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Archivio per categoria: Prassi

INL: i chiarimenti sulla sospensione dei termini di pagamento

12 Marzo 2020da admin

Con la nota dell’11 marzo 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni in merito alle misure introdotte dal d.l. n. 9/2020 e dal d.l. n. 11/2020 aventi effetti sulle attività istituzionali di competenza dello stesso INL.

In particolare, in ordine all’art. 2 d.l. n. 9/2020 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione), l’INL ha chiarito che la disposizione sospende i termini dei versamenti, che scadono nel periodo 21  febbraio-30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 (conv. da l. n. 122/2010) di competenza dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Quanto all’art. 5 d.l. n. 9/2020 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) invece è stato precisato che la disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

I versamenti riprenderanno dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e  interessi.

Le disposizioni sopra indicate (articoli 2 e 5 del d.l. n.9/2020), trovano applicazione, per espressa previsione delle norme, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei  medesimi comuni.

Per quanto riguarda invece le misure che hanno effetto su tutto il territorio nazionale, l’INL ha chiarito che in virtù dell’art. 8 d.l. n. 9/2020 (Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero), per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

 

 

 

Il testo della nota

  • INL nota 11.3.2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/mani-dell-esecutivo-maschio-che-mostrano-contratto-al-partner-femminile-alla-riunione_1262-12338.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-12 12:57:512020-03-12 12:57:51INL: i chiarimenti sulla sospensione dei termini di pagamento
Prassi in Prassi

Emergenza COVID-19: smart working anche per le pubbliche amministrazioni

9 Marzo 2020da admin

Con la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 il Ministro per la pubblica amministrazione ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di implementazione delle misure normative e sugli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare il ricorso a modalità più adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.

Nello specifico, la circolare precisa che per effetto delle modifiche apportate all’art. 14, l. n. 124/2015 dal recente d.l. n.9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime.

Tra le misure e gli strumenti a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare l’utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa si evidenzia l’importanza:

-del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un’ottica di progressivo superamento del telelavoro;

-dell’utilizzo di soluzioni “cloud” per agevolare l’accesso condiviso a dati, informazioni e documenti;

-del ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference);

-del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;

-dell’attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell’ottimizzazione della produttività anche in un’ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance.

Le amministrazioni sono invitate a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica le misure adottate entro il termine di sei mesi.

Il testo della circolare

  • Circolare_n_1_2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/pexels-photo-3774680.jpeg 238 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-09 16:54:242020-03-09 16:54:24Emergenza COVID-19: smart working anche per le pubbliche amministrazioni
Prassi in Prassi

Ritenute fiscali negli appalti: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

14 Febbraio 20200 Commenti-da admin

Con la circolare n. 1 del 12 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sugli obblighi relativi al versamento delle ritenute negli appalti introdotti dall’art. 4 del c.d. Decreto Fiscale (d.l. n. 124/2019) con l’inserimento dell’art. 17 bis nel d.lgs. n. 241/1997.

Prende cosi corpo l’obbligo – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – per i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, d.p.r. n. 600/1973 (Pubbliche Amministrazioni, imprese e aziende commerciali, persone fisiche che esercitano arti e professioni, ecc.), che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da un uso prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria (e alle imprese subappaltatrici) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Particolare interesse assumono nella circolare le esplicazioni relative al prevalente utilizzo di manodopera e all’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

La circolare ha inoltre precisato che al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 200.000 euro (uno dei presupposti di applicabilità previsti dal comma 1 dell’art. 17 bis), mediante il frazionamento dell’affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più subaffidamenti di importi inferiori, la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente (anche se non rientrante nell’ambito di applicazione del comma 1) e affidatario.

 

 

Il testo della circolare

  • CIRCOLARE AE N. 1:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/iStock-675438968-scaled.jpg 1707 2560 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-02-14 18:56:362020-02-14 18:56:36Ritenute fiscali negli appalti: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Prassi in Prassi

Copertura assicurativa dei c.d. riders: le prime indicazioni operative INAIL

3 Febbraio 20200 Commenti-da admin

Con la nota n. 866 del 23 gennaio 2020 l’INAIL ha fornito le prime indicazioni operative sulla copertura assicurativa dei lavoratori autonomi che “svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali” (c.d. riders).

Dal 1° febbraio 2020 l’impresa di delivery (consegna) che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuta agli specifici adempimenti posti a carico del datore di lavoro dal d.p.r. n. 1124/1965 (Testo unico sulle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

 

Il testo della nota operativa

  • Nota operativa INAIL 23 GENNAIO 2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/rule-word-written-wooden-cubes_23-2148101453-1.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-02-03 18:20:462020-02-03 18:20:46Copertura assicurativa dei c.d. riders: le prime indicazioni operative INAIL
Prassi in Prassi

Sul contratto di espansione

18 Dicembre 20190 Commenti-da brandon

Il c.d. Decreto Crescita (d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019) ha disposto la modifica dell’art. 41 del d.lgs. n. 148/2015 introducendo il contratto di espansione.

