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Archivio per categoria: Prassi

Il Garante Privacy rivede le linee guida sui metadati delle e-mail dei dipendenti

18 Giugno 2024da Admin2

Alcuni mesi fa, un Provvedimento del Garante Privacy aveva individuato le Linee guida in tema di conservazione dei metadati delle e-mail aziendali dei dipendenti, suscitando preoccupazioni fra le imprese per l’esiguità del tempo – pari a 7 giorni, estensibili di 48h in caso di particolari necessità – trascorso il quale il Garante riteneva dovesse essere attivata la procedura di cui all’art. 4, co. 1, dello Statuto dei lavoratori per l’autorizzazione all’utilizzo di strumenti dai quali possa derivare la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa. In seguito alle osservazioni ricevute, il Garante aveva attivato una procedura di consultazione pubblica al fine di raccogliere informazioni utili per una revisione delle Linee guida.

All’esito della consultazione, con Provvedimento del 6 giugno, reso pubblico il 14 giugno, il Garante ha introdotto modifiche al Documento di indirizzo che consentono di stemperare almeno in parte le iniziali preoccupazioni. Intanto, è precisato cosa debba intendersi per metadati cui il Documento fa riferimento: informazioni registrate nei log generati dai sistemi server di gestione e smistamento della posta elettronica e dalle postazioni nell’interazione che avviene tra i diversi server interagenti e, se del caso, tra questi e i client, che possono ricomprendere gli indirizzi del mittente e del destinatario, gli indirizzi IP, gli orari di invio, ecc., che sono registrati automaticamente dai sistemi. Essi non devono essere confusi con le informazioni contenute nei messaggi o in esso integrate o allegate, che sono inscindibili dal messaggio e rimangono sotto l’esclusivo controllo dell’utente (sia esso il mittente o il destinatario).

Inoltre, il Garante ha esteso il periodo per il quale è possibile conservare i metadati senza necessità di fare ricorso alla procedura di autorizzazione di cui all’art. 4, co. 1, dello Statuto: i metadati necessari per assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema di posta potranno essere raccolti e conservati per un periodo pari a 21 giorni, ulteriormente estensibili in presenza di particolari condizioni che ne rendano necessaria l’estensione. In quest’ultimo caso, dovranno essere adeguatamente comprovate, in applicazione del principio di accountability, le specificità della realtà tecnica e organizzativa del datore titolare del trattamento dei dati.

Si porta infine l’attenzione sulla circostanza che il Provvedimento in questione afferma (punto 3): “Diversamente, la generalizzata raccolta e la conservazione dei log di posta elettronica, per un lasso di tempo più esteso, potendo comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, richiede l’esperimento delle garanzie previste dall’art. 4, comma 1, della predetta L. n. 300/1970 (v., da ultimo, provv. 1° dicembre 2022, n. 409, doc. web n. 9833530). Resta fermo che anche tale conservazione dovrà avvenire nel rispetto del principio di limitazione della conservazione”.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/01/240_F_233586848_39HjhoXApWrqXrQsNBv0upavhiec8l21-e1610643078837.jpg 240 360 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-06-18 13:19:572024-06-18 13:19:57Il Garante Privacy rivede le linee guida sui metadati delle e-mail dei dipendenti
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Prassi in Prassi

Il decreto interministeriale sulle modalità di redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile

18 Giugno 2024da Admin2

La legge n. 162/2021 ha, fra le altre cose, modificato l’art. 46 del Codice delle pari opportunità (d.lgs. 198/2006), estendendo e rafforzando l’obbligo, per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti, di redigere un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, e prevedendone la redazione su base volontaria da parte delle imprese che non raggiungono la soglia occupazionale menzionata.

Il decreto interministeriale del 3 giugno 2024 (del Ministero del Lavoro e del Ministero della Famiglia), rivede le modalità (esclusivamente telematiche) per la redazione e presentazione del rapporto, insieme con le modalità secondo le quali i rapporti sono resi consultabili da parte delle consigliere e i consiglieri di parità.

Il termine per la trasmissione del primo rapporto da redigersi con le nuove modalità, relativo al biennio 2022-2023, è stabilito al 15 luglio 2024; per la annualità successive, il termine sarà il 30 aprile. È ragionevole prevedere che le regole siano destinate a cambiare nuovamente con il recepimento delle direttive 2023/970/UE e 2024/1500/UE, in materia rispettivamente di rafforzamento del principio di parità retributiva fra uomini e donne e di norme sugli organismi per la parità: il decreto stesso precisa che le nuove regole sono disposte «nelle more» del recepimento di dette direttive da parte dell’ordinamento italiano.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/11/pexels-photo-207924-2.jpeg 3205 5717 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-06-18 13:18:212024-06-18 13:18:21Il decreto interministeriale sulle modalità di redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile
Prassi in Prassi

Contratti di apprendistato e lavoro stagionale

22 Maggio 2024da Admin2

Ispettorato nazionale del lavoro, nota prot. 24 aprile 2024, n. 795

In tema di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (artt. 43 ss., d.lgs. 81/2015), con una recente nota l’INL precisa in che senso deve essere intesa la richiesta «coerenza» fra le attività lavorative oggetto del contratto di apprendistato e il titolo di studio da conseguire

