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Archivio per categoria: Prassi

Videosorveglianza: profili sanzionatori

8 Agosto 20160 Commenti-da admin

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 11241 del 1° giugno 2016 (1), risponde ad un quesito in merito al provvedimento di prescrizione da impartire quando, nel corso di ispezioni, si accerti l’installazione e l’impiego illecito di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro.

Il Ministero, dopo aver ricordato che la modifica dell’art. 4, c. 1, della legge n. 300/1970, ad opera dell’art. 23, co. 1, del d.lgs. n. 151/2015, prevede, anche nella sua nuova formulazione, che l’installazione di un impianto di videosorveglianza non possa avvenire antecedentemente a (e quindi in assenza di) uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza di esso, alla intervenuta autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente, ricorda che la violazione della previsione dell’art. 4 non è esclusa dalla circostanza che le apparecchiature siano solo installate ma non ancora funzionanti, né dall’eventuale preavviso dato ai lavoratori, né infine dal fatto che il controllo sia discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente.

La condotta criminosa, continua la nota, è rappresentata dalla mera installazione non autorizzata dell’impianto, a prescindere dal suo effettivo utilizzo e la stessa Autorità Garante della Privacy ha ribadito più volte che non è legittimo provvedere all’installazione di un impianto di video-sorveglianza senza che sia intervenuto il relativo accordo con le rappresentanze sindacali o, in subordine, senza l’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro.

Pertanto, qualora nel corso dell’attività ispettiva, l’ispettore riscontri l’installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero in assenza dell’autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente, deve impartire una prescrizione, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, al fine di porre rimedio all’irregolarità riscontrata mediante l’immediata cessazione della condotta libera illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi, essendo tale adempimento l’unico idoneo ad “eliminare la contravvenzione accertata”.

Per eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nel verbale di prescrizione, deve fissare per la regolarizzazione un termine congruo ma non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.

Secondo il Ministero, infine, qualora nel periodo di tempo fissato dall’organo di vigilanza venga siglato l’accordo sindacale ovvero venga rilasciata l’autorizzazione della competente Direzione Territoriale del Lavoro, venendo meno i presupposti oggettivi dell’illecito, l’ispettore può ammettere “il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilità per la contravvenzione commessa” (art. 21 d.lgs. n. 758/1994).

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-prassi.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-08-08 17:55:022019-11-04 16:53:42Videosorveglianza: profili sanzionatori
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Infedele registrazione LUL e trasferta

8 Agosto 20160 Commenti-da admin

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 11885 del 14 giugno 2016, con la quale fornisce una serie di chiarimenti sul sistema sanzionatorio applicabile in caso di “disconoscimento” della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta ai sensi dell’art. 39 co. 7 del DL n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008).

La nota ministeriale premette che la condotta di infedele registrazione è integrata tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato dal LUL, senza che rilevino le inesattezze formali che non vanno ad incidere sull’imponibile contributivo.

In relazione al quesito proposto, inerente la non conforme scritturazione/registrazione della voce “trasferta”, occorre considerare come la disciplina dettata in materia dall’art. 51, comma 5, D.P.R. 917/1986 (TUIR) contempli un regime differenziato in ordine alle somme che concorrono a formare il reddito a seconda che le trasferte siano effettuate nell’ambito del territorio comunale, fuori di esso o all’estero, anche in relazione alla tipologia di indennità corrisposta al lavoratore (ad es. rimborsi analitici, indennità forfetaria o sistema misto).

Con le suddette premesse la nota ritiene integrata la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui venga riscontrata, a seguito di accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato dal LUL, e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato abbia determinato l’effetto di una differente quantificazione dell’imponibile contributivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 5, summenzionato.

Per ovvie ragioni la difformità si configura certamente nel caso in cui la trasferta non sia stata effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo, appalesando con ciò un intento evidentemente elusivo.

Altra ipotesi è data nel caso di registrazione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative, che essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, devono essere sottoposte al regime di cui all’art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986.

In tal caso la difformità deriva dalla registrazione di un dato – la voce trasferta – che non corrisponde sotto il profilo qualitativo alla causale o titolo che sta alla base delle erogazioni effettuate dal datore di lavoro: in caso di trasferta, infatti, le somme corrisposte, sono volte a compensare il lavoratore per il disagio derivante dal temporaneo svolgimento della prestazione lavorativa presso una sede diversa dal luogo di lavoro ed hanno carattere eminentemente restitutorio, mentre nel caso dei lavoratori c.d. trasferisti, le somme erogate hanno natura esclusivamente retributiva, essendo legate al peculiare atteggiarsi della prestazione lavorativa.

In conclusione, afferma la nota, il regime sanzionatorio di cui all’art. 39, comma 7, d.l. n. 112/2008 per infedele registrazione sul LUL può trovare applicazione sia in ordine alla registrazione di dati meramente quantitativi (es. differente retribuzione di fatto erogata o differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti), sia in ordine alla registrazione di dati qualitativi che non trovino riscontro nella concreta esecuzione della prestazione.

Pochi giorni dopo la pubblicazione della nota ministeriale anche l’Inps, con il messaggio n. 2682 del 16 giugno 2016, ha fornito precisazioni in merito alla nota n. 11885 del 14 giugno 2016 del Ministero del Lavoro, ribadendo essenzialmente quanto affermato in quest’ultima.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-prassi.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-08-08 17:45:162019-11-04 16:53:42Infedele registrazione LUL e trasferta
Prassi in Prassi

L’Agenzia delle Entrate sul premio di risultato

8 Agosto 20160 Commenti-da admin

Con la Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire una serie di questioni concernenti il premio di risultato e il welfare aziendale.

Ricordiamo che l’art. 1 della l. n. 208/2015 ha introdotto un regime agevolato di natura fiscale per le somme corrisposte a titolo di premio di risultato e di partecipazione agli utili dell’impresa (commi 182 – 189) e potenzia il welfare aziendale attraverso tre modifiche dell’art. 51 del Tuir.

In attuazione della citata disposizione di legge è stato emanato il decreto ministeriale 25 marzo 2016 che è stato pubblicato in avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2016.

In tema di premi la disciplina agevolativa prevede la loro esclusione dal conteggio per la formazione del reddito ai fini del calcolo dell’ISEE, una tassazione agevolata al 10% ai fini Irpef dei premi di produttività fino a 2.000 euro lordi (2.500 nel caso di imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori) e un innalzamento del limite di reddito per il godimento degli stessi fino a 50.000 euro annui (comprendendo in questo modo anche quadri e impiegati).

Viene, inoltre, ampliato l’ambito applicativo del welfare aziendale, ovvero l’insieme di benefit concessi dall’azienda ai suoi dipendenti sotto forma di servizi e prestazioni, attraverso il superamento dell’aspetto della volontarietà ai fini della detassazione dei benefit per i dipendenti (adesso l’esenzione è applicabile per servizi previsti da contratti e regolamenti aziendali), attraverso l’estensione dei benefici a servizi educativi e d’istruzione anche nell’età prescolare (compresi i servizi di mensa ad essi afferenti), centri estivi o invernali (colonie climatiche) e ludoteche (a fini didattici) e attraverso l’introduzione dell’esenzione Irpef anche per servizi e prestazioni assistenziali nei confronti di familiari anziani o non autosufficienti.

La disposizioni assumono le sembianze di uno strumento stabile di sostegno per la contrattazione di secondo livello.

Il decreto ministeriale attuativo prevede (art. 5) il deposito, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 151/2015, dei contratti collettivi aziendali o territoriali entro 30 giorni dalla relativa sottoscrizione; unitamente al deposito occorrerà allegare la dichiarazione di conformità dei contratti aziendali o territoriali alle disposizioni del decreto secondo un modello che viene allegato allo stesso decreto.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-prassi.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-08-08 17:43:392019-11-04 16:53:42L’Agenzia delle Entrate sul premio di risultato
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Start-up innovative e modelli standard

8 Agosto 20160 Commenti-da admin

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, in data 1° luglio 2016, il Decreto direttoriale con l’approvazione delle specifiche tecniche per la redazione del modello standard di atto costitutivo e di statuto delle s.r.l. start-up innovative e la circolare n. 3691/C/2016 esplicativa con le modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata start-up innovative, come previsto dal  comma 10-bis dell’articolo 4 del d.l n. 3 del 2015, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33.

Nel decreto in parola vengono disciplinate le modalità di redazione degli atti costitutivi e degli statuti nonché le modalità di registrazione dell’atto e dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Vengono altresì disciplinati i controlli da effettuarsi a norma della disciplina antiriciclaggio. (d.lgs. 21 novembre 2007, n. 23).

