Il lavoratore incapace può impugnare il licenziamento nel termine unico di 240 giorni
Cass. civ., Sez. Un., 18.7.2026, n. 23486
Le Sezioni Unite civili, nell’ambito di un giudizio di impugnazione di un licenziamento disciplinare proposto dalla lavoratrice tardivamente rispetto al termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6 della l. n. 604 del 1966, sostenendo di essersi trovata in condizioni di incapacità naturale che avevano impedito di avere effettiva conoscenza del contenuto dell’atto, avevano rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966. L’ordinanza di remissione censurava in particolare la disposizione citata, nella parte in cui, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, fa decorrere il termine di decadenza dall’impugnazione dalla ricezione dell’atto anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.
In conformità alla declaratoria di incostituzionalità del suddetto art. 6, comma 1, ad opera della sentenza della Consulta n. 111 del 2025, le Sezioni Unite hanno affermato che, nel caso in cui al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche stragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, il licenziamento va impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.



