Non è antisindacale l’informazione dei sindacati tramite whatsapp
Cass. civ., sez. lav., 14.1.2026, n. 789
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di appello con cui era stato rigettato il ricorso con cui un’organizzazione sindacale aveva domandato che fosse dichiarata l’antisindacalità della condotta datoriale consistente nella violazione, durante il periodo pandemico, degli obblighi di informazione e confronto stabiliti dal CCNL in relazione alle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro.
Nel confermare la suddetta decisione, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “la violazione da parte del datore di lavoro di norme legali o collettive riguardanti l’informazione ed il confronto in sede sindacale può far presumere l’antisindacalità della condotta datoriale, per la tutela ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970, ma l’antisindacalità non sussiste ove si accerti che, gli interessi alla partecipazione tutelati da tali disposizioni, in ragione di giustificate contingenze, siano stati in concreto assicurati, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee che, seppure formalmente non rispettose di quei disposti, siano oggettivamente idonee, in considerazione della situazione di fatto esistente, ad assicurarne, nell’ambito del possibile, gli scopi”



