Lavori socialmente utili e subordinazione
Cass. civ., sez. lav., 22.9.2026, n. 25709
Con l’ordinanza del 22 settembre, la Cassazione ha precisato quando un rapporto formalmente inserito in un progetto di lavori socialmente utili può essere considerato, in concreto, lavoro subordinato.
Non basta che il lavoratore sia stabilmente inserito nell’organizzazione dell’ente. Occorre che ricorrano congiuntamente due elementi: lo svolgimento di attività che deviano dal progetto LSU e lo stabile inserimento nella struttura organizzativa dell’amministrazione. La Corte ha inoltre chiarito che la semplice reiterazione nel tempo dei progetti non determina, da sola, la nascita di un unico rapporto sul quale misurare la durata legale.
La decisione è interessante per le amministrazioni pubbliche perché impedisce due automatismi opposti. Da un lato, la formale denominazione “LSU” non mette l’ente al riparo quando l’attività concretamente svolta devia dal progetto e diventa lavoro ordinario dell’amministrazione, dall’altro la mera permanenza nell’ente, anche di lungo periodo, da sola non trasforma automaticamente il rapporto.
Restano decisive le modalità con cui il lavoratore viene concretamente utilizzato.



