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Archivio per categoria: Prassi

Ritenute fiscali negli appalti: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

14 Febbraio 20200 Commenti-da admin

Con la circolare n. 1 del 12 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sugli obblighi relativi al versamento delle ritenute negli appalti introdotti dall’art. 4 del c.d. Decreto Fiscale (d.l. n. 124/2019) con l’inserimento dell’art. 17 bis nel d.lgs. n. 241/1997.

Prende cosi corpo l’obbligo – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – per i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, d.p.r. n. 600/1973 (Pubbliche Amministrazioni, imprese e aziende commerciali, persone fisiche che esercitano arti e professioni, ecc.), che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da un uso prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria (e alle imprese subappaltatrici) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Particolare interesse assumono nella circolare le esplicazioni relative al prevalente utilizzo di manodopera e all’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

La circolare ha inoltre precisato che al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 200.000 euro (uno dei presupposti di applicabilità previsti dal comma 1 dell’art. 17 bis), mediante il frazionamento dell’affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più subaffidamenti di importi inferiori, la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente (anche se non rientrante nell’ambito di applicazione del comma 1) e affidatario.

 

 

Il testo della circolare

  • CIRCOLARE AE N. 1:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/iStock-675438968-scaled.jpg 1707 2560 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-02-14 18:56:362020-02-14 18:56:36Ritenute fiscali negli appalti: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Prassi in Prassi

Copertura assicurativa dei c.d. riders: le prime indicazioni operative INAIL

3 Febbraio 20200 Commenti-da admin

Con la nota n. 866 del 23 gennaio 2020 l’INAIL ha fornito le prime indicazioni operative sulla copertura assicurativa dei lavoratori autonomi che “svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali” (c.d. riders).

Dal 1° febbraio 2020 l’impresa di delivery (consegna) che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuta agli specifici adempimenti posti a carico del datore di lavoro dal d.p.r. n. 1124/1965 (Testo unico sulle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

 

Il testo della nota operativa

  • Nota operativa INAIL 23 GENNAIO 2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/rule-word-written-wooden-cubes_23-2148101453-1.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-02-03 18:20:462020-02-03 18:20:46Copertura assicurativa dei c.d. riders: le prime indicazioni operative INAIL
Prassi in Prassi

Sul contratto di espansione

18 Dicembre 20190 Commenti-da brandon

Il c.d. Decreto Crescita (d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019) ha disposto la modifica dell’art. 41 del d.lgs. n. 148/2015 introducendo il contratto di espansione.

Il nuovo art. 41, d.lgs. n. 148/2015 si applica in via sperimentale per gli anni 2019-2020 e riguarda unicamente le imprese con un organico superiore ai 1000 dipendenti che perseguano, anche solo in parte, modifiche strutturali dei processi aziendali finalizzate al progresso e allo sviluppo tecnologico delle attività con un impiego più razionale del personale e l’assunzione di nuove professionalità.

Il contratto – che deve essere stipulato previo esperimento della procedura di consultazione sindacale di cui all’art. 24, d.lgs. n. 148/2015 – contempla una serie di misure che comprendono un piano di assunzione di risorse umane qualificate e specializzate necessarie all’impresa per restare competitiva, un regime agevolato di accesso alla pensione (scivolo di 5 anni) per i lavoratori che accettano la proposta e riduzione dell’orario di lavoro per quei lavoratori che non hanno i requisiti per accedervi, un piano di formazione per i dipendenti che necessitano di un aggiornamento professionale.

Con la Circolare n. 16 del 6 settembre 2019, il Ministero del Lavoro ha precisato, fra l’altro, che ai fini della sussistenza del requisito occupazionale occorre fare riferimento ai lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, ribadendo che la disposizione di cui all’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 148/2015 prevale su quella dell’art. 27, d.lgs. n. 81/2015, per cui i lavoratori con contratto a termine dovranno essere computati per “testa”.

In merito alla durata, invece, la circolare ha specificato che il contratto di espansione potrà essere avviato anche nel 2020 e, pertanto, potrà produrre effetti anche nel 2021, ferma restando la durata massima dell’intervento pari a 18 mesi (coincidente con la durata massima del trattamento di integrazione salariale straordinario che l’impresa può chiedere per i lavoratori sospesi o coinvolti dalle riduzioni orarie).

In risposta alle numerose richieste di chiarimenti concernenti la possibilità per le imprese che operano in settori non rientranti nel campo di applicazione del titolo I del d.lgs. n. 148/2015 – ma che comunque assicurano ai lavoratori tutele attraverso i fondi di solidarietà bilaterali – di accedere alle misure previste dal nuovo art. 41, d.lgs. n. 148/2015, da ultimo, con la circolare n. 18 del 17 ottobre 2019 il Ministero del Lavoro ha affermato che tali imprese possono usufruire solo delle agevolazioni relative alla pensione anticipata di cui al comma 5 dell’art. 41, d.lgs. n. 148/2015.

Il comma 6 dell’art. 41, d.lgs. n. 148/2015 prevede infatti espressamente che la prestazione di cui al comma 5 possa essere riconosciuta anche “per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 già costituiti o in corso di costituzione senza l’obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi”.

IL TESTO DELLE CIRCOLARI

  • Circolare-n-18-del-17.10.2019
  • Circolare-n-16-del-6.9.2019
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/01/ministero-del-lavoro-tabella-707x471-1.jpg 471 707 brandon https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png brandon2019-12-18 09:00:072020-01-27 12:02:29Sul contratto di espansione
Prassi in Prassi

Sulla detassazione dei premi di risultato

14 Dicembre 20190 Commenti-da brandon

Con risposta a interpello n. 456 del 31 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di detassazione dei premi di risultato erogati in esecuzione di contratti aziendali.

