Tra i poteri dispositivi dell’ITL anche quello di imporre la stipula di un accordo aziendale
Consiglio di Stato, 22 giugno 2026, n. 4969
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, riformando la precedente decisione del T.A.R. Veneto. La controversia nasceva da un verbale di disposizione con cui l’ITL di Verona richiedeva a una società che opera nel settore commercio e applica il CCNL Commercio, di stipulare un contratto aziendale per prevedere un’indennità di esposizione al freddo destinata ai lavoratori operanti nelle celle frigorifere, prendendo a parametro quella prevista nel CCNL Alimentari.
La società aveva impugnato il verbale ottenendone l’annullamento in primo grado, poiché il T.A.R. riteneva che il potere di disposizione ex art. 14, d.lgs. n. 124/2004 potesse applicarsi solo in caso di violazione di obblighi già posti dalla legge o dal CCNL di riferimento, senza poter imporre integrazioni analogiche da altri settori. Di contro, il Consiglio di Stato ha stabilito che la mancata previsione di un’adeguata tutela economica per i compiti particolarmente disagevoli a contatto con il freddo configura un’inadeguatezza della retribuzione rispetto all’art. 36 Cost.. Secondo il Collegio tale inadeguatezza retributiva rientra nel concetto ampio di “irregolarità […] in materia di lavoro e legislazione sociale” che l’ITL può legittimamente rilevare per sollecitare l’adeguamento delle tutele tramite contrattazione aziendale, senza con ciò violare l’autonomia datoriale ex art. 39 e art. 41 Cost., ma agendo in ottica equitativa, collaborativa e deflattiva del contenzioso. Di conseguenza, il ricorso originario dell’impresa è stato definitivamente respinto.



