Non basta un trasferimento a notevole distanza geografica per il riconoscimento della NASpI
Cass. civ., sez. lav., 21 aprile 2026, n. 10559
La Cassazione ha accolto il ricorso avverso una sentenza di appello che aveva ritenuto che il trasferimento del lavoratore a una distanza ben superiore a 50 km dalla propria residenza e l’impossibilità di prestare l’attività lavorativa in un luogo così lontano integrassero una giusta causa di recesso, ossia una grave situazione oggettiva che non consentiva la prosecuzione del rapporto, a prescindere dalla sussistenza di un inadempimento datoriale. La sussistenza della giusta causa delle dimissioni – e quindi la conseguente natura involontaria dello stato di disoccupazione – è requisito essenziale ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 22/2015 per il riconoscimento della NASpI.
La Corte ha cassato la sentenza precisando che ai fini della sussistenza della giusta causa delle dimissioni è richiesto l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto); pertanto, non è sufficiente, da sola, la notevole distanza geografica conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria.



