LAMPADINA SPENTA

Danno biologico e indennizzi Inail

Circolare INAIL: nessuna rivalutazione degli indennizzi per danno biologico

Con la circolare n. 39 del 27 settembre 2017, l’INAIL ha dettato nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli indennizzi per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2017.

La circolare si preoccupa di ripercorrere un iter normativo, di cui ricordiamo solo una tappa, prodromica allo studio della circolare in oggetto.

La legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’INAIL ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’INAIL, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.

Con la circolare n. 39 del 2017, l’INAIL ribadisce il metodo di rivalutazione utilizzato nel 2016, e dispone, inoltre, quanto segue.

“Anche per l’anno 2016, tuttavia, l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a – 0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle prestazioni in questione.

Al riguardo, come già noto, la legge di stabilità 2016 ha però stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.

In virtù della norma di salvaguardia contenuta nella legge di stabilità 2016, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2017, su proposta dell’INAIL, ha confermato, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2016”.

 

 

 

 

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Regolarità contributiva e Durc on line

Con il messaggio 3220/2017 l’INPS ha avviato, dal 1° settembre 2017, numerosi controlli di verifica sulla regolarità contributiva tramite la piattaforma Durc on line.

I controlli vogliono evitare eventuali fruizioni indebite di benefici normativi e contributivi.

Il Durc “interno” è un documento unico di regolarità contributiva richiesto ai datori di lavoro per fruire di benefici normativi e contributivi, definito “interno” perché gestito dall’INPS per i benefici di competenza dell’Istituto, senza emettere alcuna documentazione.

Per poter godere di benefici normativi e contributivi, i datori di lavoro sono tenuti a possedere il Durc, condizione minima richiesta anche dagli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, se sottoscritti.

Per effettuare i controlli sulla regolarità contributiva, l’INPS si serve della procedura che immette autonomamente nel portale Durc online le istanze di verifica; i datori di lavoro in posizione irregolare dovranno, quindi, sanare le proprie posizioni debitorie per non decadere dai benefici.

Si ricorda, inoltre, che i datori di lavoro che intendano beneficiare di agevolazioni devono inviare all’Ispettorato territoriale del Lavoro, tramite pec un modulo ad hoc contenente un’autocertificazione che attesti l’inesistenza a proprio a carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.

 

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circolare inps sul lavoro occasionale

L’INPS con la circolare n. 107 del 2017 e con il messaggio n. 2887 del 2017 fornisce le indicazioni operative sulla disciplina delle prestazioni occasionali.

Dal 10 luglio 2017, l’INPS detta le regole per la gestione delle nuove prestazioni occasionali di lavoro attraverso la piattaforma informatica predisposta dall’Istituto.

In sostituzione dei voucher, la norma prevede due istituti di regolazione del lavoro occasionale, disciplinato dall’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 conv. in l. n. 96 del 21 giugno 2017.

La nuova disposizione consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.

Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto delle prestazioni, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto.

Per utilizzare il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazioni occasionali, gli utilizzatori ed i prestatori devono preventivamente registrarsi sulla piattaforma telematica fruibile sul sito internet dell’Istituto al seguente servizio: Prestazioni di lavoro occasionali.

 

 

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Le visite fiscali per i dipendenti pubblici

Con un messaggio del 9 agosto 2017, l’INPS ha stabilito le linee guida per l’applicazione della nuova disciplina in tema di istituzione del Polo Unico per le visite fiscali operante anche per i dipendenti pubblici.

È stata disposta inoltre una previsione che parifica il dipendente pubblico al dipendente di un datore privato; in caso di assenza presso il proprio domicilio, il lavoratore sarà sottoposto ad una visita ambulatoriale.

mano di bambino mano di adulto
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Contributo di maternità per il 2017

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0007445/ING-L-158 del 20 giugno 2017 è stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera n. 23243/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della Inarcassa in data 13 aprile 2017, concernente la determinazione del contributo di maternità per l’anno 2017, in misura pari a € 49,00 pro-capite.

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Gli applicativi software e i controlli a distanza

Gli applicativi software dei call center e i controlli a distanza

Circolare INL 26 luglio 2017 n. 4

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha preso posizione circa l’applicazione dell’art. 4, L. 300/1970 agli «applicativi software» utilizzati nell’ambito dei call center.

Viene stabilito il criterio per determinare se gli stessi siano o meno «strumenti di lavoro». La distinzione, come si sa, ha un’importanza pratica rilevante: gli strumenti di lavoro non necessitano di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa per essere installati.

L’Ispettorato, al riguardo, distingue tra i sistemi di Customer Relationship Management (Crm), necessari per gestire “l’anagrafica del cliente [e] tutti i dati relativi ai rapporti contrattuali in essere con il gestore», e gli ulteriori software, che registrano disponibilità alla risposta, pause e tempi di evasione della chiamata e quindi consentono il «monitoraggio dell’attività telefonica e della produttività di ciascun operatore di Call Center».

I sistemi Crm, afferma la circolare, hanno lo scopo di rendere più efficiente la relazione tra il chiamante e l’operatore; essi dunque sono strumenti di lavoro e possono essere installati e usati senza autorizzazione sindacale o amministrativa.

La seconda tipologia di sistemi, invece, non solo non rientrerebbe nella definizione di «strumento di lavoro» ma neppure giustificherebbe il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell’Ispettorato del lavoro (e quindi non sarebbe possibile neanche un accordo sindacale), in quanto non sarebbero ravvisabili imprescindibili e prioritarie esigenze organizzative e produttive che stiano alla base dell’installazione dell’applicativo.