Rispondendo ad un quesito di un Assessorato della Regione Emilia-Romagna, che chiedeva precisazioni in merito all’utilizzo di contratti di apprendistato di tale tipologia ai fini dello svolgimento di attività stagionali – evidentemente diverse da quelle oggetto del corso di studi o formazione frequentato –  l’INL afferma che tale coerenza non comporta automaticamente l’impossibilità di svolgere l’apprendistato in un settore diverso da quello del percorso di istruzione, dal momento che anche in settori diversi lo studente può acquisire le «competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali» che entrano a far parte del suo «bagaglio esperienziale» per lo sviluppo professionale.

Pertanto, in definitiva, la stessa sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa, del protocollo di cui all’art. 43, co. 6, d.lgs. 81/2015, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, è ritenuta dall’INL di per sé idonea a garantire la coerenza del percorso formativo e l’utilità dell’apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/05/uomo-d-affari-che-esamina-carte-a-tavola_1262-3706.jpg 417 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-05-22 08:17:362024-05-22 08:22:50Contratti di apprendistato e lavoro stagionale
Prassi in Prassi

La revoca delle dimissioni «protette» convalidate dall’INL

22 Maggio 2024da Admin2

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota prot. 8 maggio 2024, n. 862

Le dimissioni volontarie rassegnate dai lavoratori genitori di figli minori di tre anni, a norma dell’art. 55, co. 4, d.lgs. 151/2001, vedono la propria efficacia subordinata alla convalida dell’Ispettorato territoriale del lavoro, che verifica che le stesse siano frutto di una scelta genuina del lavoratore e non frutto di condizionamenti del datore di lavoro. Tuttavia, non è prevista una disciplina per la revoca di tali dimissioni convalidate e, viceversa, è espressamente esclusa quella generale del d.lgs. n. 151/2015.

Sul punto l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota in oggetto, ha ricordato che non esistono ostacoli di principio alla revoca sia prima del procedimento di convalida sia successivamente, ma in un momento precedente alla decorrenza delle dimissioni e, quindi, alla definitiva risoluzione del rapporto. Comunque, la revoca delle dimissioni richiederà un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato per l’annullamento del provvedimento di convalida, nel quale dovrà essere verificata la fondatezza delle motivazioni addotte e potranno essere programmati eventuali accertamenti ispettivi nei confronti del datore di lavoro, qualora si ritenga che siano stati realizzati comportamenti illeciti nei confronti del lavoratore.

Il limite oltre il quale non è più possibile revocare le dimissioni rese rimane, come già detto, quello in cui si sia prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto, che in questo caso, potrà riprendere solo con il consenso del datore.

 

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Prassi in Prassi

Tempi di conservazione della posta elettronica dei dipendenti: il Garante Privacy avvia la consultazione

19 Marzo 2024da Admin2

Come avevamo segnalato, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha attivato una procedura di consultazione pubblica sul termine di conservazione dei metadati generati e raccolti attivato automaticamente dai protocolli di trasmissione e smistamento della posta elettronica.

La consultazione ha l’obiettivo di acquisire osservazioni e proposte riguardo alla congruità del termine di conservazione di tali metadati (quali gli indirizzi e-mail di mittente e destinatario, gli indirizzi IP coinvolti, gli orari di invio e ricezione, la presenza di allegati e l’oggetto del messaggio spedito o ricevuto), in relazione alle finalità perseguite dai datori pubblici e privati, che ne renderebbero necessaria una conservazione per un periodo superiore a quello molto breve indicato nel Provvedimento del Garante 21 dicembre 2023, n. 642.

L’avviso pubblico di avvio della consultazione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo: a partire da tale data decorrono i trenta giorni entro cui far pervenire al Garante i contributi sul tema.

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Prassi in Prassi

Privacy e tempi di conservazione dei messaggi e-mail: l’avvio di una consultazione pubblica

13 Marzo 2024da Admin2

Le scorse settimane sono state caratterizzate dal dibattito intorno al Documento di indirizzo in materia di trattamento e conservazione dei metadati delle e-mail dei dipendenti, nella gestione della posta elettronica aziendale da parte dei datori di lavoro. In estrema sintesi, il Garante ha affermato che la conservazione dei metadati degli account di posta elettronica aziendale deve essere limitato allo stretto indispensabile, individuato in un periodo massimo di 7 giorni, estensibili di 48 per comprovate esigenze. La raccolta e conservazione dei metadati per un periodo più esteso, secondo il Garante, è rimessa all’espletamento delle procedure previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Il provvedimento ha sollevato notevoli critiche per l’esiguità del periodo indicato dal Garante, che ha deciso di avviare una procedura di consultazione pubblica per l’individuazione di un congruo periodo di conservazione. La fase di consultazione avrà durata di 30 giorni a partire dalla pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale (tuttora pendente).

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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