Sul termine per l’opposizione al decreto ex art. 28 Stat. Lav.
Cass. civ., sez. lav., 25 gennaio 2026, n. 1619
Nel procedimento ex art. 28 Stat. lav., il termine di quindici giorni per proporre opposizione contro il decreto che conclude la fase sommaria decorre esclusivamente dalla comunicazione ufficiale di cancelleria o dalla notificazione del provvedimento. Non è sufficiente la mera conoscenza di fatto perché solo un atto formale garantisce la certezza del dies a quo, a tutela del carattere perentorio del termine. La declaratoria di inammissibilità per tardività dell’opposizione è pertanto erronea se manca tale formale comunicazione o notificazione. Nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, ribaltando quanto rilevato da entrambi i giudici di merito, ovverosia che doveva darsi rilevanza all’effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento, in quanto depositato in altro giudizio in cui il medesimo datore di lavoro era parte.



