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Archivio per categoria: Prassi

Il deposito telematico dei contratti collettivi

6 Agosto 2020/in Prassi

Con la circolare n. 3 del 30 luglio 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito all’assolvimento dell’obbligo di deposito telematico dei contratti di secondo livello sancito dall’art. 14 del d.lgs. n. 151/2015, condizione necessaria per la fruizione dei “benefici contributivi o fiscali” e delle “altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali”.

In particolare, è stato chiesto da parte degli Ispettorati territoriali di precisare cosa debba intendersi con la voce “altro” inserita tra quelle elencate nell’applicativo informatico predisposto dal Ministero del lavoro per il deposito telematico e se possano essere incluse nell’ambito di tale voce le “altre agevolazioni” connesse alla stipula di contratti contenenti clausole derogatorie alla disciplina ordinaria di un determinato istituto previsto dalla legge, come nel caso della deroga al limite massimo di assunzione a tempo determinato prevista in un contratto di prossimità ex art. 8, d.l. n. 138/2011 ovvero contenuto in accordi siglati ex art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015.

Interpellato in merito, l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 7842 del 24 luglio u.s., pur prendendo atto della formulazione letterale dell’art. 14 del d.lgs. n. 151/2015, ha ritenuto di sostenere, siccome in armonia con la ratio della norma, una sua ampia lettura che preveda quindi “l’obbligo di deposito dei contratti collettivi – aziendali o territoriali – anche nelle ipotesi in cui le parti abbiano liberamente esercitato specifiche prerogative rimesse dalla legislazione vigente alla contrattazione collettiva per derogare alla disciplina ordinaria di alcune tipologie contrattuali. In questo senso il deposito dei contratti c.d. di secondo livello andrebbe ricondotto non solo ai benefici contributivi e fiscali comunemente intesi, ma anche ai diversi benefici di carattere “normativo” che possono essere “attivati” a seguito di specifiche deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva”.

In ragione di quanto sopra, attesa la rilevanza della questione connessa alla efficacia delle disposizioni derogatorie inserite in contratti collettivi già sottoscritti ma non depositati, d’intesa con il predetto Ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con ulteriore nota prot. n. 8112 del 30 luglio 2020, l’Ispettorato ha affermato che tale obbligo possa ritenersi applicabile in riferimento ai contratti sottoscritti o rinnovati a far data dalla pubblicazione della presente circolare.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/uomo-d-affari-che-lavora-nel-suo-ufficio-con-documenti-e-controllare-l-accuratezza-delle-informazioni_2034-1118.jpg 352 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-08-06 10:48:492020-08-06 10:48:49Il deposito telematico dei contratti collettivi

I chiarimenti dell’INL sul contratto collettivo leader

30 Luglio 2020/in Prassi

Con la circolare n. 2 del 28 luglio 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito ai benefici normativi e contributivi ed al rispetto della contrattazione collettiva (parte normativa del contratto).

In particolare, l’Ispettorato ha fornito alcuni chiarimenti in ordine agli indici di valutazione di “equivalenza” della disciplina normativa dei contratti collettivi.

Com’è noto la disciplina di alcuni istituti è riservata dal legislatore in via esclusiva ai contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (Si pensi, ad es. all’art. 51, d.lgs. n. 81/2015 dove l’integrazione della disciplina delle principali tipologie contrattuali o la deroga ad alcune previsioni legali è rimessa ai contratti c.d. “leader”, o alle disposizioni derogatorie in materia di orario di lavoro, contenute nel d.lgs. n. 66/2003, atteso che l’art. 1, comma 2 lett. m) individua i contratti collettivi di lavoro come i “contratti collettivi stipulati  da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative”).

Nulla vieta tuttavia ai contratti collettivi, pur sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, di introdurre disposizioni di miglior favore per il lavoratore in relazione ad alcuni istituti sui quali è dunque possibile svolgere una comparazione (Sono da intendersi come tali, ad esempio, alcuni aspetti della disciplina del lavoro straordinario, festivo e supplementare o del part-time).

