Studio Legale Albi - Pisa
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
    • Prassi
    • Giurisprudenza
    • Normativa
    • News ed Eventi
  • Lo Studio
    • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti
  • Fare clic per aprire il campo di ricerca Fare clic per aprire il campo di ricerca Cerca
  • Menu Menu
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Giurisprudenza
    • News ed Eventi
    • Normativa
    • Prassi
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
  • Lo Studio
  • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti

Archivio per categoria: Prassi

Obblighi in tema di trattamento di disoccupazione

2 Gennaio 2017/in Prassi

1) Circolare INPS n. 224/2016 – sanzioni ai percettori di indennità di disoccupazione, in caso di violazione della disciplina sulle politiche attive

L’INPS, con la circolare n. 224 del 15 dicembre 2016, fornisce le istruzioni in merito alle modalità applicative delle misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego a seguito della violazione degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva, previsti a carico dei percettori di AspI, miniAspI, NASpI, DISCOLL, Moblità e ASDI.

Tali istruzioni tengono conto anche della novella legislativa costituita dal d.lgs. n. 185/2016.

Con la medesima circolare, l’INPS fornisce altresì chiarimenti applicativi inerenti alle novità introdotte con l’art. 2, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 185/2016, sul calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali.

Secondo la presente circolare, in virtù di quanto previsto dell’art. 20 del d.lgs. n. 150/2015, i lavoratori disoccupati devono recarsi presso il Centro per l’Impiego per la sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato.

Sottoscrivendo tale patto, il lavoratore disoccupato deve rendersi disponibile a:

a) partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;

b) partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, ovvero a ogni altra iniziativa di politica attiva o attivazione;

c) accettare congrue offerte di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore disoccupato non si presenti – senza giustificato motivo – alle convocazioni per la conferma dello stato di disoccupazione e per la stipula del patto di servizio, le sanzioni previste sono pari, nel minimo, a una decurtazione di un quarto di una mensilità; invece, come sanzione più grave, è prevista la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

In caso di mancata partecipazione, ancora una volta in assenza di giustificato motivo, del lavoratore disoccupato a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, ovvero ad attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale, le sanzioni previste sono – a seconda della gravità dell’omissione – la decurtazione di una mensilità o la decadenza dallo stato di disoccupazione.

Nel caso in cui il lavoratore disoccupato non accetti un’offerta di lavoro congrua, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del d.lgs. n. 150/2015, la sanzione applicata è la decadenza dallo stato di disoccupazione.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-prassi.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-01-02 10:39:022019-11-04 16:53:42Obblighi in tema di trattamento di disoccupazione

Ancora su art. 4 stat. lav. e GPS

11 Dicembre 2016/in Prassi

La lettura dell’art. 4 St. lav. dell’Ispettorato nazionale del lavoro: l’installazione su autovetture aziendali di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito, con la circolare n. 2/2016 dello scorso 7 novembre, le indicazioni sulla corretta lettura dell’art. 4 St. lav., con particolare riferimento all’installazione di strumenti di localizzazione GPS sulle autovetture aziendali.

L’Ispettorato ritiene che, tendenzialmente, i sistemi di geo-localizzazione costituiscano un elemento aggiuntivo rispetto agli strumenti di lavoro, e non siano essi stessi necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Pertanto, tali apparecchiature potranno essere installate solo previo accordo con la rappresentanza sindacale. In alternativa all’accordo, è necessaria l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Nel caso in cui, invece, tali sistemi costituiscano veri e propri strumenti di lavoro – ma si tratta di ipotesi molto rare,  secondo il parere dello stesso Ispettorato – si può prescindere dalla contrattazione collettiva o dall’autorizzazione.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-prassi.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-12-11 17:23:172019-11-04 16:53:42Ancora su art. 4 stat. lav. e GPS

Sul rispetto dei CCNL negli appalti pubblici

6 Settembre 2016/in Prassi

Con la nota n. 14775 del 26 luglio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel richiamare l’attenzione del personale ispettivo sulla necessità di verificare il rispetto della contrattazione collettiva in relazione al personale impiegato nell’ambito di appalti pubblici, ha chiarito la rilevanza dei CCNL in tale ambito, anche alla luce dell’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (disciplinante il nuovo codice dei contratti pubblici).

