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Archivio per categoria: Prassi

Il contratto di rete di solidarietà: i chiarimenti del Ministero dello sviluppo economico

29 Ottobre 2020da admin

Con l’articolo 43-bis della l. n. 77/2020 di conversione del decreto rilancio (d.l. n. 34/2020) sono stati introdotti tre nuovi commi (da 4-sexies a 4-octies) all’articolo 3 del d.l. n. 5/2009 al fine di regolare una nuova tipologia di contratto di rete ovvero il contratto di rete con causale di solidarietà.

Ai sensi dell’art. 43-bis l. n. 77/2020 il contratto di rete “può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. [ … ] Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete”.

In questo modo il legislatore ha consentito l’utilizzo del contratto di rete per far fronte alle ricadute occupazionali dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica.

Rientrano infatti tra le finalità del contratto di rete “l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi”.

Con la circolare n. 2/V del 9 ottobre 2020 il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che le imprese retistenon devono necessariamente tutte appartenere a filiere dichiarate in crisi: diversamente opinando, infatti, risulterebbe ben più difficoltoso il conseguimento della finalità dichiarata della norma (la salvaguardia occupazionale), in quanto la gestione dei dipendenti potrebbe avvenire solo nell’ambito di settori in crisi, quindi con maggiore difficoltà ad assorbire i dipendenti momentaneamente in sovrappiù.

Il testo della circolare

  • Circ. Min. Svilluppo Economico n. 2V-9 ott. 2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/01/ministero-del-lavoro-tabella-707x471-1.jpg 471 707 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-10-29 15:51:072020-10-29 15:51:07Il contratto di rete di solidarietà: i chiarimenti del Ministero dello sviluppo economico
Prassi in Prassi

I congedi dei genitori per quarantena scolastica dei figli

19 Ottobre 2020da admin

Con la circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 l’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione del congedo indennizzato COVID-19, previsto dall’art. 5 del d.l. n. 111/2020, in favore dei genitori lavoratori dipendenti che necessitano di astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in concomitanza di un periodo di quarantena scolastica al quale è costretto il figlio convivente di età inferiore ai quattordici anni, disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

In particolare, l’Istituto ha ricordato che per poter fruire del congedo COVID-19, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;

b) non deve svolgere lavoro in modalità agile ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.l. n. 111/2020 durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

A tal proposito l’INPS ha precisato che la fruizione di un congedo giornaliero si sostanzia sempre in un’astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita e pertanto presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile;

c) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;

d) deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso. Ai fini del diritto al congedo di cui trattasi, la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore ed il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;

e) il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’articolo 5 del d.l. n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha chiarito che il congedo può essere fruito per periodi di quarantena di cui all’articolo 5 del d.l. n. 111/2020 ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020fino al 31 dicembre 2020.

In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal succitato Dipartimento di prevenzione.

Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, l’INPS ha specificato che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.

L’Istituto ha inoltre ricordato che il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e che, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.

Il testo della circolare

  • Circolare INPS n. 116 del 02-10-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/asian-young-woman-help-her-son-homework-with-daughter-using-laptop-sit-beside-table-living-room-home_73740-834.jpg 486 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-10-19 21:02:532020-10-19 21:05:29I congedi dei genitori per quarantena scolastica dei figli
Prassi in Prassi

I chiarimenti INPS sui termini di presentazione delle domande relative ai “nuovi” trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA

5 Ottobre 2020da admin

Con la circolare n. 115 del 30 settembre 2020 l’INPS ha illustrato nel dettaglio le innovazioni introdotte dal d.l. n. 104/2020 in tema di ammortizzatori sociali ed ha fornito le istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020 ss.mm.

In particolare, la circolare ha previsto uno slittamento dei termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di Cigo, Cigd, Aso e Cisoa.

Com’è noto la disciplina dei termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata oggetto di numerosi interventi.

Da ultimo, il d.l. n. 104/2020, oltre a confermare – a regime – il regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, fissandolo entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, ha previsto un differimento transitorio dei termini di trasmissione delle domande relative ai medesimi trattamenti che rientrano nella nuova disciplina declinata dall’articolo 1.

Il successivo comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che sia i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sia quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

Contemporaneamente, il comma 10 del medesimo articolo 1 introduce un differimento ope legis al 30 settembre 2020 dei termini per l’invio delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 agosto 2020.

Conseguentemente, anche le istanze di trattamenti con inizio di sospensione o riduzione dal 1° luglio 2020 al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal d.l. n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.

In merito l’Istituto ha comunicato che il Ministero del lavoro ha segnalato l’esigenza dello slittamento del suddetto termine al 31 ottobre 2020, anche in ragione di una imminente soluzione legislativa.

Pertanto, il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 104/2020.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha inoltre ricordato che i termini decadenziali di cui trattasi, non devono intendersi in termini assoluti, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.

Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

La circolare INPS

  • Circolare INPS n. 115 del 30-09-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/mani-dell-esecutivo-maschio-che-mostrano-contratto-al-partner-femminile-alla-riunione_1262-12338.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-10-05 12:36:072020-10-05 12:36:07I chiarimenti INPS sui termini di presentazione delle domande relative ai “nuovi” trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA
Prassi in Prassi

I chiarimenti dell’INL sul decreto Agosto: contratti a termine e licenziamenti economici

5 Ottobre 2020da admin

Con la nota n. 713 del 16 settembre 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni sulle disposizioni del d.l. n. 104/2020 (cd. decreto “Agosto”) riguardanti, in particolare, i contratti a tempo determinato (articolo 8) e i licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o. (articolo 14).