L’INL ha ribadito che il giudizio di equivalenza deve muovere dal presupposto secondo cui vanno comparati i “trattamenti” previsti da un CCNL c.d. “leader” e i “trattamenti” garantiti da un datore di lavoro che applica un contratto collettivo non sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative, ovvero che non applica alcun contratto collettivo e che, pertanto, non può avvantaggiarsi delle suddette discipline integrative o derogatorie.

Da tale assunto scaturisce la necessità di basare detta valutazione in relazione ad istituti che possono essere legittimamente disciplinati da qualsiasi contratto collettivo a prescindere da una valutazione sulla rappresentatività dei sottoscrittori e non, ad esempio, su istituti come l’apprendistato o gli altri sopra indicati, la cui disciplina è rimessa esclusivamente ai contratti c.d. “leader”.

In merito l’Ispettorato ha chiarito che l’analisi del trattamento economico del contratto sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative costituisce il principale aspetto sul quale incentrare la valutazione di equivalenza tra i contratti collettivi.

Al fine di verificare la sussistenza di scostamenti rispetto al trattamento retributivo previsto dal CCNL “leader”, appare utile fare riferimento alla c.d. retribuzione globale annua da intendersi quale somma della retribuzione annua lorda composta da particolari elementi fissi della retribuzione e da quelli variabili, solo laddove gli elementi variabili siano considerati come parte del trattamento economico complessivo definito dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Dalla comparazione andrà invece esclusa la retribuzione accessoria e variabile non inclusa nel T.E.C, della quale andrà soltanto verificata l’esistenza.

Oltre che sugli aspetti retributivi, l’istruttoria dovrà essere condotta sugli aspetti normativi del contratto.

Anche alla luce della giurisprudenza in materia, è infatti quanto mai necessario effettuare una valutazione complessiva delle minori tutele assicurate ai lavoratori.

L’analisi sugli aspetti normativi del contratto collettivo potrà essere pretermessa allorquando siano riscontrati scostamenti nel trattamento retributivo applicato ai lavoratori, elementi di per sé sufficiente a revocare i benefici normativi e contributivi ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/iStock-675438968-scaled.jpg 1707 2560 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-07-30 17:47:062020-07-30 17:47:06I chiarimenti dell’INL sul contratto collettivo leader

Le FAQ ministeriali sullo smart working: un intervento necessario ma non sufficiente

24 Luglio 2020/in Prassi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le risposte alle tre principali questioni che sono state poste in tema di smart working al fine di contribuire a fare chiarezza circa l’utilizzabilità della procedura “semplificata” di cui all’art. 90, d.l. n. 34/2020  e sulle modalità di effettuazione della comunicazione di smart working dopo il 31 luglio 2020.

Fino a quando è utilizzabile la procedura “semplificata” per la comunicazione di smart working prevista dall’articolo 90 del D.L. n. 34/2020?

L’articolo 90 del Decreto legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale, la procedura “semplificata” è utilizzabile fino al 31 luglio 2020.

Il riferimento della norma al 31 dicembre 2020 è da intendersi come limite massimo di applicazione della procedura di cui sopra, nel caso di proroghe dello stato di emergenza.
Resta inteso che sia le nuove attivazioni, sia le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre la data del 31 luglio 2020 dovranno essere eseguite con le modalità e i termini previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

Come vanno effettuate le comunicazioni di smart working previste dall’articolo 90 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020?

L’articolo 90 del Decreto legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale, la procedura “semplificata” è utilizzabile sino al 31 luglio 2020.

Oltre la data del 31 luglio 2020, la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, sarà effettuata con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (alla FAQ viene allevato il “Modello per effettuare la comunicazione” – “Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti”) e l’accordo è detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all’Inail e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.

Nella comunicazione “massiva” semplificata adottata per la situazione emergenziale, i datori di lavoro del settore privato devono indicare la fine del periodo di svolgimento della prestazione in modalità smart working?

