Studio Legale Albi - Pisa
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
    • Prassi
    • Giurisprudenza
    • Normativa
    • News ed Eventi
  • Lo Studio
    • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti
  • Fare clic per aprire il campo di ricerca Fare clic per aprire il campo di ricerca Cerca
  • Menu Menu
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Giurisprudenza
    • News ed Eventi
    • Normativa
    • Prassi
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
  • Lo Studio
  • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti

Archivio per categoria: Prassi

I chiarimenti dell’INL sul decreto Agosto: contratti a termine e licenziamenti economici

5 Ottobre 2020/in Prassi

Con la nota n. 713 del 16 settembre 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni sulle disposizioni del d.l. n. 104/2020 (cd. decreto “Agosto”) riguardanti, in particolare, i contratti a tempo determinato (articolo 8) e i licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o. (articolo 14).

Contratti a termine

Com’è noto l’art. 8 del d.l. n. 104/2020 è intervenuto sull’art. 93 del d.l. n. 34/2020 (conv. dalla l. n. 77/2020), consentendo, fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art. 21 del d.lgs. n. 81/2015, di pro- rogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali di cui all’art. 19, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 81/2015.

Sul punto, l’Ispettorato ritiene che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del d.lgs. n. 81/2015.

Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.

L’Ispettorato ha altresì chiarito che la disposizione, in quanto “sostitutiva” della disciplina previgente, consentirà di adottare la nuova proroga o il rinnovo “agevolato” anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato o rinnovato in applicazione del previgente art. 93 del d.l. n. 34/2020, pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi.

In ordine alla proroga automatica dei contratti a termine in essere per un periodo equivalente alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza COVID-19, prevista dal comma 1 bis dell’art. 93, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 34/2020 – ora abrogata dall’art. 8 – l’INL ha invece affermato che tale proroga, fruita nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio – 14 agosto), deve essere considerata “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato anche ai fini di quanto disposto dal nuovo comma 1 dell’art. 93.

Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

L’art. 14 del d.l. n. 104/2020 proroga il divieto e la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 della l. n. 223/1991 e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:

– datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione di cui all’art. 1 dello stesso d.l.;

– datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 dello stesso d.l.

Viene inoltre riproposta la disposizione già introdotta nel comma 1 bis dell’art. 46 del d.l. n. 18/2020 ad opera dell’art. 80 del d.l. n. 34/2020 concernente la possibilità da parte del datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di revocare il recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della l. n. 604/1966, in deroga alle previsioni di cui all’art. 18, comma 10, della l. n. 300/1970, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale ai sensi degli artt. da 19 a 22 quinquies del d.l.. n. 18/2020 (conv. da l. n. 27/2020), a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tali casi il rapporto di lavoro è ripristinato senza interruzioni e il datore di lavoro è esente da oneri e sanzioni.

Tale disposizione, precedentemente limitata ai recessi intervenuti nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, viene estesa ai recessi effettuati in tutto l’anno 2020.

Ad avviso dell’Ispettorato, salvo eventuali modifiche che potranno intervenire in sede di conversione del decreto legge, ildivieto di licenziamento, quale misura di tutela dei livelli occupazionali durante il periodo di emergenziale, sembra operare per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibili e ciò sia quando abbia fruito solo in parte delle stesse, sia quando non abbia affatto fruito della cassa integrazione.

In tale ultimo caso, laddove il datore di lavoro non abbia ritenuto di fruire della cassa integrazione, il licenziamento sarebbe in ogni caso impedito dalla possibilità di accedere all’esonero dal versamento contributivo di cui all’art. 3.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/uomo-d-affari-che-guarda-tramite-una-lente-d-ingrandimento-ai-documenti_124595-426.jpg 414 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-10-05 12:35:462020-10-05 12:35:46I chiarimenti dell’INL sul decreto Agosto: contratti a termine e licenziamenti economici

I chiarimenti del Ministero del Lavoro sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili

13 Settembre 2020/in Prassi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiuntamente con il Ministero del Salute, ha emanato la circolare n.13 del 4 settembre 2020 in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2, con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.

In particolare, la circolare ha precisato che il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

Con riferimento all’età, il ministero ha chiarito che il parametro da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative.

In particolare, non è rilevabile, dalla normativa, alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità.

In tal contesto, la “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/09/medici-e-pazienti-che-si-consultano-e-che-esaminano-la-diagnostica-siedono-e-parlano-al-tavolo-vicino-alla-finestra-nel-concetto-di-medicina-dell-ospedale_18497-1242.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-09-13 12:43:562020-09-13 12:43:56I chiarimenti del Ministero del Lavoro sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili

Decreto Agosto: le indicazioni INPS sulle nuove domande CIGO, assegno ordinario e CIGD

2 Settembre 2020/in Prassi

Con il messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020, l’Istituto previdenziale ha fornito le prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO, CIGD, assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal d.l. n. 104/2020.

