La CGUE e l’abuso dei contratti a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche
Corte di Giustizia dell’Unione europea, 29 gennaio 2026, causa n. C-668/24
La CGUE, pronunciandosi su una questione sollevata dal Tribunale di Milano e relativa a una controversia avviata da una ballerina del Teatro della Scala, ha ritenuto compatibile con il diritto unionale l’orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità italiana, con cui è stato escluso nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche che in caso ricorso a una reiterazione abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato la sanzione sia quella della conversione del rapporto e che ha invece ammesso, in alternativa, un ristoro risarcitorio (anche fondato su presunzioni) e misure di responsabilità dei dirigenti. Ciò è ammesso, secondo la Corte di Giustizia, purché tali misure consentano di sanzionare in modo effettivo l’abuso accertato, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare. Qualora detto giudice ritenga che tali misure non consentano di sanzionare in tal modo il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, esso è tenuto ad interpretare, quanto più possibile, il suo diritto nazionale in modo conforme a tale clausola al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 1999/70 e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima.



