Insubordinazione e gravi minacce al superiore gerarchico
Con la decisione 1 luglio 2020 n. 13411 la Corte di Cassazione ha ribadito che la nozione di insubordinazione, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che il carattere extralavorativo di un comportamento non ne preclude in via generale la sanzionabilità in sede disciplinare.
Nel caso di specie un lavoratore non direttamente dipendente del responsabile amministrativo di un’azienda era stato licenziato per “insubordinazione” per aver pronunciato gravi minacce nei confronti dello stesso.
L’episodio era avvenuto nel corso di un diverbio in ordine al possesso di una chiavetta per accedere alla macchinetta del caffè, verificatosi fuori dell’orario di lavoro ma all’interno dei locali aziendali.