La falsa testimonianza contro il datore di lavoro è disciplinarmente rilevante
Cass. civ., sez. lav., 22.9.2026, n. 25687
Con ordinanza del 22 settembre 2026, la Corte di cassazione ha affrontato un tema particolarmente delicato: la rilevanza disciplinare delle dichiarazioni rese da un lavoratore come testimone in un processo civile sfavorevole al proprio datore di lavoro.
La Corte distingue nettamente due situazioni.
Il dipendente non può essere sanzionato perché rende una deposizione contraria agli interessi dell’impresa, né bastano semplici inesattezze o ambiguità.
Il testimone, tuttavia, è obbligato a dire la verità: una dichiarazione falsa può assumere rilievo disciplinare quando, per contenuto e circostanze, sia idonea a incidere sul vincolo fiduciario. Tuttavia neanche in questo caso, ovviamente, il licenziamento è in sé legittimo: occorre verificare la concreta gravità della condotta e la proporzionalità della sanzione.
La Cassazione ha inoltre precisato che la mera sproporzione della sanzione non rende automaticamente il licenziamento ritorsivo. Per arrivare alla nullità per motivo illecito occorre accertare che la ragione formalmente indicata dal datore di lavoro sia soltanto apparente e che l’intervento ritorsivo abbia avuto efficacia determinante ed esclusiva.



