Sul diritto di critica del datore di lavoro nel corso delle trattative sindacali
Tribunale di Bologna, 4 giugno 2026
Il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto ex art. 28 Stat. Lav. da una organizzazione sindacale con cui veniva chiesto al giudice di accertare l’antisindacalità della condotta datoriale consistente nell’aver comunicato, nel corso delle trattative sindacali, direttamente con i lavoratori attraverso alcuni comunicati in cui erano chiarite le posizioni dell’azienda nelle trattative.
Il giudice, nel rigettare il ricorso del sindacato, rileva come non vi sia un fondamento normativo né una ragione logica, per ritenere che sia riservata, in via esclusiva, alle rappresentanze sindacali, la facoltà di rivolgersi ai lavoratori. Secondo il Tribunale infatti, tale diritto deve essere riconosciuto anche alla parte datoriale che deve poter manifestare la propria posizione ed i propri intendimenti, essendo ciò funzionale a che i lavoratori prendano conoscenza delle diverse e contrapposte visioni in gioco e maturino liberamente un proprio convincimento su ogni questione oggetto del dibattito sindacale.
L’esercizio di tale facoltà, in concreto, deve essere esercitato in maniera conforme al principio di buona fede e correttezza. Ciò che rileva, pertanto, è che tali comunicazioni siano avvenute – come ha accertato essere avvenute il giudice nel caso di specie – nel rispetto del principio di correttezza, senza ostacolare il regolare svolgimento delle trattative o recare pregiudizio o discredito alla parte sindacale.



