Non è perentorio il termine per opporsi alla trattazione scritta nel rito del lavoro
Cass. civ., sez. lav., 21.9.2026, n. 25645
La Corte di Cassazione con ordinanza del 21 settembre 2026, ha accolto il ricorso di un lavoratore avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, all’esito di trattazione scritta, disposta ex art. 127 ter c.p.c., aveva confermato il rigetto dell’impugnativa del licenziamento disciplinare e trattenuto la causa in decisione nonostante la richiesta di trattazione orale avanzata dall’appellante.
La Suprema Corte, richiamando le Sezioni Unite n. 17603/2025 – che hanno affermato la compatibilità del processo a trattazione scritta con il rito del lavoro – ha ribadito che nel rito del lavoro la sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte è ammissibile a condizione che nessuna delle parti si opponga e che il contraddittorio dialogico sia ripristinato qualora l’iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha erroneamente qualificato come tardiva la richiesta di trattazione orale, comminando una decadenza non prevista dalla legge, poiché l’art. 127-ter, c. 2, c.p.c. qualifica come perentorio solo il termine minimo per il deposito delle note, non quello di cinque giorni per l’opposizione alla sostituzione né quello per il provvedimento del giudice.
Inoltre, la società appellata si era costituita solo successivamente al decreto di sostituzione e al decorso del termine per opporsi, rendendo la richiesta di discussione orale ampiamente giustificata dall’es



