La “sostituzione” del CCNL senza il coinvolgimento dei sindacati firmatari è antisindacale?
Trib. Trani, 10 marzo 2026
Il Tribunale di Trani ha rigettato il ricorso in opposizione proposto avverso un decreto ex art. 28 Stat. lav. del 15 settembre scorso che aveva dichiarato l’antisindacalità della condotta di una società, consistente nel recesso dal CCNL Telecomunicazioni (sottoscritto da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) scaduto (pur se ancora vigente in forza della clausola di ultrattività) e comunque in fase di rinnovo (con le trattative in corso) per sostituirlo con un altro CCNL senza un previo accordo con le organizzazioni sindacali. Anche l’ultima pronuncia ha ritenuto che la disapplicazione unilaterale del contratto si qualifichi come antisindacale in quanto oggettivamente idonea a ostacolare e limitare l’esercizio dell’attività sindacale delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL TLC, pacificamente dotate di una rappresentatività storica e strutturata nel settore delle telecomunicazioni, diversamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL BPO, incidendo negativamente sul libero svolgimento delle prerogative riconosciute alle stesse. Il Giudice ha inoltre rilevato che l’applicazione del CCNL BPO, determinando un sensibile ampliamento della flessibilità, si traduce in una forma di dumping normativo, idonea a incidere sulle condizioni di lavoro dei dipendenti, ad alterare l’equilibrio competitivo tra imprese operanti nel medesimo settore e a produrre una lesione diretta del ruolo attribuito alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, rilevante ai fini dell’art. 28 St. Lav.



