Somministrazione fraudolenta: la circolare INL

Con la circolare 11 febbraio 2019, n. 3 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune indicazioni operative in materia di somministrazione fraudolenta.

Tale fattispecie è stata introdotta all’art. 38-bis d.lgs. n. 81/2015 dal c.d. decreto dignità (d.l. n. 87/2018 convertito con l. n. 96/2018).

Detto illecito penale si configura in tutti i casi in cui la somministrazione di lavoro sia posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.

Il reato di somministrazione fraudolenta può dunque realizzarsi anche al di fuori di un’ipotesi di appalto non genuino, addirittura coinvolgendo agenzie di somministrazione autorizzate oppure nell’ambito di distacchi di personale che comportino un’elusione della disciplina legale.

A titolo esemplificativo, precisa l’INL, “potrà ravvisarsi una somministrazione fraudolenta nelle ipotesi in cui un datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite agenzia di somministrazione, violando norme di legge o di contratto collettivo”.

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Quota 100 e pensione anticipata: la circolare INPS

Con la circolare 29 gennaio 2019, n. 11 l’INPS ha fornito alcune indicazioni sulle recenti novità normative in ambito pensionistico.

Gli artt. 14 e seguenti del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 hanno introdotto nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e regime delle decorrenze della pensione anticipata per determinate categorie di soggetti.

La circolare, in particolare, fornisce alcuni chiarimenti sui requisiti utili per accedere alle seguenti misure:

  • pensione quota 100
  • pensione anticipata
  • pensione anticipata c.d. “opzione donna”
  • pensione anticipata per i lavoratori c.d. “precoci”.
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Deroga alla solidarietà negli appalti

Con interpello n. 5/2018 il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza formulata dall’organizzazione sindacale UGL Terziario, che chiedeva delucidazioni in merito alla corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 come modificato dall’art. 2 d.l. n. 25/2017 convertito con l. n. 49/2017.

In particolare, il previgente art. 29, comma 2, attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla regola in materia di solidarietà del committente di un appalto per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, solo ove fossero stati individuati metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.

Orbene, tale possibilità è venuta meno dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 25/2017, che ha eliminato la facoltà per i contratti collettivi di introdurre una deroga al regime di solidarietà.

Con tale provvedimento il Ministero chiarisce che la modifica normativa produce i suoi effetti a partire dal 17 marzo 2017 e, dunque, opera sui contratti collettivi stipulati successivamente a tale data.

Per quanto concerne, invece, l’operatività delle disposizioni derogatorie contenute nei contratti collettivi in corso alla data del 17 marzo 2017, queste non si applicano ai contratti di appalto sottoscritti successivamente alla tale data.

In conclusione, secondo il Ministero, un’eventuale dispozione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del d.l. n. 25/2017, sempre che ricorrano le condizioni previste.

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La circolare Inps sui premi di produttività

Con la circolare 18 ottobre 2018, n. 104 l’INPS illustra le modalità operative per la fruizione del beneficio consistente nella decontribuzione dei premi di produttività.

L’art. 1, commi 182-191, legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali del 10 per cento ai premi di produttività per il settore privato.

L’art. 55 d.l. n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017, ha ulteriormente modificato la normativa riguardante la tassazione agevolata dei premi di risultato introducendo – a determinate condizioni – una decontribuzione degli stessi.

 

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Privacy e GPS

Il provvedimento n. 427 del 19 luglio 2018 del Garante Privacy costituisce una delle prime pronunce in materia di limiti alla rilevazione di dati GPS a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679.

In via generale, il Garante conferma il proprio precedente orientamento, ribadendo che il trattamento effettuato attraverso dispositivi di geolocalizzazione deve necessariamente rispettare i principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza.

Nel caso di specie, l’Autorità rileva che la società sottoposta ad accertamenti ispettivi non ha rispettato i summenzionati principi, giacché il servizio di geolocalizzazione utilizzato dalla stessa consentiva di  visualizzare in tempo reale la posizione dei veicoli (acquisita dal sistema ogni 120 secondi), il loro stato (fermo/in movimento), la velocità e i dati ulteriori relativi all’utilizzo nel corso della giornata.

Sul piano strettamente giuslavoristico, il Garante sottolinea che la raccolta sistematica dei dati relativi alla posizione dei veicoli e la consultazione delle informazioni messe a disposizione attraverso l’accesso ad una piattaforma web – sia in tempo reale sia attraverso elaborazioni e report conservati per un esteso periodo di tempo (365 giorni) – permette di effettuare il controllo dell’attività dei dipendenti, in violazione della regola generale sancita dall’art. 4 legge n. 300/1970.

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Riposi giornalieri e assegno di maternità

Con il messaggio 27 luglio 2018, n. 3014 l’INPS ha comunicato le nuove modalità di presentazione delle domande di riposo giornaliero per allattamento e di assegno di maternità dello Stato.

Ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del d.lgs. n. 151/2001, sono riconosciuti periodi di riposo giornaliero per allattamento alle lavoratrici madri dipendenti in caso di parto, affidamento o adozione di un minore.

Le lavoratrici madri possono fruire di tali permessi durante il primo anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore.

Per quanto concerne, invece, l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, l’art. 75 d.lgs. n. 151/2001 riconosce l’erogazione di tale prestazione previdenziale a carico dello Stato per ogni figlio e per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione.

L’INPS ha inoltre previsto un periodo transitorio – pari a tre mesi a decorrere dal 27 luglio 2018 – durante il quale sarà ancora possibile inviare le domande per le summenzionate prestazioni secondo le modalità tradizionali.