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Blog - Ultime notizie

L’onere della prova del mancato godimento delle pause

2 Maggio 2024da Admin2

Cass. civ., sez. lav., ord. 2 aprile 2024, n. 8626

In una controversia in tema di pagamento per il mancato godimento delle pause per le prestazioni eccedenti le sei ore giornaliere e dei relativi riposi compensativi, previsti dal contratto collettivo applicabile al rapporto (ccnl Vigilanza Privata, art. 74) la Corte di Appello aveva ritenuto infondata la domanda del lavoratore, ritenendo che l’onere di allegazione e prova spettante a quest’ultimo comprendesse sia il mancato godimento delle pause, sia il mancato godimento dei riposi compensativi.

La Cassazione ha censurato il ragionamento della Corte di merito: la fruizione dei riposi compensativi è un fatto estintivo del diritto insorgente dal mancato godimento delle pause e, come tale, deve essere allegata e provata dal datore di lavoro che la eccepisca. Pertanto, la Corte ha cassato con rinvio alla Corte di Appello, formulando il principio di diritto secondo cui, in materia di mancato godimento delle pause previste dall’art. 74 del ccnl Vigilanza privata, il lavoratore ha l’onere di allegazione e prova del fatto costitutivo del proprio diritto, corrispondente alla prestazione di un’attività giornaliera superiore alle sei ore senza aver goduto della pausa retribuita; mentre le modalità alternative di fruizione della pausa, quali i riposi compensativi, devono essere provati dal datore di lavoro.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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