L’art. 1, commi da 182 a 189 della l. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha reintrodotto a regime, dal periodo d’imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile (entro il limite di importo complessivo di Euro 3.000), la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 25 marzo 2016.

Il comma 187 dell’art. 1 della Legge di Stabilità ha inoltre subordinato l’applicazione delle misure agevolative alla circostanza che l’erogazione delle somme avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L’Agenzia delle Entrate (richiamando le circolari 15 giugno 2016, n. 28/E, 29 marzo 2018, n. 5/E e la risoluzione 19 ottobre 2018, n. 78/E) ha precisato che la funzione incentivante delle norme in esame “può ritenersi assolta in quanto la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali ivi previamente definiti e misurati nel periodo congruo anch’esso stabilito su base contrattuale”.

E che “pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi”.

Pertanto, secondo le conclusioni dell’Agenzia, nel caso di specie, la società istante che con l’accordo del 2 luglio 2018 aveva integrato gli accordi aziendali sottoscritti in data 6 settembre 2016 per l’erogazione dei premi di risultato con riferimento al triennio 2016, 2017, 2018, in sede di conguaglio 2020 potrà recuperare le maggiori ritenute operate sul 50 per cento del totale del premio di risultato relativo all’anno 2018 “qualora la misurazione degli indicatori individuati nell’accordo integrativo rilevi, al 31 dicembre 2018, un incremento del loro valore rispetto a quello che i medesimi indicatori registravano al 30 giugno 2018”.

Mentre per le annualità successive – si precisa – l’imposta sostitutiva potrà trovare applicazione a condizione che l’indicatore di riferimento assicuri comunque conformità ai parametri normativi vigenti e sia individuato in data antecedente l’inizio del periodo di maturazione della retribuzione incentivante.

IL TESTO DELLA RISPOSTA A INTERPELLO

  • Risposta-Interpello-AE-n.456_2019-
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/01/pexels-photo-259165-707x471-1.jpeg 471 707 brandon https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png brandon2019-12-14 09:00:132020-01-27 12:02:55Sulla detassazione dei premi di risultato
Prassi in Prassi

Le telecamere nascoste sul luogo di lavoro: niente di nuovo sotto il sole?

16 Novembre 20190 Commenti-da brandon

Circa un mese fa (con la decisione del 17 ottobre 2019), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che non lede il diritto alla riservatezza e costituisce quindi una misura proporzionata l’installazione di videocamere nascoste all’insaputa dei dipendenti se vi sono fondati sospetti di furti commessi dai lavoratori, se l’area oggetto di ripresa (aperta al pubblico) e il numero di lavoratori coinvolti sono circoscritti, se le riprese hanno durata limitata nel tempo, sono finalizzate esclusivamente all’individuazione dei responsabili delle perdite subite e se non vi è la possibilità di ricorrere a mezzi alternativi meno intrusivi.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte Europea, il direttore di un supermercato spagnolo, dopo aver notato delle incongruenze tra scorte di magazzino e vendite ed aver accertato perdite per circa 82mila euro nell’arco di cinque mesi, aveva fatto installare delle videocamere, di cui alcune visibili, orientate verso le entrate e le uscite, ed altre nascoste, dirette verso le casse.

Le videoriprese, protrattesi per 10 giorni, avevano rilevato una serie di furti di merce che avevano portato al licenziamento di 14 dipendenti tra cassieri e addetti alle vendite.

Cinque dei lavoratori licenziati, esperiti i rimedi interni, hanno adito la Corte EDU sostenendo che la decisione del datore di lavoro di licenziarli era fondata su immagini acquisite illegittimamente, in violazione del loro diritto al rispetto della vita privata, come garantito dall’art. 8 della Convenzione

Il Garante per la Privacy, intervenuto con comunicato stampa del 17 ottobre 2019, ha precisato che alla luce di quanto statuito dalla Corte Europea, la videosorveglianza occulta “è ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di’ gravi illeciti’ e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore” e “non può dunque diventare una prassi ordinaria”.

La sentenza CEDU e il Comunicato del Garante Privacy

  • Comunicato-Garante-Privacy
  • Lopez-Ribalda-and-Others-v.-Spain
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Giurisprudenza, Prassi in Giurisprudenza, Prassi

Contratto a termine stipulato presso l’Ispettorato: il chiarimento dell’INL

5 Ottobre 20190 Commenti-da brandon

Con la nota 17 settembre 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è espresso in merito alla possibilità di procedere alla stipulazione “assistita” di un nuovo contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015, qualora quest’ultimo non indichi le causali introdotte dal c.d. Decreto Dignità o non sia rispettoso del termine dilatorio previsto dal comma 2 dell’art. 21 del medesimo decreto legislativo.

Secondo l’Ispettorato Nazionale deve considerarsi legittima la decisione dell’Ente interregionale di non procedere alla stipula assistita di un contratto a termine in assenza di una causale.

Infatti, sebbene l’intervento dell’Ispettorato del lavoro non comporti effetti “certificativi” in ordine alla effettiva sussistenza della causale, limitandosi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, tuttavia non appare ammissibile il ricorso alla procedura laddove la causale manchi del tutto, in contrasto con quanto disposto da norme imperative.

Parimenti, secondo tale orientamento, non è possibile procedere alla stipula di un nuovo contratto a termine in violazione dei termini dilatori di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015.

La nota dell'INL

  • INLnota8120-del-17-9-2019-contratto-assistito
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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