Contratti a termine

Com’è noto l’art. 8 del d.l. n. 104/2020 è intervenuto sull’art. 93 del d.l. n. 34/2020 (conv. dalla l. n. 77/2020), consentendo, fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art. 21 del d.lgs. n. 81/2015, di pro- rogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali di cui all’art. 19, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 81/2015.

Sul punto, l’Ispettorato ritiene che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del d.lgs. n. 81/2015.

Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.

L’Ispettorato ha altresì chiarito che la disposizione, in quanto “sostitutiva” della disciplina previgente, consentirà di adottare la nuova proroga o il rinnovo “agevolato” anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato o rinnovato in applicazione del previgente art. 93 del d.l. n. 34/2020, pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi.

In ordine alla proroga automatica dei contratti a termine in essere per un periodo equivalente alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza COVID-19, prevista dal comma 1 bis dell’art. 93, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 34/2020 – ora abrogata dall’art. 8 – l’INL ha invece affermato che tale proroga, fruita nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio – 14 agosto), deve essere considerata “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato anche ai fini di quanto disposto dal nuovo comma 1 dell’art. 93.

Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

L’art. 14 del d.l. n. 104/2020 proroga il divieto e la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della l. n. 223/1991 e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:

– datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione di cui all’art. 1 dello stesso d.l.;

– datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 dello stesso d.l.

Viene inoltre riproposta la disposizione già introdotta nel comma 1 bis dell’art. 46 del d.l. n. 18/2020 ad opera dell’art. 80 del d.l. n. 34/2020 concernente la possibilità da parte del datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di revocare il recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della l. n. 604/1966, in deroga alle previsioni di cui all’art. 18, comma 10, della l. n. 300/1970, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale ai sensi degli artt. da 19 a 22 quinquies del d.l.. n. 18/2020 (conv. da l. n. 27/2020), a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tali casi il rapporto di lavoro è ripristinato senza interruzioni e il datore di lavoro è esente da oneri e sanzioni.

Tale disposizione, precedentemente limitata ai recessi intervenuti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, viene estesa ai recessi effettuati in tutto l’anno 2020.

Ad avviso dell’Ispettorato, salvo eventuali modifiche che potranno intervenire in sede di conversione del decreto legge, ildivieto di licenziamento, quale misura di tutela dei livelli occupazionali durante il periodo di emergenziale, sembra operare per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibili e ciò sia quando abbia fruito solo in parte delle stesse, sia quando non abbia affatto fruito della cassa integrazione.

In tale ultimo caso, laddove il datore di lavoro non abbia ritenuto di fruire della cassa integrazione, il licenziamento sarebbe in ogni caso impedito dalla possibilità di accedere all’esonero dal versamento contributivo di cui all’art. 3.

La nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

  • Nota INL 16.9.2020 n. 713
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I chiarimenti del Ministero del Lavoro sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili

13 Settembre 2020da admin

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiuntamente con il Ministero del Salute, ha emanato la circolare n.13 del 4 settembre 2020 in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2, con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.

In particolare, la circolare ha precisato che il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

Con riferimento all’età, il ministero ha chiarito che il parametro da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative.

In particolare, non è rilevabile, dalla normativa, alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità.

In tal contesto, la “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Il testo della circolare

  • ML circ. lavoratori-fragili-SARS-CoV-2
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Decreto Agosto: le indicazioni INPS sulle nuove domande CIGO, assegno ordinario e CIGD

2 Settembre 2020da admin

Con il messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020, l’Istituto previdenziale ha fornito le prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIGD, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal d.l. n. 104/2020.

Com’è noto il d.l. n. 104/2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, all’articolo 1 ridetermina il periodo dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga, e dell’assegno ordinario richiedibili, nel secondo semestre 2020, dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

A seguito delle modifiche introdotte, il quadro dei trattamenti cui i datori di lavoro possono accedere fino al termine del corrente anno è riassumibile come segue: le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzatoil precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha chiarito che le domande per tutte e tre le principali categorie di trattamenti (CIGO, CIGD e assegno ordinario) con causale “emergenza COVID-19”, saranno due: una per il primo periodo di nove settimane ed una seconda per le ulteriori nove settimane.

Per richiedere l’ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

L’Istituto, ricorrendone i presupposti, autorizza i trattamenti di cui trattasi e, in base alla citata dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale dovuto dall’azienda.

Le domande di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, previsti dal menzionato decreto-legge, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Il comma 5 del medesimo articolo 1, d.l. n. 104/2020 dispone tuttavia che – in sede di prima applicazione della norma – per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 venga differita al 30 settembre 2020.

Parallelamente, il comma 10 del medesimo articolo 1 introduce un differimento ope legis al 30 settembre 2020dei termini per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto 2020.

In relazione a quanto precede, l’INPS ha chiarito che anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal decreto-legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.

Messaggio INPS n. 3131/2020

  • Messaggio numero 3131 del 21-08-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/mani-dell-esecutivo-maschio-che-mostrano-contratto-al-partner-femminile-alla-riunione_1262-12338.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-09-02 20:21:082020-09-02 20:21:08Decreto Agosto: le indicazioni INPS sulle nuove domande CIGO, assegno ordinario e CIGD
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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