsto dalla l. n. 69/2021, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni).

L’Istituto ha chiarito che rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021. 

Possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali di cui trattasi le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande plurimensili con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi.

Vengono differiti anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Il differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 a tutto il 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità applicata originariamente dalla Struttura territoriale competente.

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021.

A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/02/close-up-executives-sitting-table_1098-2159.jpg 426 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-06-25 16:30:242021-06-25 16:30:24Ammortizzatori sociali: il messaggio INPS sul differimento dei termini decadenziali

Collocamento obbligatorio: nessuna esclusione dalla base di computo per i lavoratori in smart working

15 Giugno 2021/in Prassi

Con interpello n. 3 del 9 giugno 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, in merito alla possibile esclusione dei dipendenti in smart working dalla base di computo dell’organico aziendale per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi della l. n. 68/1999.

L’istanza formulata prende le mosse dalla previsione contenuta nell’articolo 23 del d.lgs. n. 80/2015, che sancisce l’esclusione dei “lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti”.

Il Ministero, dopo aver illustrato le differenze tra i due istituti, ha affermato che non si rinviene nella l.n. 81/2017 una disposizione analoga a quella contenuta nell’articolo 23 sopra menzionato, che escluda espressamente i lavoratori agili dall’organico aziendale, per qualsivoglia finalità.

Inoltre, i casi di esclusione contemplati dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

Tale tassatività è stata sancita dalla Corte di Cassazione che, in materia di determinazione della quota di riserva ai fini delle assunzioni obbligatorie, ha affermato che le disposizioni della legge n. 68/1999, in quanto lex specialis “avente ad oggetto la protezione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro”, prevalgono su quelle di carattere generale.

La priorità applicativa alla legge n. 68/1999 deve essere garantita anche alla luce del complesso quadro di norme di derivazione internazionale ed europea, tutte orientate a garantire una tutela rafforzata alle persone con disabilità e ai cui principi deve dunque conformarsi l’interpretazione della normativa nazionale: la Convenzione ONU del 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con legge n. 18/2009; la Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 26) e la Carta sociale europea (art. 15) (V. Cass. sent. n. 2210/2016).

Pertanto, laddove fosse ritenuta possibile l’esclusione dal computo dell’organico aziendale dei lavoratori in smart working, in assenza di un’espressa previsione in tal senso all’interno dell’ordinamento, risulterebbe di fatto pregiudicata in modo significativo la logica inclusiva della normativa speciale sulle assunzioni obbligatorie.

Il Ministero del Lavoro ha evidenziato, infine, che l’inserimento “a pieno titolo” dei lavoratori agili nell’organico aziendale appare suffragato da una ricostruzione sistematica della normativa vigente sui criteri di computo dell’organico aziendale in ambiti applicativi diversi da quello delle assunzioni obbligatorie, come ad esempio in materia di integrazione salariale (a titolo esemplificativo si veda l’articolo 20 del d.lgs. n. 148/2015 per l’erogazione del trattamento CIGS), che non escludono espressamente tale categoria di lavoratori ai fini della determinazione dei limiti numerici.

Sulla base delle argomentazioni sopra esposte, si conclude pertanto affermando che i lavoratori agili non possono essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/01/ministero-del-lavoro-tabella-707x471-1.jpg 471 707 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-06-15 09:57:362021-06-15 09:57:36Collocamento obbligatorio: nessuna esclusione dalla base di computo per i lavoratori in smart working

Garante privacy: informazioni corrette ai dipendenti sui sistemi aziendali in uso

25 Maggio 2021/in Prassi

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella newsletter n. 477 del 19 maggio 2021, ha chiarito che una società non può utilizzare i dati dei dipendenti trattati illecitamente attraverso un sistema informatico in uso presso l’azienda.

Nel caso di specie, la società non aveva informato correttamente i lavoratori delle caratteristiche del sistema che aveva impiegato anche oltre i limiti stabiliti dall’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

L’Autorità, intervenuta a seguito del reclamo di un sindacato, ha appurato che, a differenza di quanto sostenuto dalla società, il sistema, che prevedeva l’inserimento di una password individuale sulla postazione di lavoro prima di iniziare la produzione, raccoglieva anche dati disaggregati e per finalità ulteriori rispetto a quelle dichiarate nelle informative.

È risultato, infatti, che anche i dati sulla produzione erano riconducibili a lavoratori identificabili, attraverso l’utilizzo di ulteriori informazioni in possesso del datore di lavoro; che i dati di un singolo dipendente fossero stati utilizzati per altre finalità, non previste dalle informative e non autorizzate dall’Ispettorato, è stato di fatto confermato, nell’ambito di un procedimento disciplinare, dalla verifica effettuata dal direttore delle risorse umane sui “fermi” della macchina alla quale il lavoratore era addetto.

Dagli accertamenti del Garante è emerso, inoltre, che il sistema informatico coesisteva con la precedente modalità di organizzazione del lavoro, basata sulla compilazione di moduli cartacei nei quali il nominativo dei dipendenti è indicato in chiaro. Moduli che poi venivano conservati e registrati su un apposito software, ma senza alcuna separazione, tanto che i dati in essi contenuti sono stati utilizzati nel procedimento disciplinare. In questo modo la società contravveniva a quanto indicato nelle informative sul funzionamento del sistema e nell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato, che vietavano espressamente l’utilizzo dei dati raccolti a fini disciplinari.

Irregolarità sono state riscontrate anche nei tempi di conservazione dei dati dei lavoratori.

L’Autorità quindi, ritenuto illecito il trattamento effettuato, ha ordinato alla società di modificare le informative rese ai lavoratori, indicando nel dettaglio tutte le caratteristiche del sistema, e le ha ingiunto il pagamento di una sanzione di 40mila euro.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/05/240_F_86354368_vOuR4IZ36Yip9Zdx1s3R9lZuF2mjH4i2.jpg 464 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-05-25 15:51:452021-05-25 15:51:45Garante privacy: informazioni corrette ai dipendenti sui sistemi aziendali in uso
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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