Com’è noto il d.l. n. 104/2020 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, all’articolo 1 ridetermina il periodo dei trattamenti di integrazione salariale, ordinari e in deroga, e dell’assegno ordinario richiedibili, nel secondo semestre 2020, dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

A seguito delle modifiche introdotte, il quadro dei trattamenti cui i datori di lavoro possono accedere fino al termine del corrente anno è riassumibile come segue: le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzatoil precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha chiarito che le domande per tutte e tre le principali categorie di trattamenti (CIGO, CIGD e assegno ordinario) con causale “emergenza COVID-19”, saranno due: una per il primo periodo di nove settimane ed una seconda per le ulteriori nove settimane.

Per richiedere l’ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

L’Istituto, ricorrendone i presupposti, autorizza i trattamenti di cui trattasi e, in base alla citata dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale dovuto dall’azienda.

Le domande di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, previsti dal menzionato decreto-legge, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Il comma 5 del medesimo articolo 1, d.l. n. 104/2020 dispone tuttavia che – in sede di prima applicazione della norma – per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 venga differita al 30 settembre 2020.

Parallelamente, il comma 10 del medesimo articolo 1 introduce un differimento ope legis al 30 settembre 2020dei termini per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto 2020.

In relazione a quanto precede, l’INPS ha chiarito che anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal decreto-legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/mani-dell-esecutivo-maschio-che-mostrano-contratto-al-partner-femminile-alla-riunione_1262-12338.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-09-02 20:21:082020-09-02 20:21:08Decreto Agosto: le indicazioni INPS sulle nuove domande CIGO, assegno ordinario e CIGD

CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate: ulteriori indicazioni INPS per il pagamento delle prestazioni

2 Settembre 2020/in Prassi

Con il messaggio 3144 del 25 agosto 2020 l’INPS ha illustrato le novità introdotte in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD) dal d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, e dal decreto-legge n. 52/2020, con particolare riguardo al trattamento di cassa integrazione in deroga a beneficio delle aziende c.d. plurilocalizzate ed ha fornito indicazioni operative per la corretta gestione del flusso dei provvedimenti di concessione, nonché per il pagamento delle prestazioni.

L’articolo 71, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, modificando il decreto-legge n. 18/2020, ha introdotto gli articoli 22-ter, 22-quater e 22-quinquies.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 22-quater prevede che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, siano autorizzati dall’INPS, su domanda dei datori di lavoro.

L’Istituto ha chiarito che i datori di lavoro che hanno avuto già autorizzato l’intero periodo spettante, secondo le indicazioni precedentemente fornite con il messaggio n. 2856/2020, possono presentare domanda all’Istituto per un ulteriore periodo di cinque settimane, decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, e, una volta integralmente fruite le citate cinque settimane, per eventuali ulteriori quattro settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020.

I datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati periodi inferiori ad almeno nove settimane devono invece presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, prima di poter inoltrare la richiesta all’Istituto delle ulteriori cinque ed eventuali successive quattro settimane.

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi dalla CIGD cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’Amministrazione competente.

Le domande devono essere corredate dall’accordo sindacale, dall’elenco dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, dal quale emerga la quantificazione delle ore di sospensione, con il relativo importo, i dati dell’azienda e dell’unità produttiva che fruisce del trattamento, la causale dell’intervento e il nominativo del referente della domanda.

Con il messaggio n. 2328/2020 sono state fornite le istruzioni per un flusso di gestione di invio delle domande all’Istituto, c.d. “semplificato”, che consente alle aziende che hanno molteplici unità produttive la presentazione di un numero minore di domande, unificandole in unità produttive accorpanti, omogenee per attività svolta e per collocazione territoriale.

L’Istituto ha precisato che le aziende che hanno usufruito di questa possibilità dovranno inoltrare le domande per i periodi ulteriori utilizzando lo stesso criterio delle unità produttive accorpanti.

Su “Sistema Unico” le suddette domande saranno identificate dal codice intervento 667 e codice evento 673 e saranno individuabili con la descrizione “Deroga INPS Plurilocalizzate”.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/gruppo-di-persone-in-possesso-di-documenti-finanziari-sulle-armi_151013-5095.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-09-02 20:16:452020-09-02 20:16:45CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate: ulteriori indicazioni INPS per il pagamento delle prestazioni

CIGO, ASO e CIGD: i chiarimenti INPS sui termini di decadenza

7 Agosto 2020/in Prassi

Con il messaggio n. 3007 del 31 luglio 2020, l’INPS ha illustrato gli aspetti relativi all’operatività della decadenza per l’invio delle istanze CIGO, ASO e CIGD nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per le richieste di pagamento diretto da liquidarsi a cura dell’Istituto.

