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INPS: Omissione e infedeltà delle denunce obbligatorie

10 Luglio 20170 Commenti-da admin

Circ. INPS, 5.7.2017, n. 106 – Regime sanzionatorio

In data 5 luglio 2017, l’INPS ha emesso una circolare al fine di ricostruire il quadro normativo attuale in materia di omissione, infedeltà delle denunce obbligatorie e loro tardiva presentazione.

Le disposizioni di riferimento sono quelle contenute ai commi 8 e 9 dell’art. 116 della legge n. 388/2000: in particolare, il comma 8 definisce, alle lettere a) e b), gli effetti connessi al comportamento dei soggetti che, in relazione alla specifica normativa che regola l’adempimento alle Gestioni previdenziali e assistenziali dell’INPS, “non provvedono mensilmente o periodicamente ovvero provvedono in misura inferiore a quella dovuta per legge” al pagamento dei contributi.

Di seguito, si riporta il testo del comma 8 della citata disposizione:

“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.

 

 

  • Circolare numero 106 del 05-07-2017
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/07/pexels-photo-359989.jpeg 2133 3200 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-07-10 16:12:382017-07-10 16:52:56INPS: Omissione e infedeltà delle denunce obbligatorie
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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