Si precisa, infine, che il procedimento introdotto dal comma 10-bis è percorribile facoltativamente e in via alternativa rispetto a quello ordinariamente previsto dal codice civile.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-prassi.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-08-08 17:42:452019-11-04 16:53:43Start-up innovative e modelli standard
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L’Agenzia delle Entrate sul premio di risultato

19 Giugno 20160 Commenti-da admin

Con la Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 l’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire una serie di questioni concernenti il premio di risultato e il welfare aziendale.

Ricordiamo che l’art. 1 della l. n. 208/2015 ha introdotto un regime agevolato di natura fiscale per le somme corrisposte a titolo di premio di risultato e di partecipazione agli utili dell’impresa (commi 182 – 189) e potenzia il welfare aziendale attraverso tre modifiche dell’art. 51 del Tuir.

In attuazione della citata disposizione di legge è stato emanato il decreto ministeriale 25 marzo 2016 che è stato pubblicato in avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2016.

In tema di premi la disciplina agevolativa prevede la loro esclusione dal conteggio per la formazione del reddito ai fini del calcolo dell’ISEE, una tassazione agevolata al 10% ai fini Irpef dei premi di produttività fino a 2.000 euro lordi (2.500 nel caso di imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori) e un innalzamento del limite di reddito per il godimento degli stessi fino a 50.000 euro annui (comprendendo in questo modo anche quadri e impiegati).

Viene, inoltre, ampliato l’ambito applicativo del welfare aziendale, ovvero l’insieme di benefit concessi dall’azienda ai suoi dipendenti sotto forma di servizi e prestazioni, attraverso il superamento dell’aspetto della volontarietà ai fini della detassazione dei benefit per i dipendenti (adesso l’esenzione è applicabile per servizi previsti da contratti e regolamenti aziendali), attraverso l’estensione dei benefici a servizi educativi e d’istruzione anche nell’età prescolare (compresi i servizi di mensa ad essi afferenti), centri estivi o invernali (colonie climatiche) e ludoteche (a fini didattici) e attraverso l’introduzione dell’esenzione Irpef anche per servizi e prestazioni assistenziali nei confronti di familiari anziani o non autosufficienti.

La disposizioni assumono le sembianze di uno strumento stabile di sostegno per la contrattazione di secondo livello.

Il decreto ministeriale attuativo prevede (art. 5) il deposito, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 151/2015, dei contratti collettivi aziendali o territoriali entro 30 giorni dalla relativa sottoscrizione; unitamente al deposito occorrerà allegare la dichiarazione di conformità dei contratti aziendali o territoriali alle disposizioni del decreto secondo un modello che viene allegato allo stesso decreto.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate

  • Circolare Ag. Entrate 15.6.16 – Premio di risultato
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Videosorveglianza e GPS: indicazioni ministeriali

9 Giugno 20160 Commenti-da admin

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, in data 4 maggio 2016, sul proprio sito web il nuovo modello unificato di istanza di autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza e all’installazione e utilizzo degli impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare GPS a bordo di mezzi aziendali e fornisce istruzioni a tutte le direzioni territoriali del lavoro e alle imprese.

Il riferimento alla localizzazione satellitare contenuto nel modello lascia dunque intendere che, secondo il Ministero del lavoro, la tecnologia GPS non può essere ricondotta agli “strumenti per rendere la prestazione lavorativa”  (art. 4, comma 2, stat. lav.) e dunque presuppone l’accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa (art. 4, comma 1, stat. lav.).

L’intervento ministeriale si inserisce nell’ambito delle novità normative che il d.lgs. n. 151/2015 ha apportato all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, disciplinante il controllo a distanza dell’attività lavorativa.

In particolare, si segnala che il modulo deve essere presentato prima dell’installazione dei dispositivi e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o ente.

Devono, inoltre, essere riportate le finalità dell’installazione delle apparecchiature (esigenze di sicurezza; tutela del patrimonio aziendale) l’attività dell’istante ed il numero di dipendenti e se sono presenti rappresentanze sindacali in azienda ovvero se non è stato raggiunto l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.

Il modulo, facendo riferimento alle “dichiarazioni” che devono essere rese dall’instante, contiene inoltre importanti indicazioni sui limiti dell’attività di controllo a distanza sia mediante videosorveglianza sia mediante tecnologia GPS che devono essere attentamente valutate dai datori di lavoro ai fini del rispetto dell’art. 4 stat. lav. e della disciplina della privacy.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-prassi.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-06-09 23:54:222019-11-04 16:53:43Videosorveglianza e GPS: indicazioni ministeriali
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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