La Cassazione ribadisce la sua posizione sulla qualificazione e sulle tutele dei riders
Cass. civ. sez. lav., 31 ottobre 2025, n. 28772.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dalla datrice di lavoro avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, confermando la decisione della Corte territoriale di qualificare il rapporto dei ciclofattorini del caso di specie come collaborazioni etero-organizzate ai sensi dell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015. Nel caso di specie la Corte ha, tra le altre cose, ritenuto non esclusa la natura prevalentemente personale della prestazione dall’uso di un mezzo proprio, poiché tale requisito deve essere inteso come assenza della possibilità di avvalersi di propri ausiliari. La Corte ha infine ampiamente valorizzato – ai fini dell’applicazione della norma di disciplina introdotta nel 2015, volta ad estendere il riconoscimento delle tutele sostanziali del lavoro subordinato a un’area grigia compresa fra autonomia e subordinazione – la sussistenza del requisito dell’etero-organizzazione, ribadendo che possa essere ravvisata etero-organizzazione rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina della subordinazione anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa.



