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Archivio per categoria: Prassi

Ancora sulle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

17 Dicembre 2020da admin

Con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020 l’INPS ha illustrato le ulteriori misure in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal d.l. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) e ha fornito le istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, e successive modificazioni.

Nel quadro complessivo delle misure introdotte dal decreto-legge n. 137/2020 a sostegno ai lavoratori e alle imprese, l’articolo 12 ha rideterminato il periodo di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario che può essere richiesto dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’ultima parte dell’anno in corso e a gennaio 2021.

In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.

L’Istituto ha osservato che la nuova disciplina deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal d.l. n.104/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 126/2020, che parallelamente regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha inoltre osservato che l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 12 del d.l. n. 137/2020 stabilisce che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzatiai sensi dell’articolo 1 del d.l. n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal d.l. n. 137/2020.

Dunque se un’azienda ha già richiesto – con la causale “COVID 19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 – le seconde 9 settimane di Cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previste dal d.l. n. 104/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui al d.l. n. 137/2020, potrà ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021.

Il testo della circolare

  • Circolare INPS n. 139 del 07-12-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/primo-piano-di-dirigenti-seduti-al-tavolo_1098-2159.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-12-17 20:01:402020-12-17 20:01:40Ancora sulle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Prassi in Prassi

Contratto di espansione e obbligo contributivo del datore di lavoro

17 Dicembre 2020da admin

Con la circolare n. 143 del 9 dicembre 2020 l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito al “Contratto di espansione”, previsto dall’articolo 41 del d.lgs. n. 148/2015.

Il nuovo articolo 41 del citato decreto legislativo, rubricato “Contratto di espansione”, prevede che le imprese, con organico superiore alle 1.000 unità e che rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (art. 20 del d.lgs. n. 148/2015), qualora intendano avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano modifiche dei processi aziendali, possono stipulare un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico e assumere nuovi lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione.

Con la circolare n. 98 del 3 settembre 2020, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto ha illustrato i profili normativi e operativi inerenti all’applicazione dell’integrazione salariale prevista dal comma 7 dell’articolo 41 e ha comunicato le disposizioni di prassi ed operative alle quali deve attenersi il datore di lavoro.

In particolare, con la suddetta circolare si è rilevato che all’integrazione salariale di cui al comma 7 dell’articolo 41 sono applicabili le disposizioni relative alla disciplina del contributo addizionale (cfr. l’art. 5 del D.lgs n. 148/2015) e al termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni erogate dal datore di lavoro (cfr. l’art. 7 del D.lgs n. 148/2015).

Con riferimento all’obbligo di versamento del contributo addizionale, al paragrafo 4 della citata circolare n. 98/2020 si è specificato che per l’integrazione straordinaria connessa al contratto di espansione “l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate”.

Al riguardo, l’INPS ha fatto presente che, a seguito di ulteriori approfondimenti, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha successivamente precisato che l’impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale.

Pertanto, le indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 98/2020 sono superate.

Per le integrazioni salariali di cui all’articolo 41, comma 7, del d.lgs n. 148/2015, riconducibili alla causale della riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, il datore di lavoro non è dunque tenuto al versamento del contributo addizionale e potrà procedere al recupero degli importi eventualmente già versati a tale titolo.

Il testo della circolare

  • Circolare INPS n. 143 del 09-12-2020 2
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/mucchio-di-alta-vista-di-monete-su-diagrammi-statistici_23-2148305968.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-12-17 20:00:582020-12-17 20:00:58Contratto di espansione e obbligo contributivo del datore di lavoro
Prassi in Prassi

Congedo COVID-19 dei genitori per quarantena scolastica dei figli: ulteriori indicazioni INPS

17 Dicembre 2020da admin

Con la circolare n. 132 del 20 novembre 2020 l’INPS ha fornito ulteriori istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 dei lavoratori dipendenti per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 21-bis, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge n. 137/2020, aggiuntive rispetto alle indicazioni contenute nella circolare n. 116/2020, che rimangono operative.

Com’è noto l’articolo 21-bis del d.l. n. 104/2020 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, anche negli ulteriori casi di contatto sopra descritti, resta ferma la necessità che la quarantena sia stata disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente.

L’INPS ha specificato che il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi nei luoghi sopra individuati, diversi dal plesso scolastico, potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della legge n. 126/2020.

Pertanto, anche a fronte di provvedimenti di quarantena disposti prima di tale data, i richiedenti possono accedere al congedo di cui trattasi, con riconoscimento del relativo indennizzo, solo per i giorni di congedo fruiti a partire dal 14 ottobre 2020.

