NAspI, ASpI e mini ASpI: la circolare INPS

Con circolare del 23 novembre 2017, n. 174 l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in tema di compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con particolari tipologie di reddito.

Inoltre, con la medesima circolare si dettano istruzioni operative in materia di incentivo all’autoimprenditorialità.

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Il ReI: alcuni chiarimenti

Con la circolare del 22 novembre 2017, n. 172 l’INPS ha inteso fornire le prime indicazioni operative in tema di Reddito di Inclusione, la nuova misura di contrasto alla povertà introdotta dal d.lgs. n. 147/2017.

In particolare, si specifica che il ReI verrà erogato dall’INPS mediante l’utilizzo di una carta di pagamento elettronica, denominata “Carta ReI”, previa presentazione di apposita domanda e della dichiarazione DSU dalla quale sia rilevabile la situazione economica di bisogno.

Il ReI è compatibile, entro determinati limiti, con lo svolgimento di attività lavorativa. È invece incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

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Smart working e obblighi di comunicazione

Dal 15 novembre 2017 è possibile inoltrare al Ministero del Lavoro gli accordi individuali per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, attraverso la piattaforma telematica disponibile al link  https://servizi.lavoro.gov.it/smartworking .

Inoltre, è a disposizione degli utenti una guida contenente le istruzioni sulla compilazione e la comunicazione telematica degli accordi.

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Quinquennio mobile: la circolare ministeriale

Con la Circolare n. 17 dell’8 novembre 2017, il Ministero del Lavoro ha inteso fornire chiarimenti in merito alle modalità di computo della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148.

Il provvedimento ministeriale si sofferma sui concetti di “quinquennio mobile” e “biennio mobile”, quali basi di computo per la definizione della durata massima dei trattamenti conseguenti a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa.

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Smart working: la circolare Inail

La Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017 fornisce alcune indicazioni in tema di smart working.

Il testo del provvedimento definisce, in particolare, gli aspetti inerenti gli obblighi assicurativi, la retribuzione imponibile, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Ai sensi dell’art. 23, comma 1, legge 22 maggio 2017, n. 81, l’accordo per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità “agile” e le sue modifiche formeranno oggetto di specifica comunicazione; a tal fine, a partire dal 15 novembre 2017, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it), sarà disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione del suddetto accordo.

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Il sostegno per l’inclusione attiva

Con la circolare n. 134/2017 del 5 ottobre 2017 l’INPS ha definito le modalità con cui gli enti territoriali potranno procedere ad integrare la misura di sostegno per l’inclusione attiva (cd. Sia) secondo quanto già previsto dal decreto del ministero del Lavoro del 26 maggio 2016.

L’art. 1, lettera a) del citato decreto ministeriale definisce il “Sia” come “misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale”; tramite l’erogazione di una somma massima di 400 euro alle famiglie con requisiti concernenti la condizione economica individuati all’art. 4 del decreto ministeriale in oggetto e che presentino nel nucleo familiare almeno un minorenne, un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza.

I destinatari della misura integrativa del “Sia”, oggetto della circolare INPS, sono, invece, individuati dalla singola Regione, la quale può estendere la platea dei destinatari rispetto al Sia ordinario.

Il beneficio economico integrativo viene concesso dalla Regione, con cadenza bimestrale, in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario e all’esito della trasmissione di informazioni da parte dell’Istituto, previa verifica dei criteri di accesso alla prestazione a livello regionale.

La domanda per l’accesso al suddetto beneficio economico va presentata ai Comuni territorialmente competenti, tramite la compilazione dello stesso modello usato per il “Sia”.