Il sindacato che ha avviato le elezioni delle RSU non ha il potere di revocarle
Cass. civ., sez. lav., 5.5.2026, n. 12815
La Corte di Cassazione ha confermato l’antisindacalità della condotta di un datore di lavoro consistente nel rifiuto di fornire a un sindacato sia l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto sia l’indicazione di locali ove svolgere le elezioni, opposto sulla base della supposta decadenza della RSU che si sarebbe perfezionata in seguito alla revoca della procedura elettiva effettuata dallo stesso sindacato – firmatario dell’accordo interconfederale del 1994 in materia – che l’aveva avviata. Nel rigettare il ricorso del datore di lavoro la Corte ha quindi enunciato anche il principio di diritto per cui in tema di elezione delle RSU, l’Accordo Interconfederale 27.7.1994 non consente alcun potere di revoca o sospensione della procedura elettorale all’organizzazione sindacale che ha avviato la competizione elettorale, in quanto dalla stessa lettura delle disposizioni negoziali si evince che una volta che il sindacato avvia il rinnovo delle elezioni delle RSU perde anche ogni tipo di iniziativa e/o impulso nell’ambito del procedimento elettorale in quanto ogni fase viene sorvegliata e regolata esclusivamente da un soggetto terzo, il Comitato elettorale, assegnatario di tutti i compiti di verifica e regolare svolgimento della competizione elettorale sino alla conclusione di essa.



