In caso di TFR non versato all’INPS il lavoratore può insinuarsi al passivo
Cass. civ., Sez. Un., 7 ottobre 2026, n. 26356
Con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto relativo alle quote di TFR che i datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti sono tenuti a versare, dal 1° gennaio 2007, al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.
Il problema nasce quando l’impresa non versa quelle somme e viene successivamente sottoposta a liquidazione giudiziale. Secondo le Sezioni Unite, il TFR conserva la propria natura di retribuzione differita. L’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria non elimina la titolarità passiva dell’obbligazione in capo al datore di lavoro. Di conseguenza, il lavoratore può chiedere l’ammissione al passivo della procedura concorsuale per le quote maturate e non versate. La Corte chiarisce anche il passaggio successivo: ottenuta l’ammissione del credito allo stato passivo, il lavoratore può rivolgersi al Fondo di garanzia INPS per ottenerne il pagamento sostitutivo, ricorrendone i presupposti.
È una decisione di grande rilievo, perché chiarisce che il lavoratore non perde la possibilità di far valere il proprio credito nei confronti del datore insolvente soltanto perché la legge prevedeva il versamento delle quote al Fondo di Tesoreria. La sentenza consente quindi di ricostruire con maggiore certezza il percorso di tutela del lavoratore.