La nota, dopo aver ricordato che la verifica sul contratto applicato determina l’impossibilità di fruire di qualsiasi beneficio normativo e contributivo che l’ordinamento riserva ad alcuni datori di lavoro, compreso l’esonero contributivo previsto dalle Leggi di Stabilità 2015 e 2016 e assume rilevanza anche ai fini del calcolo della contribuzione obbligatoria (art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 e dell’art. 2, comma 25, della Legge n. 549/1995), rimarca che l’art. 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016 prevede “inequivocabilmente l’applicazione del contratto leader in relazione al settore e alla zona in cui si eseguono le prestazioni” e cioè del contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative per la categoria in cui opera l’impresa.

A conferma vengono richiamati ulteriori disposizioni tutte facenti riferimento al contratto leader come sopra individuato (il D.P.R. n. 207/2010 relativo agli obblighi in materia di lavoro da rispettare per l’esecutore, il subappaltatore; gli artt. 23, c. 16 e 97, d.lgs. n. 50/2016, in tema di determinazione del costo del lavoro, nella fase progettuale dell’appalto e nella fase di aggiudicazione; l’art. 7, comma 4, della l. n. 31/2008 in tema di trattamenti economico dei soci lavoratori delle imprese cooperative; l’art. 105, c. 9, d.lgs. n. 50/2016 in tema di responsabilità solidale).

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-prassi.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-09-06 15:29:502019-11-04 16:53:42Sul rispetto dei CCNL negli appalti pubblici

La procedura per il deposito dei contratti integrativi

8 Agosto 2016/in Prassi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite il sito (www.cliclavoro.gov.it) ha comunicato che dall’8 giugno 2016 per il deposito dei contratti di secondo livello previsto dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 non è più necessario associare l’utenza dell’azienda a quella del legale rappresentate o amministratore delegato ma potrà avvenire in modalità semplificata con qualsiasi utenza di “Cliclavoro” associata all’azienda.

Si ricorda che il deposito è obbligatorio per fruire delle agevolazioni fiscali legate ai premi di risultato, alla partecipazione dei lavoratori agli utili o alle misure di welfare aziendale.

Si ricorda che per poter fruire della detassazione i contratti di secondo livello devono essere depositati in modalità telematica.

Per effettuare il deposito, è necessario compilare il modello telematico indicando i dati del datore di lavoro, il numero dei lavoratori coinvolti, le misure introdotte e gli indicatori previsti per la misurazione dei parametri prefissati e allegando il file del contratto in formato pdf.

Il modello così completo viene inviato automaticamente alla DTL competente e il datore di lavoro dichiarerà, in questo modo, la conformità del contratto ai principi fissati nell’articolo 1, commi 182-189 della l. 208/2015 e alle disposizioni del decreto interministeriale 25 marzo 2016.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-prassi.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-08-08 17:57:382019-11-04 16:53:42La procedura per il deposito dei contratti integrativi

Videosorveglianza: profili sanzionatori

8 Agosto 2016/in Prassi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 11241 del 1° giugno 2016 (1), risponde ad un quesito in merito al provvedimento di prescrizione da impartire quando, nel corso di ispezioni, si accerti l’installazione e l’impiego illecito di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro.

Il Ministero, dopo aver ricordato che la modifica dell’art. 4, c. 1, della legge n. 300/1970, ad opera dell’art. 23, co. 1, del d.lgs. n. 151/2015, prevede, anche nella sua nuova formulazione, che l’installazione di un impianto di videosorveglianza non possa avvenire antecedentemente a (e quindi in assenza di) uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza di esso, alla intervenuta autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente, ricorda che la violazione della previsione dell’art. 4 non è esclusa dalla circostanza che le apparecchiature siano solo installate ma non ancora funzionanti, né dall’eventuale preavviso dato ai lavoratori, né infine dal fatto che il controllo sia discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente.

La condotta criminosa, continua la nota, è rappresentata dalla mera installazione non autorizzata dell’impianto, a prescindere dal suo effettivo utilizzo e la stessa Autorità Garante della Privacy ha ribadito più volte che non è legittimo provvedere all’installazione di un impianto di video-sorveglianza senza che sia intervenuto il relativo accordo con le rappresentanze sindacali o, in subordine, senza l’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro.

Pertanto, qualora nel corso dell’attività ispettiva, l’ispettore riscontri l’installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero in assenza dell’autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente, deve impartire una prescrizione, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, al fine di porre rimedio all’irregolarità riscontrata mediante l’immediata cessazione della condotta libera illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi, essendo tale adempimento l’unico idoneo ad “eliminare la contravvenzione accertata”.

Per eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nel verbale di prescrizione, deve fissare per la regolarizzazione un termine congruo ma non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.

Secondo il Ministero, infine, qualora nel periodo di tempo fissato dall’organo di vigilanza venga siglato l’accordo sindacale ovvero venga rilasciata l’autorizzazione della competente Direzione Territoriale del Lavoro, venendo meno i presupposti oggettivi dell’illecito, l’ispettore può ammettere “il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilità per la contravvenzione commessa” (art. 21 d.lgs. n. 758/1994).

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-prassi.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-08-08 17:55:022019-11-04 16:53:42Videosorveglianza: profili sanzionatori

Infedele registrazione LUL e trasferta

8 Agosto 2016/in Prassi

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 11885 del 14 giugno 2016, con la quale fornisce una serie di chiarimenti sul sistema sanzionatorio applicabile in caso di “disconoscimento” della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta ai sensi dell’art. 39 co. 7 del DL n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008).

La nota ministeriale premette che la condotta di infedele registrazione è integrata tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato dal LUL, senza che rilevino le inesattezze formali che non vanno ad incidere sull’imponibile contributivo.

In relazione al quesito proposto, inerente la non conforme scritturazione/registrazione della voce “trasferta”, occorre considerare come la disciplina dettata in materia dall’art. 51, comma 5, D.P.R. 917/1986 (TUIR) contempli un regime differenziato in ordine alle somme che concorrono a formare il reddito a seconda che le trasferte siano effettuate nell’ambito del territorio comunale, fuori di esso o all’estero, anche in relazione alla tipologia di indennità corrisposta al lavoratore (ad es. rimborsi analitici, indennità forfetaria o sistema misto).

Con le suddette premesse la nota ritiene integrata la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato dal LUL, e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato abbia determinato l’effetto di una differente quantificazione dell’imponibile contributivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 5, summenzionato.

Per ovvie ragioni la difformità si configura certamente nel caso in cui la trasferta non sia stata effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, appalesando con ciò un intento evidentemente elusivo.

Altra ipotesi è data nel caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime di cui all’art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986.

In tal caso la difformità deriva dalla registrazione di un dato – la voce trasferta – che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro: in caso di trasferta, infatti, le somme corrisposte, sono volte a compensare il lavoratore per il disagio derivante dal temporaneo svolgimento della prestazione lavorativa presso una sede diversa dal luogo di lavoro ed hanno carattere eminentemente restitutorio, mentre nel caso dei lavoratori c.d. trasferisti, le somme erogate hanno natura esclusivamente retributiva, essendo legate al peculiare atteggiarsi della prestazione lavorativa.

In conclusione, afferma la nota, il regime sanzionatorio di cui all’art. 39, comma 7, d.l. n. 112/2008 per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione sia in ordine alla registrazione di dati meramente quantitativi (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti), sia in ordine alla registrazione di dati qualitativi che non trovino riscontro nella concreta esecuzione della prestazione.

Pochi giorni dopo la pubblicazione della nota ministeriale anche l’Inps, con il messaggio n. 2682 del 16 giugno 2016, ha fornito precisazioni in merito alla nota n. 11885 del 14 giugno 2016 del Ministero del Lavoro, ribadendo essenzialmente quanto affermato in quest’ultima.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-prassi.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-08-08 17:45:162019-11-04 16:53:42Infedele registrazione LUL e trasferta
Pagina 40 di 45«‹3839404142›»

Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

Leggi tutto

Iscriviti alla Newsletter

L’iscrizione alla newsletter è gratuita e consente agli iscritti di ricevere e-mail contenenti informazioni, approfondimenti e notizie relative al diritto del lavoro direttamente dallo Studio Legale Albi.

Iscriviti

Studio legale Albi

Copyright © Studio Legale Albi 2014-2025 – P.IVA 01864450505

Contatti | Disclaimer | Privacy | Cookies | Codice deontologico

Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto