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Archivio per categoria: Prassi

Licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione

25 Giugno 2020/in Prassi

Con la nota n. 298 del 24 giugno 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’art. 46 d.l. n. 18/2020 che prevede la sospensione delle procedure di licenziamento fino al 17 agosto 2020.

In particolare, l’Ispettorato ha evidenziato che il legislatore ha inteso conferire alla norma un carattere generale, con la conseguenza che devono ritenersi ricomprese nel suo alveo tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della l. n. 604/1966 e quindi anche l’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Ciò in considerazione del fatto che l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 13649 del 21 maggio 2019).

L’obbligo di repechage rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/240_F_324511507_zp1kYH5wlFZaL7lh0KK7xOkOdUAqCXQ1-1.jpg 286 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-25 17:44:102020-06-25 18:33:35Licenziamenti per sopravvenuta inidoneità alla mansione

Divieto di licenziamenti economici e proroga dei contratti a termine: i chiarimenti dell’INL

22 Giugno 2020/in Prassi

Con la nota n. 160 del 3 giugno 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in relazione alle modifiche apportate dal d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) al d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), già convertito dalla l. n. 27/2020.

In particolare, vengono evidenziate le modifiche apportate in sede di conversione del d.l. n. 18/2020 all’art. 46, nell’ambito del quale è stata aggiunta una precisazione  che fa salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle “ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto”.

L’Ispettorato ha chiarito che il divieto in questione non opera nelle ipotesi e nella misura in cui il nuovo appaltatore “assorba” il personale impiegato nell’appalto.

Il divieto permane, invece, in capo all’appaltatore uscente in relazione al personale non “assorbito”, per il quale sarà possibile richiedere il trattamento di integrazione salariale laddove ne ricorrano i presupposti.

Si segnala inoltre che l’art. 80 del d.l. n. 34/2020, intervenendo sulle procedure di licenziamento, ha modificato il termine di sospensione previsto dall’art. 46 d.l. n. 18/2020.

La nota precisa che non potranno essere avviate le procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020) e per i cinque mesi successivi; mentre quelle pendenti, avviate dopo il 23 febbraio, sono sospese per il medesimo periodo.

Il nuovo termine di cinque mesi a partire dal 17 marzo trova applicazione anche al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 7 l. n. 604/1966.

Per espressa previsione di legge sono sospese anche le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso ossia quelle non ancora definite alla data di entrata in vigore del decreto legge.

L’Ispettorato ha dunque chiarito che fino allo spirare dei cinque mesi (e quindi fino al prossimo 17 agosto) non potranno essere avviate le procedure di cui all’art 7 l. n. 604/1966 né potranno essere trattate quelle pendenti.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia esercitato il recesso nel periodo compreso fra il 23 febbraio e il 17 marzo, lo stesso può revocarlo purché “contestualmente faccia richiesta di trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, di cui all’art. 22, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento” ed “in tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”.

In ordine all’art. 93 del d.l. n. 34/2020 che ha introdotto la possibilità di derogare all’obbligo di indicare le condizioni di cui all’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto 2020 i contratti a termine in essere al 23 febbraio, la nota ha precisato che ai fini della proroga o del rinnovo “acausale” deve ricorrere la seguente doppia condizione:

  • il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio 2020 (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio 2020);
  • il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020.

Resta ferma la possibilità di disporre una proroga “acausale” anche oltre il 30 agosto laddove la stessa, nel rispetto dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/uomo-d-affari-che-lavora-nel-suo-ufficio-con-documenti-e-controllare-l-accuratezza-delle-informazioni_2034-1118.jpg 352 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-22 14:47:502020-06-22 16:37:03Divieto di licenziamenti economici e proroga dei contratti a termine: i chiarimenti dell’INL

La presentazione delle domande di CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate

22 Giugno 2020/in Prassi

Con il messaggio n. 2503 del 18 giugno 2020 l’INPS ha comunicato che per la presentazione delle domande per il trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate, l’azienda deve provvedere a inviare la domanda di integrazione salariale con il sistema del ticket all’INPS accedendo ai servizi per aziende e consulenti, utilizzando il link CIG e Fondi di Solidarietà – CIG Straordinaria e Deroga, selezionando CIG Straordinaria e Deroga.

Le suddette domande dovranno essere trasmesse dalle aziende in relazione alle singole unità produttive censite dall’INPS, anche qualora il decreto concessorio abbia autorizzato unità operative.

L’Istituto ha precisato che il flusso di gestione è stato così delineato al fine di consentire il monitoraggio del rispetto del limite massimo del periodo di sospensione concedibile di cassa integrazione in deroga pari a 9 o 13 settimane, il cui conteggio viene effettuato per singola unità produttiva dell’azienda.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/gruppo-di-persone-in-possesso-di-documenti-finanziari-sulle-armi_151013-5095.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-22 14:44:412020-06-22 14:44:41La presentazione delle domande di CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate

Le nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative

22 Giugno 2020/in Prassi

La Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha approvato le nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.

