Studio Legale Albi - Pisa
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
    • Prassi
    • Giurisprudenza
    • Normativa
    • News ed Eventi
  • Lo Studio
    • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti
  • Cerca
  • Menu
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Giurisprudenza
    • News ed Eventi
    • Normativa
    • Prassi
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
  • Lo Studio
  • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti

Archivio per categoria: Prassi

Le nuove indicazioni operative INPS su CIGO, assegno ordinario e CISOA

13 Luglio 2020da admin

Con la circolare n. 84 del 10 luglio 2020 l’INPS ha illustrato le novità apportate dal d.l. n. 34/2020 alle misure di sostegno del reddito previste dal d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché  le ulteriori misure in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

Com’è noto l’art. 19, comma 1, d.l. n. 18/2020, come novellato dall’art. 68 d.l. n. 34/2020, prevede che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane.

L’articolo 1 del d.l. n. 52/2020, in deroga a quanto disposto dal citato articolo 19, ha inoltre previsto la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente concesse.

Resta ferma la durata massima di 18 settimane considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti, ad eccezione dei datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle c.d. Zone rosse, per i quali la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane.

L’INPS ha precisato che la possibilità di trasmettere domanda per un ulteriore periodo non superiore a 5 settimane con la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, resta circoscritta esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano completato la fruizione delle prime 9 settimane di integrazione salariale.

E che non è necessario che le settimane richieste siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate, ma le stesse devono essere obbligatoriamente collocate entro il 31 agosto 2020.

L’Istituto ha inoltre ribadito che l’intervento con causale “COVID-19 nazionale” non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale di cui agli artt. 5, 29 e 33 del d.lgs. n. 148/2015, e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile per la CIGO/Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del d.lgs n. 148/2015 e nel limite delle 26 settimane per l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Inoltre, il trattamento in questione deroga sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti, dall’art. 4 del D.lgs n. 148/2015, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO/assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra.

I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono, inoltre, neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO/assegno ordinario.

L’INPS ha ricordato che le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale” possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza.

E che ai fini della richiesta di integrazione salariale ordinaria, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa deve essere riconducibile ad una delle causali individuate dal decreto n. 95442/2016.

Nel quadro delle innovazioni apportate dal d.l. n. 34/2020 all’impianto normativo in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’articolo 80 del citato decreto, nel modificare l’articolo 46 del d.l. n. 18/2020, ha aggiunto il comma 1-bis, che dispone: “il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha precisato che i datori di lavoro che rientrano nella fattispecie sopra descritta potranno presentare domande, anche integrative, di accesso al trattamento per i lavoratori per cui abbiano revocato il licenziamento, purché nel rispetto delle 18 settimane complessive.

Stante il richiamo operato dal legislatore alle misure di cui agli articoli dal 19 a 22 del d.l. n. 18/2020, i datori di lavoro potranno richiedere l’ammortizzatore sociale spettante (CIGO, assegno di solidarietà, cassa integrazione in deroga, CISOA), in relazione alla natura e alle dimensioni dell’azienda, secondo la disciplina prevista per la causale “COVID-19”.

L’articolo 68 del d.l. n. 34/2020 ha inserito all’articolo 19 del d.l. n. 18/2020, il comma 3-bis, il quale prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore (90 giornate) e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8 della legge n. 457/1972, pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento.

Il trattamento è concesso per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020.

Il predetto trattamento è neutralizzato ai fini delle successive richieste.

L’INPS ha chiarito che a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, le domande di concessione della CISOA per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere presentate con la nuova causale “CISOA DL RILANCIO” e possono essere presentate anche per i lavoratori che abbiano superato i limiti di fruizione pari a 90 giornate o non abbiano maturato il requisito di anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell’anno solare di riferimento.

Il testo della circolare

  • Circolare n. 84 del 10-07-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/diversi-partner-commerciali-che-leggono-insieme-il-contratto_74855-2736.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-07-13 16:36:562020-07-23 10:59:45Le nuove indicazioni operative INPS su CIGO, assegno ordinario e CISOA
Prassi in Prassi

Proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL e rioccupazione con contratti a termine nel settore agricolo

25 Giugno 2020da admin

Con la circolare n. 76 del 23 giugno 2020 l’INPS ha fornito istruzioni amministrative in materia di proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL, nonché in materia di rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori, tra l’altro, delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (promozione del lavoro agricolo).