Si, ai sensi dell’art. 90 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i datori di  lavoro del settore privato devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito.

Nel caso di comunicazioni già inviate, ciò può essere eseguito modificando lo stesso file utilizzato per la comunicazione “massiva semplificata”, qualora fosse stata utilizzata tale modalità di comunicazione, oppure procedendo con una comunicazione “massiva” o singola di modifica, qualora fosse stata utilizzata la procedura già disponibile prima dell’insorgere della pandemia.

Nel complesso i chiarimenti sopra esposti non sembrano sufficienti a risolvere le concrete esigenze operative per realizzare la transizione dalla fase precedente a quella attuale: sembra delinearsi uno scenario di “normalizzazione” del lavoro agile ma ciò non tiene conto di almeno due fattori:

a) una simile transizione non può realizzarsi nelle imprese in così pochi giorni se non a costo di praticare soluzioni rischiose e incerte sul piano del rispetto dei requisiti formali della disciplina legale;

b) la possibile proroga dello stato di emergenza al 31 ottobre 2020 annunciata e data come probabile, potrebbe creare situazioni paradossali e contraddittorie giacché mentre le imprese si accingono ad utilizzare lo smart working in “modalità ordinaria” potrebbero trovarsi all’ultimo tuffo nuovamente nello scenario emergenziale.

I nodi da sciogliere non sono pochi e il tempo scorre inesorabilmente: l’auspicio è che vi sia un immediato chiarimento governativo.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/07/lavorare-sul-computer-portatile_1426-706.jpg 413 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-07-24 23:35:232020-07-24 23:45:54Le FAQ ministeriali sullo smart working: un intervento necessario ma non sufficiente

CIGD: le nuove istruzioni operative INPS

21 Luglio 2020/in Prassi

Con la circolare n. 86 del 15 luglio 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni operative relative alle modalità nonché ai termini di accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga, alla luce delle novità procedurali introdotte dal decreto Rilancio e dal successivo d.l. n. 52/2020.

Com’è noto, l’articolo 71, comma 1, del d.l. n. 34/2020 ha inserito al d.l. n. 18/2020 gli articoli 22-ter, 22-quater e 22-quinquies.

In particolare, il primo comma dell’articolo 22-quater prevede che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, sono autorizzati dall’INPS, su domanda dei datori di lavoro.

L’INPS ha chiarito che i datori di lavoro che sono già stati autorizzati dalla Regione o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale (per le aziende plurilocalizzate) a trattamenti di CIGD per complessive nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori cinque settimane) fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere telematicamente richiesta di concessione direttamente all’Istituto che – verificata la presenza del decreto regionale riguardante il periodo precedente e constatati il rispetto dei limiti di spesa e degli altri requisiti fissati dalla norma – provvederà all’autorizzazione ed all’erogazione della prestazione.

L’Istituto ha precisato che le aziende con unità produttive site nei comuni di cui all’articolo 22, comma 8-bis, del d.l. n. 18/2020  – c.d. zone rosse – nonché i datori collocati al di fuori dei predetti comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei comuni medesimi, prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all’Istituto, devono completare il periodo di competenza regionale che, nella fattispecie, ha una durata di ulteriori tre mesi rispetto alle nove settimane previste per la generalità dei datori di lavoro (ventidue settimane complessive).

I datori di lavoro con unità produttive ubicate nelle regioni di cui all’articolo 22, comma 8-quater, del d.l. n. 18/2020 – c.d. regioni gialle – nonché quelli collocati al di fuori delle predette regioni ma con lavoratori residenti o domiciliati nelle medesime regioni, prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all’Istituto, devono completare il periodo di competenza regionale che, nel caso specifico, ha una durata di ulteriori quattro settimane rispetto alle nove previste per la generalità dei datori di lavoro (tredici settimane complessive).

