Licenziamento con whatsapp e omessa contestazione disciplinare
Trib. Napoli Nord, 13 novembre 2025
Il Giudice, con riferimento a un licenziamento intimato a mezzo Whatsapp, ha anzitutto riaffermato un orientamento già emerso anche nella giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui “una comunicazione di licenziamento effettuata tramite una comunicazione di messaggistica telefonica è potenzialmente idonea ad integrare la forma scritta ad substantiam prevista dalla normativa”.
Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto che la modalità utilizzata dal datore di lavoro fosse idonea ad assolvere ai requisiti formali in esame, in quanto la volontà di licenziare è stata comunicata per iscritto alla lavoratrice in maniera inequivoca, come del resto dimostra la reazione da subito manifestata dalla predetta parte.
Il Tribunale ha comunque dichiarato la nullità del licenziamento, e ordinato al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore licenziato, per l’assenza di una previa contestazione dell’addebito disciplinare posto alla base del licenziamento intimato, rilevando che ciò non integri una semplice deviazione formale dallo schema del procedimento disciplinare, bensì una vera e propria ipotesi di nullità per violazione di una norma imperativa e assistita quindi dalla tutela reintegratoria