Com’è noto, l’art. 92 d.l. n. 34/ 2020 ha disposto la proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL di cui agli artt. 1 e 15 del d.lgs. n. 22/2015.

In particolare, è stato previsto che le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL – il cui periodo di fruizione termini nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 – sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno in cui termina la durata delle stesse, a condizione che il percettore non sia beneficiario:

  • delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l n. 27/2020;
  • delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del d.l. n. 34/2020;
  • dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli 85 e 98 del d.l. n. 34/2020.

L’Istituto ha quindi chiarito che i lavoratori che sono stati destinatari delle indennità COVID-19 non beneficeranno della estensione delle suddette indennità di disoccupazione.

L’INPS ha inoltre precisato che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS- COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’istituto della decadenza.

Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.

Inoltre, per la sola prestazione di disoccupazione NASpI, per le due mensilità aggiuntive erogate verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.

Nel caso in cui il percettore delle prestazioni NASpI e DIS-COLL maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga. Le eventuali somme indebitamente erogate, saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto.

Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

L’art. 94 d.l. n. 34/2020 ha previsto che, in relazione  all’emergenza epidemiologica, i percettori di ammortizzatori sociali – limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa – nonché i percettori di indennità NASpI e DIS-COLL e di Reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.

L’INPS ha chiarito che alla luce della previsione di cui all’articolo 94 d.l. n. 34/2020, i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, in corso di erogazione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.

L’Istituto ha inoltre precisato che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro.

A tale ultimo riguardo, pertanto, sarà cura dell’interessato comunicare all’Istituto – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello NASpI-Com) – le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, presta attività lavorativa.

Tuttavia qualora i suddetti contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino il limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, e/o superino il limite di reddito pari a 2.000 euro per l’anno 2020, le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno nuovamente soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell’indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza legislativamente prevista rispetto alle indennità di NASpI e DIS-COLL.

I predetti istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo.

L’INPS ha infine chiarito che la contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.

Il testo della circolare

  • Circolare n. 76:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/mani-dell-esecutivo-maschio-che-mostrano-contratto-al-partner-femminile-alla-riunione_1262-12338.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-25 17:45:062020-06-25 17:45:06Proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL e rioccupazione con contratti a termine nel settore agricolo
Prassi in Prassi

Licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione

25 Giugno 2020da admin

Con la nota n. 298 del 24 giugno 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’art. 46 d.l. n. 18/2020 che prevede la sospensione delle procedure di licenziamento fino al 17 agosto 2020.

In particolare, l’Ispettorato ha evidenziato che il legislatore ha inteso conferire alla norma un carattere generale, con la conseguenza che devono ritenersi ricomprese nel suo alveo tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della l. n. 604/1966 e quindi anche l’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Ciò in considerazione del fatto che l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 13649 del 21 maggio 2019).

L’obbligo di repechage rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta.

Il testo della nota

  • INL nota n. 298:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/240_F_324511507_zp1kYH5wlFZaL7lh0KK7xOkOdUAqCXQ1-1.jpg 286 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-25 17:44:102020-06-25 18:33:35Licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione
Prassi in Prassi

Divieto di licenziamenti economici e proroga dei contratti a termine: i chiarimenti dell’INL

22 Giugno 2020da admin

Con la nota n. 160 del 3 giugno 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in relazione alle modifiche apportate dal d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) al d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), già convertito dalla l. n. 27/2020.

In particolare, vengono evidenziate le modifiche apportate in sede di conversione del d.l. n. 18/2020 all’art. 46, nell’ambito del quale è stata aggiunta una precisazione  che fa salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle “ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto”.

L’Ispettorato ha chiarito che il divieto in questione non opera nelle ipotesi e nella misura in cui il nuovo appaltatore “assorba” il personale impiegato nell’appalto.

Il divieto permane, invece, in capo all’appaltatore uscente in relazione al personale non “assorbito”, per il quale sarà possibile richiedere il trattamento di integrazione salariale laddove ne ricorrano i presupposti.

Si segnala inoltre che l’art. 80 del d.l. n. 34/2020, intervenendo sulle procedure di licenziamento, ha modificato il termine di sospensione previsto dall’art. 46 d.l. n. 18/2020.

La nota precisa che non potranno essere avviate le procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020) e per i cinque mesi successivi; mentre quelle pendenti, avviate dopo il 23 febbraio, sono sospese per il medesimo periodo.

Il nuovo termine di cinque mesi a partire dal 17 marzo trova applicazione anche al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 7 l. n. 604/1966.

Per espressa previsione di legge sono sospese anche le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso ossia quelle non ancora definite alla data di entrata in vigore del decreto legge.

L’Ispettorato ha dunque chiarito che fino allo spirare dei cinque mesi (e quindi fino al prossimo 17 agosto) non potranno essere avviate le procedure di cui all’art 7 l. n. 604/1966 né potranno essere trattate quelle pendenti.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia esercitato il recesso nel periodo compreso fra il 23 febbraio e il 17 marzo, lo stesso può revocarlo purché “contestualmente faccia richiesta di trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, di cui all’art. 22, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento” ed “in tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”.

In ordine all’art. 93 del d.l. n. 34/2020 che ha introdotto la possibilità di derogare all’obbligo di indicare le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto 2020 i contratti a termine in essere al 23 febbraio, la nota ha precisato che ai fini della proroga o del rinnovo “acausale” deve ricorrere la seguente doppia condizione:

  • il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio 2020 (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio 2020);
  • il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020.

Resta ferma la possibilità di disporre una proroga “acausale” anche oltre il 30 agosto laddove la stessa, nel rispetto dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi.

Il testo della nota

  • INL nota n. 160:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/uomo-d-affari-che-lavora-nel-suo-ufficio-con-documenti-e-controllare-l-accuratezza-delle-informazioni_2034-1118.jpg 352 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-22 14:47:502020-06-22 16:37:03Divieto di licenziamenti economici e proroga dei contratti a termine: i chiarimenti dell'INL
Prassi in Prassi

La presentazione delle domande di CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate

22 Giugno 2020da admin

Con il messaggio n. 2503 del 18 giugno 2020 l’INPS ha comunicato che per la presentazione delle domande per il trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate, l’azienda deve provvedere a inviare la domanda di integrazione salariale con il sistema del ticket all’INPS accedendo ai servizi per aziende e consulenti, utilizzando il link CIG e Fondi di Solidarietà – CIG Straordinaria e Deroga, selezionando CIG Straordinaria e Deroga.

Le suddette domande dovranno essere trasmesse dalle aziende in relazione alle singole unità produttive censite dall’INPS, anche qualora il decreto concessorio abbia autorizzato unità operative.

L’Istituto ha precisato che il flusso di gestione è stato così delineato al fine di consentire il monitoraggio del rispetto del limite massimo del periodo di sospensione concedibile di cassa integrazione in deroga pari a 9 o 13 settimane, il cui conteggio viene effettuato per singola unità produttiva dell’azienda.

Il messaggio INPS

  • Messaggio n. 2503:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/gruppo-di-persone-in-possesso-di-documenti-finanziari-sulle-armi_151013-5095.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-22 14:44:412020-06-22 14:44:41La presentazione delle domande di CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate
Prassi in Prassi

Le nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative

22 Giugno 2020da admin

La Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha approvato le nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.

Le schede tecniche elaborate dalla Conferenza delle Regioni contengono gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

È fatta salva la possibilità di rimodulare – in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico – le misure, anche in senso più restrittivo.

Le schede redatte riguardano ora i seguenti settori di attività:

• RISTORAZIONE

• ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)

• ATTIVITÀ RICETTIVE

• SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)

• COMMERCIO AL DETTAGLIO

• COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)

• UFFICI APERTI AL PUBBLICO

• PISCINE

• PALESTRE

• MANUTENZIONE DEL VERDE

• MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

• ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO

• NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE

• INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO

• AREE GIOCHI PER BAMBINI

• CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

• FORMAZIONE PROFESSIONALE

• CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

• PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

• SAGRE E FIERE LOCALI

• SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

• STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE

• PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE

• CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

• SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE

• DISCOTECHE

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.

A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, è raccomandato di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

 

Le linee guida

  • Linee guida
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/gente-di-affari-che-firma-un-contratto_1098-21026.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-22 14:43:152020-06-22 14:43:15Le nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative
Pagina 25 di 44«‹2324252627›»

Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

Leggi tutto

Iscriviti alla Newsletter

L’iscrizione alla newsletter è gratuita e consente agli iscritti di ricevere e-mail contenenti informazioni, approfondimenti e notizie relative al diritto del lavoro direttamente dallo Studio Legale Albi.

Iscriviti

Studio legale Albi

Copyright © Studio Legale Albi 2014-2025 – P.IVA 01864450505

Contatti | Disclaimer | Privacy | Cookies | Codice deontologico

Scorrere verso l’alto