Com’è noto l’articolo 71 del d.l. n. 34/2020, come convertito dalla l. n. 77/2020, ha modificato l’articolo 22-quater del d.l. n. 18/2020, prevedendo, al comma 4, che, nel caso di domanda di pagamento diretto della cassa integrazione in deroga con richiesta di anticipo del 40%, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione del trattamento entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione, secondo le modalità indicate dall’Istituto (cfr. la circolare n. 78/2020).

In virtù del richiamo operato dal successivo articolo 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020 e ss. mm., la disciplina del pagamento diretto e i connessi termini decadenziali si applicano anche ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di assegno ordinario (ASO), di cui agli articoli da 19 a 21 del medesimo decreto-legge, limitatamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato d.l. n. 34/2020, ovvero dal 18 giugno 2020.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha precisato che tutte le istanze di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD con pagamento diretto a carico dell’Istituto, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello “SR 41” semplificato è intervenuta in violazione dei termini stabiliti dalla disciplina di riferimento, non potranno essere accolte.

Ne deriva che, in applicazione di quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 22-quater del d.l. n. 18/2020, come modificato dal d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, il trattamento non è più erogabile dall’Istituto.

I datori di lavoro dovranno, quindi, farsi carico della mancata prestazione e saranno altresì chiamati a sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi.

L’INPS ha infine comunicato che con successivo messaggio verranno forniti i chiarimenti relativi agli adempimenti a carico del datore per gli oneri connessi al pagamento della prestazione.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/uomo-d-affari-che-guarda-tramite-una-lente-d-ingrandimento-ai-documenti_124595-426.jpg 414 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-08-07 08:45:512020-08-07 08:45:51CIGO, ASO e CIGD: i chiarimenti INPS sui termini di decadenza

Il deposito telematico dei contratti collettivi

6 Agosto 2020/in Prassi

Con la circolare n. 3 del 30 luglio 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito all’assolvimento dell’obbligo di deposito telematico dei contratti di secondo livello sancito dall’art. 14 del d.lgs. n. 151/2015, condizione necessaria per la fruizione dei “benefici contributivi o fiscali” e delle “altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali”.

In particolare, è stato chiesto da parte degli Ispettorati territoriali di precisare cosa debba intendersi con la voce “altro” inserita tra quelle elencate nell’applicativo informatico predisposto dal Ministero del lavoro per il deposito telematico e se possano essere incluse nell’ambito di tale voce le “altre agevolazioni” connesse alla stipula di contratti contenenti clausole derogatorie alla disciplina ordinaria di un determinato istituto previsto dalla legge, come nel caso della deroga al limite massimo di assunzione a tempo determinato prevista in un contratto di prossimità ex art. 8, d.l. n. 138/2011 ovvero contenuto in accordi siglati ex art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015.

Interpellato in merito, l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 7842 del 24 luglio u.s., pur prendendo atto della formulazione letterale dell’art. 14 del d.lgs. n. 151/2015, ha ritenuto di sostenere, siccome in armonia con la ratio della norma, una sua ampia lettura che preveda quindi “l’obbligo di deposito dei contratti collettivi – aziendali o territoriali – anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano liberamente esercitato specifiche prerogative rimesse dalla legislazione vigente alla contrattazione collettiva per derogare alla disciplina ordinaria di alcune tipologie contrattuali. In questo senso il deposito dei contratti c.d. di secondo livello andrebbe ricondotto non solo ai benefici contributivi e fiscali comunemente intesi, ma anche ai diversi benefici di carattere “normativo” che possono essere “attivati” a seguito di specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva”.

In ragione di quanto sopra, attesa la rilevanza della questione connessa alla efficacia delle disposizioni derogatorie inserite in contratti collettivi già sottoscritti ma non depositati, d’intesa con il predetto Ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con ulteriore nota prot. n. 8112 del 30 luglio 2020, l’Ispettorato ha affermato che tale obbligo possa ritenersi applicabile in riferimento ai contratti sottoscritti o rinnovati a far data dalla pubblicazione della presente circolare.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/uomo-d-affari-che-lavora-nel-suo-ufficio-con-documenti-e-controllare-l-accuratezza-delle-informazioni_2034-1118.jpg 352 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-08-06 10:48:492020-08-06 10:48:49Il deposito telematico dei contratti collettivi
Pagina 24 di 45«‹2223242526›»

Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

Leggi tutto

Iscriviti alla Newsletter

L’iscrizione alla newsletter è gratuita e consente agli iscritti di ricevere e-mail contenenti informazioni, approfondimenti e notizie relative al diritto del lavoro direttamente dallo Studio Legale Albi.

Iscriviti

Studio legale Albi

Copyright © Studio Legale Albi 2014-2025 – P.IVA 01864450505

Contatti | Disclaimer | Privacy | Cookies | Codice deontologico

Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto