Contratto a tutele crescenti e quantificazione dell’indennità risarcitoria
Con la decisione 19 maggio 2020 n. 2503 il Tribunale di Roma, dopo aver accertato l’illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, ha affermato che ai fini della quantificazione dell’indennità risarcitoria ex art. 3 d.lgs. n. 23/2015, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, il parametro dell’anzianità di servizio del lavoratore conserva un rilievo prioritario e serve a determinare – entro il minimo ed il massimo fissati dalla legge – la base di partenza della stessa indennità, che potrà essere elevata dal giudice nel caso concreto tenendo conto di tutti gli altri parametri desumibili dal sistema (il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’attività economica, i comportamenti e le condizioni delle parti).