Chiarimenti sull’obbligo di tenuta del LUL per i rider autonomi prevista dal decreto Lavoro
Min. Lav., interpello del 31 agosto 2026, n. 1
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un interpello emesso in risposta a un quesito di Assodelivery ha chiarito quattro aspetti fondamentali inerenti all’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) per i rider autonomi (occasionali o a partita IVA) introdotto dal d. l. n. 62/2026 (convertito con l. n. 112/2026).
In primo luogo, l’obbligo di tenuta del LUL sorge dal 1° luglio 2026 (periodo di paga di luglio), mentre la proroga di 90 giorni disposta in sede di conversione rappresenta un differimento unicamente operativo, applicabile in via transitoria al solo prospetto di luglio 2026 per consentirne l’aggiornamento e la stampa, con il ripristino delle scadenze ordinarie per i mesi successivi. In secondo luogo, in caso di sfasamento temporale tra la prestazione e il compenso, le consegne vanno inserite nel LUL del mese in cui sono state concretamente eseguite, mentre gli importi erogati seguono il principio di cassa (mese di effettivo pagamento), raccomandando l’uso del campo “note” per indicare il periodo di competenza. In terzo luogo, per garantire la continuità documentale durante la vigenza del contratto autonomo, l’obbligo di elaborare il LUL non viene meno nei mesi di inattività, nei quali il committente dovrà generare il documento indicando valori pari a zero per consegne e compensi. Infine, per gli ordini multipli destinati allo stesso acquirente e luogo, la registrazione deve basarsi sul sistema tariffario applicato: gli ordini saranno conteggiati come consegne distinte se remunerati con tariffe separate, oppure accorpati come un’unica consegna se remunerati con un compenso unitario complessivo.



