È licenziamento collettivo indiretto quello intimato per il rifiuto opposto dai lavoratori al trasferimento
Corte di giustizia dell’Ue, 4 giugno 2026, C-907/24
Le questioni pregiudiziali decise dalla Corte di Giustizia traggono origine da una controversia avviata da un gruppo di lavoratori dinanzi al Tribunale di Napoli Nord con ricorso volto a far valere l’illegittimità del trasferimento loro imposto – e al cui rifiuto di accettarlo erano seguiti i licenziamenti. Secondo i lavoratori poiché il trasferimento doveva essere considerato equivalente ad un licenziamento, il trasferimento doveva essere preceduto, a causa del numero di lavoratori interessati, dalla procedura di consultazione sindacale, conformemente all’articolo 4 della legge n. 223/1991.
Il Tribunale aveva accolto il ricorso dichiarando l’illegittimità del trasferimento e dei licenziamenti e ordinato la reintegrazione dei lavoratori nel rispettivo posto di lavoro, con la motivazione che la modifica unilaterale derivata dal trasferimento rientra (…), in forza di una doverosa interpretazione conforme, nell’ambito della nozione eurounitaria di licenziamento collettivo di cui alla direttiva 98/59. In seguito la Corte d’appello ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali circa l’interpretazione della nozione di licenziamento collettivo ai sensi della direttiva 98/59.
La Corte di Giustizia ha quindi dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, dev’essere interpretato nel senso che la risoluzione di un contratto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, effettuata dal datore di lavoro in seguito al rifiuto di tale lavoratore di ottemperare alla decisione unilaterale del datore di lavoro di trasferire il suo luogo di lavoro in una sede distante dalla sede iniziale, rientra nella nozione di «licenziamento», ai sensi del primo comma, lettera a), di tale disposizione.
Soprattutto La Corte di Giustizia ha dichiarato che ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1, c. 1, lettera a), della direttiva 98/59, la risoluzione di un contratto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, effettuata dal datore di lavoro in seguito al rifiuto di tale lavoratore di ottemperare alla decisione deve essere presa in considerazione ai fini del computo del numero dei licenziamenti effettuati, tenuto conto delle soglie fissate da tale direttiva.