Ne deriva che l’INPS, prima di procedere all’autorizzazione dell’istanza pervenuta, verificherà la presenza di autorizzazioni inviate con il numero di decreto convenzionale 33191 o 33192 di ventidue settimane complessive per le zone rosse, di autorizzazioni inviate con il numero di decreto convenzionale 33192 di tredici settimane per le regioni gialle e di autorizzazioni inviate con il numero di decreto convenzionale 33193 di nove settimane per il resto d’Italia.

Ai fini dell’ammissione al trattamento, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha precisato che non potranno essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti con la decretazione regionale.

Per le aziende con unità produttive site in più Regioni o Province autonome, il trattamento, per periodi fino alle prime nove settimane, è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; ne consegue che al medesimo Dicastero i datori di lavoro dovranno rivolgersi per il completamento delle nove settimane, laddove siano stati autorizzati per periodi inferiori.

La norma vincola la concessione delle ulteriori cinque settimane alla circostanza che ai datori di lavoro siano già state autorizzate dalla Regione le prime nove settimane di cassa in deroga, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle. Conseguentemente, i datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori a quelli di competenza regionale, prima di poter richiedere la tranche fino a 5 settimane prevista dal d.l. n. 34/2020 ed erogata dall’Istituto, dovranno presentare domanda ancora alla Regione competente per ottenere la concessione delle settimane ancora mancanti.

Al fine di consentire all’Istituto sia di erogare celermente le prestazioni inerenti alle prime nove settimane, sia di gestire in modo fluido le richieste di Cassa integrazione in deroga di propria competenza, le Regioni devono inviare in modalità telematica tramite il “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP), entro quarantotto ore dall’adozione, i decreti di concessione ancora adottati, unitamente alla lista dei beneficiari.

Inoltre, in relazione alla previsione di cui all’articolo 22-quater, comma 4, del d.l. n. 18/2020,  l’INPS ha chiarito che è necessario che le Regioni comunichino e inviino all’Istituto, al più presto, sempre tramite il “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP), i decreti di concessione relativi ai periodi ricompresi tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, del d.l. n. 52/2020, le domande relative ai trattamenti di CIGD devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha precisato che in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio (trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del d.l. n. 52/2020), se tale ultima data è successiva a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/gente-di-affari-che-firma-un-contratto_1098-21026.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-07-21 10:14:432020-07-21 10:14:43CIGD: le nuove istruzioni operative INPS

Le nuove indicazioni operative INPS su CIGO, assegno ordinario e CISOA

13 Luglio 2020/in Prassi

Con la circolare n. 84 del 10 luglio 2020 l’INPS ha illustrato le novità apportate dal d.l. n. 34/2020 alle misure di sostegno del reddito previste dal d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché  le ulteriori misure in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

Com’è noto l’art. 19, comma 1, d.l. n. 18/2020, come novellato dall’art. 68 d.l. n. 34/2020, prevede che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane.

L’articolo 1 del d.l. n. 52/2020, in deroga a quanto disposto dal citato articolo 19, ha inoltre previsto la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente concesse.

Resta ferma la durata massima di 18 settimane considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti, ad eccezione dei datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle c.d. Zone rosse, per i quali la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane.

L’INPS ha precisato che la possibilità di trasmettere domanda per un ulteriore periodo non superiore a 5 settimane con la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, resta circoscritta esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano completato la fruizione delle prime 9 settimane di integrazione salariale.

E che non è necessario che le settimane richieste siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate, ma le stesse devono essere obbligatoriamente collocate entro il 31 agosto 2020.

L’Istituto ha inoltre ribadito che l’intervento con causale “COVID-19 nazionale” non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale di cui agli artt. 5, 29 e 33 del d.lgs. n. 148/2015, e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile per la CIGO/Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del d.lgs n. 148/2015 e nel limite delle 26 settimane per l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Inoltre, il trattamento in questione deroga sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti, dall’art. 4 del D.lgs n. 148/2015, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO/assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.

I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono, inoltre, neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO/assegno ordinario.

L’INPS ha ricordato che le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale” possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza.

