NASpI anche per i detenuti che abbiano svolto attività lavorativa negli Istituti penitenziari
INPS, circolare 16 luglio 2026, n. 74
L’INPS, con la circolare n. 74/2026, recepisce l’orientamento della Cassazione e riconosce che il lavoro svolto dai detenuti alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria ha natura di ordinario rapporto di lavoro subordinato, con conseguente possibilità di accesso alla NASpI quando la cessazione dell’attività avvenga per cause non imputabili al lavoratore.
L’Istituto individua come ipotesi di disoccupazione involontaria la scarcerazione per fine pena, la conclusione del progetto lavorativo, il trasferimento ad altro istituto e l’ammissione a misure alternative. Rimane invece esclusa la NASpI nei periodi di inattività dovuti alla rotazione del lavoro penitenziario, che comportano solo una sospensione del rapporto.
Sul piano contributivo, la circolare chiarisce che, nei casi in cui la cessazione del rapporto generi il diritto teorico alla prestazione, l’Amministrazione penitenziaria è tenuta al versamento del ticket NASpI.



