Accordo di prossimità: condotta antisindacale se sottoscritto con un sindacato non comparativamente maggiormente rappresentativo
Trib. Genova, 19 marzo 2026
Il Tribunale conferma anche nel giudizio di opposizione il decreto che aveva accolto il ricorso ex art. 28 Stat. Lav. relativo al caso di un’impresa che, durante la trattativa in corso con il sindacato ricorrente, e senza alcuna informazione preventiva, aveva deciso di applicare un diverso CCNL e aveva nel contempo sottoscritto con un altro sindacato un accordo integrativo di prossimità ex art. 8 d.l. 138/2011. Premessa l’antisindacalità della più generale condotta tenuta dal datore di lavoro – e consistita nella totale estromissione del sindacato ricorrente dalla procedura di informazione, consultazione e confronto circa la decisione di sostituire il CCNL applicato – il Tribunale accerta anche che nel caso di specie il datore di lavoro non aveva provato il carattere comparativamente più rappresentativo di del sindacato con cui aveva sottoscritto l’accordo di prossimità (UGL) rispetto alle associazioni confederali di settore, in particolare rispetto alla Filcams, risultando anzi il contrario dai dati disponibili (a tal fine valorizza in particolare i dati risultanti dall’Archivio CNEL sulla contrattazione collettiva). L’avere sottoscritto con UGL un accordo qualificato di “prossimità”, riconoscendole un requisito di rappresentatività inesistente unicamente per sottoscrivere intese al ribasso rispetto a quelle stipulabili da un soggetto comparativamente maggiormente rappresentativo, integra secondo il giudice un’illegittima forma di sostegno ad un’organizzazione sindacale, vietata dall’art. 14 dello Stat. Lav. a tutela dell’indipendenza e della libertà sindacale.



