La Consulta dichiara incostituzionale la legge toscana sul salario minimo negli appalti pubblici
Corte costituzionale 30 aprile 2026, n. 60
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60 del 30 aprile 2026, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 1 della legge della Regione Toscana n. 30 del 2025, che prevede l’introduzione nei bandi di gara della Regione e dei suoi enti strumentali di un criterio premiale consistente nell’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi. La disposizione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
La Consulta ha chiarito che, pur non potendo la tutela della concorrenza giustificare un’automatica sottrazione di qualsiasi materia alla competenza legislativa regionale, nel settore dei contratti pubblici l’uniformità della disciplina costituisce un requisito essenziale, poiché normative regionali differenziate rischierebbero di creare dislivelli regolatori e barriere territoriali. Sebbene la materia intersechi interessi quali la protezione sociale, la tutela dei lavoratori e la sostenibilità ambientale, spetta al legislatore statale definire il bilanciamento tra concorrenza e altri interessi pubblici. Nel caso esaminato, il modello del rinvio alla contrattazione collettiva qualificata previsto dall’art. 11 del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36/2023) rappresenta l’equilibrio attuale voluto dal legislatore statale. La disposizione regionale toscana quindi, introducendo un criterio premiale in grado di influenzare l’esito delle gare e la partecipazione degli operatori economici, si discosta da tale equilibrio e incide sulla concorrenzialità del mercato, risultando pertanto in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.