E che ai fini della richiesta di integrazione salariale ordinaria, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa deve essere riconducibile ad una delle causali individuate dal decreto n. 95442/2016.

Nel quadro delle innovazioni apportate dal d.l. n. 34/2020 all’impianto normativo in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’articolo 80 del citato decreto, nel modificare l’articolo 46 del d.l. n. 18/2020, ha aggiunto il comma 1-bis, che dispone: “il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha precisato che i datori di lavoro che rientrano nella fattispecie sopra descritta potranno presentare domande, anche integrative, di accesso al trattamento per i lavoratori per cui abbiano revocato il licenziamento, purché nel rispetto delle 18 settimane complessive.

Stante il richiamo operato dal legislatore alle misure di cui agli articoli dal 19 a 22 del d.l. n. 18/2020, i datori di lavoro potranno richiedere l’ammortizzatore sociale spettante (CIGO, assegno di solidarietà, cassa integrazione in deroga, CISOA), in relazione alla natura e alle dimensioni dell’azienda, secondo la disciplina prevista per la causale “COVID-19”.

L’articolo 68 del d.l. n. 34/2020 ha inserito all’articolo 19 del d.l. n. 18/2020, il comma 3-bis, il quale prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore (90 giornate) e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della legge n. 457/1972, pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento.

Il trattamento è concesso per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020.

Il predetto trattamento è neutralizzato ai fini delle successive richieste.

L’INPS ha chiarito che a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, le domande di concessione della CISOA per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere presentate con la nuova causale “CISOA DL RILANCIO” e possono essere presentate anche per i lavoratori che abbiano superato i limiti di fruizione pari a 90 giornate o non abbiano maturato il requisito di anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/diversi-partner-commerciali-che-leggono-insieme-il-contratto_74855-2736.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-07-13 16:36:562020-07-23 10:59:45Le nuove indicazioni operative INPS su CIGO, assegno ordinario e CISOA

Proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL e rioccupazione con contratti a termine nel settore agricolo

25 Giugno 2020/in Prassi

Con la circolare n. 76 del 23 giugno 2020 l’INPS ha fornito istruzioni amministrative in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL, nonché in materia di rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori, tra l’altro, delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (promozione del lavoro agricolo).

Com’è noto, l’art. 92 d.l. n. 34/ 2020 ha disposto la proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL di cui agli artt. 1 e 15 del d.lgs. n. 22/2015.

In particolare, è stato previsto che le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL – il cui periodo di fruizione termini nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 – sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno in cui termina la durata delle stesse, a condizione che il percettore non sia beneficiario:

  • delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l n. 27/2020;
  • delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del d.l. n. 34/2020;
  • dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli 85 e 98 del d.l. n. 34/2020.

L’Istituto ha quindi chiarito che i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità COVID-19 non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione.

L’INPS ha inoltre precisato che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS- COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.

Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.

Inoltre, per la sola prestazione di disoccupazione NASpI, per le due mensilità aggiuntive erogate verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.

Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga. Le eventuali somme indebitamente erogate, saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto.

Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

L’art. 94 d.l. n. 34/2020 ha previsto che, in relazione  all’emergenza epidemiologica, i percettori di ammortizzatori sociali – limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa – nonché i percettori di indennità NASpI e DIS-COLL e di Reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.

L’INPS ha chiarito che alla luce della previsione di cui all’articolo 94 d.l. n. 34/2020, i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, in corso di erogazione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.

L’Istituto ha inoltre precisato che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro.

A tale ultimo riguardo, pertanto, sarà cura dell’interessato comunicare all’Istituto – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello NASpI-Com) – le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, presta attività lavorativa.

Tuttavia qualora i suddetti contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino il limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, e/o superino il limite di reddito pari a 2.000 euro per l’anno 2020, le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno nuovamente soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell’indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza legislativamente prevista rispetto alle indennità di NASpI e DIS-COLL.

I predetti istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo.

L’INPS ha infine chiarito che la contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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