Il licenziamento per giusta causa intimato per una pluralità di addebiti
Cass. civ., sez. lav., 17 giugno 2025, n. 16358
La decisione riguarda il caso di una soprano, dipendente di una Fondazione lirico-sinfonica, licenziata per essersi allontanata dalla residenza durante le fasce di reperibilità in malattia e per avere nello stesso periodo svolto varie attività. Fra queste, in particolare, rilevava la partecipazione al coro in una funzione religiosa, che secondo la Fondazione contrastava con gli obblighi di contratto collettivo che vietano al personale scritturato di prendere parte professionalmente a qualsiasi spettacolo, trasmissione o registrazione non prodotto dal datore di lavoro e senza l’autorizzazione di quest’ultimo.
In Appello, la Fondazione era stata condannata a reintegrare la dipendente per insussistenza del fatto contestato, dal momento che la partecipazione occasionale al coro di una funzione religiosa non rientrasse nei comportamenti vietati dal contratto collettivo, trattandosi non di prestazione professionale ma di attività di modesta portata e riferibile alla vita privata.
Tutti i motivi di ricorso con cui la Fondazione contestava tale statuizione sono stati ritenuti infondati o inammissibili dalla Cassazione. Diversamente, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso che lamentava la mancata considerazione, in Appello, dell’allontanamento dalla residenza durante le fasce di reperibilità per le visite di controllo ribadendo che, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base potenzialmente idonea a giustificare il recesso, a meno che il lavoratore non provi che soltanto presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto.