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Blog - Ultime notizie

Non basta un trasferimento a notevole distanza geografica per il riconoscimento della NASpI

28 Aprile 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 21 aprile 2026, n. 10559

La Cassazione ha accolto il ricorso avverso una sentenza di appello che aveva ritenuto che il trasferimento del lavoratore a una distanza ben superiore a 50 km dalla propria residenza e l’impossibilità di prestare l’attività lavorativa in un luogo così lontano integrassero una giusta causa di recesso, ossia una grave situazione oggettiva che non consentiva la prosecuzione del rapporto, a prescindere dalla sussistenza di un inadempimento datoriale. La sussistenza della giusta causa delle dimissioni – e quindi la conseguente natura involontaria dello stato di disoccupazione – è requisito essenziale ai sensi dell’art. 3, d.lgs. n. 22/2015 per il riconoscimento della NASpI.

La Corte ha cassato la sentenza precisando che ai fini della sussistenza della giusta causa delle dimissioni è richiesto l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro e tali da integrare un grave inadempimento (o comunque una condotta datoriale idonea a rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto); pertanto, non è sufficiente, da sola, la notevole distanza geografica conseguente al trasferimento della sede di lavoro per ritenere sussistente la giusta causa e la conseguente disoccupazione involontaria.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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