Il novellato articolo 21-bis del d.l. n. 104/2020 ha introdotto, inoltre, la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di avvalersi del congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dell’attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche.

L’Istituto ha chiarito che il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza può essere fruito solo a partire dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 137/2020.

Pertanto, i richiedenti possono accedere al congedo di cui trattasi, con riconoscimento del relativo indennizzo, solo per i giorni di congedo fruiti a partire dal 29 ottobre 2020.

Il testo della circolare

  • Circolare INPS n. 132 del 20-11-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/asian-young-woman-help-her-son-homework-with-daughter-using-laptop-sit-beside-table-living-room-home_73740-834.jpg 486 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-12-17 20:00:102020-12-17 20:00:10Congedo COVID-19 dei genitori per quarantena scolastica dei figli: ulteriori indicazioni INPS
Prassi in Prassi

Ammortizzatori sociali: i termini per la trasmissione delle domande

2 Dicembre 2020da admin

In attesa della pubblicazione della circolare che illustrerà la nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, come prevista dal d.l. n. 137/2020, e dal d.l. n. 149/2020, l’INPS con il messaggio n. 4484 del 27 novembre 2020 ha fornito le indicazioni in ordine ai termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario.

Il d.l. n. 137/2020, all’articolo 12, comma 5, ha confermato la disciplina inerente ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo la quale il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La seconda parte del medesimo comma 5 ha previsto altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle istanze di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (30 novembre 2020).

Considerato che l’applicazione della disposizione sopracitata non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, l’Istituto ha precisato che le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel corrente mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).

Il messaggio INPS

  • Messaggio INPS n. 4484 del 27-11-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/vista-potata-delle-donne-di-affari-che-leggono-documento_74855-4169.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-12-02 19:34:492020-12-02 19:34:49Ammortizzatori sociali: i termini per la trasmissione delle domande
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Normativa emergenziale e profili lavoristici: la nota INL

17 Novembre 2020da admin

Con la nota 5 novembre 2020, n. 963 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna a fornire ulteriori indicazioni circa le modifiche apportate dalla legge n. 126/2020 di conversione del d.l. n. 104/2020, nonché dal d.l. n. 137/2020.

In particolare, la nota si pronuncia in tema di:

  • proroghe e dei rinnovi dei contratti a termine e dei contratti di somministrazione (art. 8 d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020)
  • proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 14 d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020)
  • nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga – esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non rihiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 12 d.l. n. 137/2020)
  • sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 13 d.l. n. 137/2020)
  • disposizioni in tema di lavoro agile.

 

Il testo della nota

  • inl-nota-963-del-5-11-2020-legislazione-emergenziale
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/07/donna-anonima-potata-di-affari-che-controlla-accordo-prima-della-firma_1098-18907.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-11-17 07:46:472020-11-17 07:46:47Normativa emergenziale e profili lavoristici: la nota INL
Prassi in Prassi

I chiarimenti INPS sui termini decadenziali per l’invio delle domande di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario

29 Ottobre 2020da admin

Con il messaggio n. 3729 del 15 ottobre 2020, l’INPS ha fornito alcune precisazioni in merito alla proroga, al 31 ottobre 2020, dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamento di integrazione salariale e dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti.

L’Istituto ha inoltre fornito i chiarimenti in ordine all’invio delle istanze relative all’ulteriore periodo di nove settimane di trattamento di integrazione salariale di cui al d.l. n. 104/2020.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in particolare, facendo seguito a quanto illustrato ai paragrafi 6 e 7 della circolare n. 115 del 30 settembre 2020, ha precisato che le domande e la documentazione utile per i pagamenti diretti, riferite ai commi 9 e 10 dell’articolo 1 del d.l. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, inviate dalle aziende oltre le precedenti scadenze del 31 agosto 2020 e del 30 settembre 2020, saranno considerate utilmente trasmesse purché presentate entro la data del 31 ottobre 2020.

Con riguardo al secondo periodo di nove settimane di trattamenti, con il messaggio n. 3525 del 1° ottobre 2020 sono state rese note le modalità operative che aziende e intermediari devono seguire per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario.

In merito alla trasmissione delle istanze, che deve riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, l’Istituto ha precisato che la stessa trasmissione è già possibile a far tempo dalla data di pubblicazione del citato messaggio, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

Il messaggio INPS

  • INPS messaggio n. 3729 del 15-10-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/09/uomo-d-affari-o-avvocato-che-legge-e-firma-sulla-carta-del-contratto_28629-339.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-10-29 15:52:312020-10-29 15:52:31I chiarimenti INPS sui termini decadenziali per l’invio delle domande di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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