Il nuovo art. 41, d.lgs. n. 148/2015 si applica in via sperimentale per gli anni 2019-2020 e riguarda unicamente le imprese con un organico superiore ai 1000 dipendenti che perseguano, anche solo in parte, modifiche strutturali dei processi aziendali finalizzate al progresso e allo sviluppo tecnologico delle attività con un impiego più razionale del personale e l’assunzione di nuove professionalità.

Il contratto – che deve essere stipulato previo esperimento della procedura di consultazione sindacale di cui all’art. 24, d.lgs. n. 148/2015 – contempla una serie di misure che comprendono un piano di assunzione di risorse umane qualificate e specializzate necessarie all’impresa per restare competitiva, un regime agevolato di accesso alla pensione (scivolo di 5 anni) per i lavoratori che accettano la proposta e riduzione dell’orario di lavoro per quei lavoratori che non hanno i requisiti per accedervi, un piano di formazione per i dipendenti che necessitano di un aggiornamento professionale.

Con la Circolare n. 16 del 6 settembre 2019, il Ministero del Lavoro ha precisato, fra l’altro, che ai fini della sussistenza del requisito occupazionale occorre fare riferimento ai lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, ribadendo che la disposizione di cui all’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 148/2015 prevale su quella dell’art. 27, d.lgs. n. 81/2015, per cui i lavoratori con contratto a termine dovranno essere computati per “testa”.

In merito alla durata, invece, la circolare ha specificato che il contratto di espansione potrà essere avviato anche nel 2020 e, pertanto, potrà produrre effetti anche nel 2021, ferma restando la durata massima dell’intervento pari a 18 mesi (coincidente con la durata massima del trattamento di integrazione salariale straordinario che l’impresa può chiedere per i lavoratori sospesi o coinvolti dalle riduzioni orarie).

In risposta alle numerose richieste di chiarimenti concernenti la possibilità per le imprese che operano in settori non rientranti nel campo di applicazione del titolo I del d.lgs. n. 148/2015 – ma che comunque assicurano ai lavoratori tutele attraverso i fondi di solidarietà bilaterali – di accedere alle misure previste dal nuovo art. 41, d.lgs. n. 148/2015, da ultimo, con la circolare n. 18 del 17 ottobre 2019 il Ministero del Lavoro ha affermato che tali imprese possono usufruire solo delle agevolazioni relative alla pensione anticipata di cui al comma 5 dell’art. 41, d.lgs. n. 148/2015.

Il comma 6 dell’art. 41, d.lgs. n. 148/2015 prevede infatti espressamente che la prestazione di cui al comma 5 possa essere riconosciuta anche “per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 già costituiti o in corso di costituzione senza l’obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi”.

IL TESTO DELLE CIRCOLARI

  • Circolare-n-18-del-17.10.2019
  • Circolare-n-16-del-6.9.2019
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/01/ministero-del-lavoro-tabella-707x471-1.jpg 471 707 brandon https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png brandon2019-12-18 09:00:072020-01-27 12:02:29Sul contratto di espansione
Prassi in Prassi

Sulla detassazione dei premi di risultato

14 Dicembre 20190 Commenti-da brandon

Con risposta a interpello n. 456 del 31 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di detassazione dei premi di risultato erogati in esecuzione di contratti aziendali.

L’art. 1, commi da 182 a 189 della l. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha reintrodotto a regime, dal periodo d’imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile (entro il limite di importo complessivo di Euro 3.000), la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 25 marzo 2016.

Il comma 187 dell’art. 1 della Legge di Stabilità ha inoltre subordinato l’applicazione delle misure agevolative alla circostanza che l’erogazione delle somme avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L’Agenzia delle Entrate (richiamando le circolari 15 giugno 2016, n. 28/E, 29 marzo 2018, n. 5/E e la risoluzione 19 ottobre 2018, n. 78/E) ha precisato che la funzione incentivante delle norme in esame “può ritenersi assolta in quanto la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali ivi previamente definiti e misurati nel periodo congruo anch’esso stabilito su base contrattuale”.

E che “pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi”.

Pertanto, secondo le conclusioni dell’Agenzia, nel caso di specie, la società istante che con l’accordo del 2 luglio 2018 aveva integrato gli accordi aziendali sottoscritti in data 6 settembre 2016 per l’erogazione dei premi di risultato con riferimento al triennio 2016, 2017, 2018, in sede di conguaglio 2020 potrà recuperare le maggiori ritenute operate sul 50 per cento del totale del premio di risultato relativo all’anno 2018 “qualora la misurazione degli indicatori individuati nell’accordo integrativo rilevi, al 31 dicembre 2018, un incremento del loro valore rispetto a quello che i medesimi indicatori registravano al 30 giugno 2018”.

Mentre per le annualità successive – si precisa – l’imposta sostitutiva potrà trovare applicazione a condizione che l’indicatore di riferimento assicuri comunque conformità ai parametri normativi vigenti e sia individuato in data antecedente l’inizio del periodo di maturazione della retribuzione incentivante.

IL TESTO DELLA RISPOSTA A INTERPELLO

  • Risposta-Interpello-AE-n.456_2019-
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/01/pexels-photo-259165-707x471-1.jpeg 471 707 brandon https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png brandon2019-12-14 09:00:132020-01-27 12:02:55Sulla detassazione dei premi di risultato
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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