Le schede tecniche elaborate dalla Conferenza delle Regioni contengono gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

È fatta salva la possibilità di rimodulare – in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico – le misure, anche in senso più restrittivo.

Le schede redatte riguardano ora i seguenti settori di attività:

• RISTORAZIONE

• ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)

• ATTIVITÀ RICETTIVE

• SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)

• COMMERCIO AL DETTAGLIO

• COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)

• UFFICI APERTI AL PUBBLICO

• PISCINE

• PALESTRE

• MANUTENZIONE DEL VERDE

• MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

• ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO

• NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE

• INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO

• AREE GIOCHI PER BAMBINI

• CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

• FORMAZIONE PROFESSIONALE

• CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

• PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

• SAGRE E FIERE LOCALI

• SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

• STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE

• PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE

• CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

• SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE

• DISCOTECHE

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.

A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, è raccomandato di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/gente-di-affari-che-firma-un-contratto_1098-21026.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-22 14:43:152020-06-22 14:43:15Le nuove linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative

Congedo Covid e Bonus Baby-sitter: i chiarimenti INPS

22 Giugno 2020/in Prassi

Con la circolare n. 73 del 17 giugno 2020 l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alla fruizione dei bonus baby-sitter e per l’iscrizione ai centri estivi e/o ai servizi integrativi per l’infanzia.

L’Istituto ha ribadito che tali bonus sono incompatibili con il congedo specifico Covid di cui all’art. 23, comma 1, d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia).

Nello specifico, la circolare afferma che, considerato che ai fini del riconoscimento della prestazione, stante le nuove regole del d.l. n. 34/2020, occorre acquisire una nuova domanda di bonus da parte del cittadino, devono essere tenuti distinti i casi in cui il soggetto, all’atto della domanda, non ha richiesto il congedo Covid da quello in cui ne ha fatto richiesta ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni ovvero per oltre 15 giorni.

Esclusivamente nel primo caso, infatti, l’importo spettante a titolo di bonus (per i servizi di baby-sitting ovvero per i servizi integrativi dell’infanzia), può raggiungere l’importo massimo di 1.200/2.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente).

Diversamente, qualora al momento della domanda il soggetto abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti.

Nel rispetto del principio di “alternatività”, infine, nel caso di congedo COVID autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta.

A tal proposito, la circolare precisa che non è possibile rinunciare ai periodi di congedo Covid effettivamente fruiti.

Analogamente, non è possibile richiedere l’annullamento della conversione in congedo Covid, di cui al comma 2 dell’articolo 23 del d.l. n. 18/2020, dei periodi di congedo parentale di cui sia già avvenuta la fruizione.

L’Istituto ha altresì ricordato che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore, se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc.

E’ stato inoltre precisato che in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto, l’altro genitore è ammesso alla fruizione dei bonus.

Inoltre, considerato che secondo le misure previste in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la modalità di lavoro agile, c.d. smart working, è divenuta la modalità di ordinario svolgimento della prestazione lavorativa, i bonus possono spettare anche in caso di lavoro agile da parte del richiedente e dell’altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/donna-e-bambini-seduti-sul-pavimento_23-2147663975.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-22 14:42:232020-06-22 14:42:23Congedo Covid e Bonus Baby-sitter: i chiarimenti INPS

Le domande per i nuovi bonus baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi

18 Giugno 2020/in Prassi

Con il messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020 l’INPS ha comunicato che è stata rilasciata la procedura per la presentazione della nuova domanda per i due nuovi bonus introdotti dal decreto-legge n. 34/2020, per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.

L’Istituto ha chiarito che a tali bonus possono accedere:

• coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente così come stabilito dal decreto-legge n. 34/2020;

• ovvero coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell’emergenza.

Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti, pari a 1.200 euro o 2.000 euro.

In tal caso, verrà erogato l’importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito, con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.

E’ stata confermata l’alternatività delle misure rispetto alla fruizione del congedo specifico COVID di cui all’ articolo 23, comma 1, e 25, comma 1, del decreto Cura Italia.

Il bonus baby-sitter

Il bonus per servizi di baby-sitter viene erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017: i beneficiari hanno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “Libretto Famiglia link”.

Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting.

Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa.

Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

Il bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi

Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020.

Inoltre, dovrà essere indicato anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.

Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore.

Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia viene erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente.

A tal riguardo l’INPS ha precisato che il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.

Tale corrispondenza verrà verificata prima dell’emissione dell’importo dovuto. Qualora vengano riscontrate delle anomalie, ne sarà data tempestiva comunicazione all’utente, che potrà correggere l’eventuale dato con l’apposita funzione disponibile sul portale Internet.

L’Istituto ha altresì precisato che il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall’INPS ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/babysitter-guardando-i-bambini-che-giocano_23-2147664060.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-18 10:56:022020-06-18 10:56:02Le domande per i nuovi bonus baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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