NASpI e precedente cessazione volontaria: la Circolare dell’INPS sul nuovo requisito contributivo
INPS, Circolare 5 giugno 2025, n. 98
Con la Circolare in oggetto, l’INPS ha fornito le indicazioni amministrative per l’applicazione delle disposizioni, introdotte dalla legge di bilancio per il 2025 (art. 1, co. 171, l. 207/2024) che introducono un nuovo requisito contributivo per l’accesso alla NASpI. La nuova lettera c-bis dell’art. 3, co. 1, d.lgs. 22/2015 prevede che il richiedente, se nei dodici mesi precedenti la richiesta di prestazione si è dimesso o ha risolto consensualmente un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, debba far valere almeno tredici settimane di contribuzione successive alle dimissioni o alla risoluzione consensuale. La nuova previsione è volta ad evitare le “frodi” di chi, appena dimessosi, si fa assumere e poi subito licenziare da un soggetto compiacente, in modo da risultare disoccupato involontario.
L’Istituto ha ricordato che il nuovo requisito non si applica, per espressa previsione di legge, ai casi di dimissioni durante il periodo di maternità o paternità, di risoluzione consensuale del rapporto nella procedura conciliativa in caso di licenziamento per gmo e alle dimissioni per giusta causa. Secondo l’INPS, alle ipotesi espressamente previste si deve aggiungere il caso di risoluzione consensuale in seguito al rifiuto di trasferimento verso una sede aziendale distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici. Per quanto riguarda le caratteristiche del requisito di tredici settimane di contribuzione, l’Istituto ribadisce le indicazioni rese in generale con la Circolare n. 94/2015.
Infine, l’Istituto precisa che la novità legislativa riguarda solamente il requisito contributivo per l’accesso alla prestazione, e non la misura e la durata della stessa, che continuano ad essere disciplinate dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 22/2015, e cioè computandosi utilmente tutti i contributi accreditati nel quadriennio precedente.