La conversione del d.l. «salva infrazioni»: novità sul contratto a termine e ulteriori interventi normativi
Legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione del d.l. 16 settembre 2024, n. 131.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 novembre la legge di conversione del d.l. «salva-infrazioni» che, nel risolvere situazioni di contrasto fra l’ordinamento italiano e quello europeo, è intervenuto, in particolare, sul tema delle conseguenze risarcitorie dell’illegittimità dei contratti a termine nell’ambito del lavoro privato. La conversione in legge ha lasciato immutati, se non per piccole correzioni formali, gli art. 11 e 12 del decreto che intervengono su questa materia rimuovendo i limiti preesistenti al risarcimento del danno (da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità) liquidabile dal Giudice. Per effetto della riforma oggi il lavoratore può ottenere un risarcimento pià elevato se allega e prova il maggior danno.
La riforma riscrive altresì l’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 prevedendo specifiche conseguenze risarcitorie (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità) in caso di illegittimità del contratto a termine nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
In sede di conversione è stato introdotto l’art. 16-ter del decreto, che abroga la disposizione (co. 35 dell’art. 8 della l. n. 67/1988) secondo cui gli importi corrisposti dagli utilizzatori della prestazione in caso di distacco, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, non erano imponibili ai fini dell’IVA. Il nuovo regime (con l’imponibilità IVA di detti importi) si applica ai distacchi stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025.
Merita una rapida menzione anche l’art. 9 del decreto, che interviene su una recente procedura di infrazione stabilendo sanzioni per i datori di lavoro che mettono a disposizione dei lavoratori stagionali stranieri alloggi inidonei, prevedono un canone eccessivo per l’utilizzo degli alloggi, o ancora trattengono l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore stagionale.