La Cassazione torna a pronunciarsi in materia di retribuzione feriale del personale viaggiante
Cass. civ., sez. lav., 8 giugno 2026, n. 18529
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un macchinista che chiedeva l’inclusione, nella retribuzione feriale di due particolari indennità previste dalla contrattazione collettiva applicatagli. La Corte ha confermato che, secondo la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia invocata dal lavoratore, durante le ferie il lavoratore deve percepire una retribuzione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, per evitare effetti dissuasivi alla fruizione del riposo e che, quindi, vanno computate in tale quantum anche le voci variabili che siano connesse allo svolgimento delle mansioni affidategli, pur restando determinante l’accertamento in ordine al possibile effetto dissuasivo derivante dalla differenza delle retribuzioni.
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva accertato infatti che le due indennità incidevano solo per il 3,37% sulla retribuzione complessiva: una quota troppo bassa per costituire un deterrente all’esercizio del diritto alle ferie. Questo accertamento di merito è ritenuto corretto e insindacabile. Di conseguenza, non sussiste il diritto all’inclusione di tali voci nella retribuzione feriale



