Sulla distinzione tra legittimazione attiva ex art. 28 Stat. Lav. e titolo per costituire RSA ex art. 19 Stat. Lav.
Cass. civ., sez. lav., 10.9.2026, n. 25184
La Corte di Cassazione, con sentenza del 10 settembre 2026, è tornata a pronunciarsi sul tema della legittimazione attiva a proporre ricorso ex art. 28 Stat. Lav. dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2025, affrontando specificamente la questione lasciata aperta dalla Consulta in merito al cosiddetto «allineamento dei titoli» tra l’art. 19 e l’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
La Suprema Corte ha ribadito la fondamentale differenza tra i due piani: da un lato, la maggiore rappresentatività comparativa su base nazionale richiesta dall’art. 19 ai fini dell’accesso alle prerogative del Titolo III; dall’altro, la sola dimensione nazionale del sindacato, necessaria e sufficiente per la legittimazione attiva ex art. 28. Quello che la Consulta ha definito «allineamento dei titoli» è, secondo la Cassazione, «solo tendenziale e riguarda soltanto un profilo, quello del perimetro di valutazione della rappresentatività sindacale, ossia della dimensione necessariamente nazionale del sindacato interessato». Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso proposto da una federazione sindacale del settore dei trasporti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso ex art. 28 per difetto di legittimazione attiva. I giudici di legittimità hanno così confermato che la diffusione organizzativa e l’azione del sindacato, valutate con riferimento al settore produttivo dell’azienda destinataria, non raggiungevano quella dimensione nazionale richiesta dalla norma.



