La rappresentatività comparativa si misura con riferimento al settore in cui i lavoratori operano
Trib. Civitavecchia, 27 agosto 2026
Il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato il ricorso proposto da un’organizzazione sindacale ex art. 28 Stat. Lav. contro una società operante nel settore della sicurezza aeroportuale per presunta condotta antisindacale legata al diniego di costituzione di una RSA. Il Giudice, applicando il principio della ragione più liquida, ha superato le questioni preliminari sulla legittimazione passiva per valutare direttamente la sussistenza del diritto vantato alla luce dell’art. 19 Stat. Lav., come ridefinito dalla sentenza n. 156/2025 della Corte Costituzionale che ha esteso il riconoscimento del diritto alla costituzione di RSA anche alle “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Nel merito la Giudice ha chiarito che il parametro della rappresentatività comparata a livello nazionale, per come recentemente innestato dalla Consulta nell’art. 19 Stat. Lav., deve essere declinato con specifico riferimento al settore e alla categoria professionale di appartenenza – identificata nel caso di specie nella gestione della sicurezza aeroportuale – sulla base delle attività concretamente svolte dai lavoratori e dell’impresa, secondo le indicazioni normative in materia.
Sulla base di tali criteri, il Tribunale ha ritenuto che il sindacato ricorrente non abbia fornito prove sufficienti ad attestare una maggiore forza rappresentativa nello specifico settore aereo e della sicurezza aeroportuale. Di conseguenza, il mancato riconoscimento del diritto alla costituzione della RSA esclude la natura antisindacale del diniego opposto dal datore di lavoro.



