Lavoro agile e sicurezza sul lavoro: conseguenze sanzionatorie in caso di omessa consegna dell’informativa
Legge 11 marzo 2026, n. 34
INL, nota 15 aprile 2026, n. 780
La legge annuale sulle piccole e medie imprese (l. 11 marzo 2026, n. 34), entrata in vigore il 7 aprile scorso, ha introdotto alcune novità che intersecano la disciplina lavoristica (e su cui l’INL ha già fornito con nota n. 780 del 15 aprile 2026 alcune prime indicazioni operative).
Importanti le modifiche normative, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, focalizzate sulle prestazioni svolte in modalità agile (art. 11). Queste disposizioni si inseriscono nel quadro normativo già delineato dalla legge sul lavoro agile, integrandone le previsioni. In particolare, nell’art. 3 del d.lgs. 81/2008 è stato introdotto il comma 7-bis in base al quale si prevede espressamente che per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. La legge prevede una novità di rilievo con riferimento alle eventuali violazioni dell’obbligo informativo. La mancata consegna dell’informativa secondo le modalità indicate comporta infatti una sanzione penale, consistente nell’arresto da due a quattro mesi o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro nei confronti del datore di lavoro (art. 55, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 81/2008).



