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Archivio per categoria: Prassi

Lavoro intermittente e diritto transitorio

19 Aprile 2016/in Prassi

Interpello n. 10 del 21 marzo 2016 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – lavoro intermittente

La Federalberghi ha formulato istanza di interpello riguardante la corretta interpretazione dell’art. 13, c. 1, d.lgs. n. 81/2015, concernente la disciplina del contratto di lavoro intermittente.

Questo il quesito posto: “se, in virtù di quanto disposto dal Legislatore del 2015 all’art. 55, comma 3 – ai sensi del quale “sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti” – sia ancora possibile, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti, riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo”.

Il Ministero, dopo aver ricordato che il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è disciplinato dalla contrattazione collettiva (ferme restando le ipotesi soggettive previste dall’art. 13, c. 2, del d.lgs. n. 81/2015) e che, in assenza di essa, il legislatore ha demandato l’individuazione dei casi di utilizzo del lavoro intermittente a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, evidenzia che un tale decreto è stato già stato emanato in forza della previgente normativa.

Il D.M. 23 ottobre 2004, prevede, infatti, che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”.

Per il Ministero, il detto decreto, “è da considerarsi ancora vigente proprio in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e, di conseguenza, è evidentemente possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente”.

La soluzione prospettata “risulta coerente con quanto già precisato da questo Ministero con circolare n. 20/2012, richiamata dall’interpellante, nonché da diverse risposte ad interpello fornite da questa Amministrazione in ordine alla questione in argomento (cfr. interpello n. 28/2012; n. 7/2014 ecc.)”.

 

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Ammortizzatori sociali in deroga

19 Aprile 2016/in Prassi

Circolare INPS del 29 marzo 2016 n. 56 – ammortizzatori sociali in deroga

Nella circolare n. 56/2016, l’Ente previdenziale fornisce una disamina della normativa intervenuta in materia per gli ammortizzatori sociali in deroga, e, in particolare, in relazione al decreto n. 83473 del 1 agosto 2014 emesso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cui sono stati disciplinati i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, al d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, con cui si sono disciplinati gli ammortizzatori sociali non in deroga e alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), con cui si sono introdotte alcune novità rispetto alla normativa precedente.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-prassi.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-04-19 04:54:182019-11-04 16:53:43Ammortizzatori sociali in deroga

Le nuove collaborazioni: la circolare ministeriale

10 Marzo 2016/in Prassi

Con la circolare n. 3 del 1° febbraio scorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’Attività ispettiva, ha fornito indicazioni operative (per il personale ispettivo) in merito alle nuove collaborazioni coordinate e continuative come disciplinate dal d.lgs. n. 81/2015.

Di seguito un focus sui profili più significativi.

1) “Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato”: il Ministero chiarisce che per l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato è necessario che le condizioni (rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”), devono ricorrere congiuntamente. In particolare, per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali”, si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti; con il termine “continuative”, si intende il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità”.

2) “Stabilizzazione delle collaborazioni”: tale procedura, chiarisce il Ministero, può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti e prevede che a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione; b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

3) La circolare chiarisce altresì che “tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi”

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L’Inps sui nuovi ammortizzatori sociali

21 Dicembre 2015/in Prassi

Con Circolare Inps n. 197 del 2 dicembre 2015 l’Ente ha fornito indicazioni per l’applicazione delle novità introdotte dal Titolo I del d.lgs. n. 148/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Tra le novità previste dal Titolo I, capo I del citato decreto: a) termine di decadenza di sei mesi entro il quale è ammesso il conguaglio; b) estensione della tutela per l’apprendistato professionalizzante; c) aumento del contributo addizionale in ragione di un crescente utilizzo dei trattamenti di integrazione ed anche in caso di contratto di solidarietà; d) revisione dei requisiti soggettivi e dei limiti massimi di durata

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-prassi.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2015-12-21 07:21:332019-11-04 16:53:43L’Inps sui nuovi ammortizzatori sociali

Gli accordi sindacali ex art. 2 d.lgs. n. 81/2015

21 Dicembre 2015/in Prassi

Con interpello n. 27 del 15 dicembre 2015, la Direzione Generale per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito posto dalla Assocontact sulla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81/2015.
Nel quesito si chiede indicazioni sugli elementi per qualificare l’accordo collettivo previsto dall’art. 2 sopra citato come accordo stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La risposta al quesito è così stata formulata: “In linea con le osservazioni sopra formulate ed in risposta al quesito avanzato, si ritiene che l’esclusione di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 operi in relazione alle sole collaborazioni che trovano puntuale disciplina in accordi sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di rappresentatività determinata all’esito della valutazione comparativa degli indici summenzionati. Di converso, l’eventuale applicazione di un diverso contratto collettivo non impedirà l’applicazione dell’art. 2 citato cosicché, a partire dal 2016, ai rapporti di collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” ancorché disciplinati da un contratto collettivo (evidentemente privo dei requisiti in questione), si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.

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La responsabilità solidale negli appalti

21 Dicembre 2015/in Prassi

Con interpello n. 29 del 15 dicembre 2015, La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha risposto ad un quesito formulato da Confindustria, dall’Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro e dall’Alleanza delle cooperative italiane, relativo all’individuazione del periodo entro il quale è possibile agire per il recupero dei contributi a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ai sensi degli artt. 35, comma 28, d.l. n. 223/2006 e 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.
Questa la risposta al quesito: “Dall’analisi delle norme indicate si evince che nel periodo di contemporanea vigenza delle citate disposizioni di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 e all’art. 35, comma 28, d.l. n. 223/2006, la prima, in quanto di carattere speciale, debba considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all’art. 35, comma 28. Ne consegue che, ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in questione, occorra tenere altresì conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto”.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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