È incostituzionale il limite dei 15 dipendenti per gli assunti prima del 7 marzo 2015
Corte costituzionale, 22 ottobre 2026, n. 174
Con la sentenza n. 174 del 2026, la Corte Costituzionale è intervenuta sull’apparato sanzionatorio per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese per gli assunti prima del 7 marzo del 2015, ormai di residuale applicazione. In particolare, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 8 della legge n. 604/1966. La questione di legittimità era stata sollevata dal Tribunale di Livorno in relazione al licenziamento disciplinare di una lavoratrice, assunta antecedentemente al 7 marzo 2015 in un’unità produttiva con meno di quindici dipendenti, per il quale il limite massimo dell’indennità risarcitoria applicabile era rigidamente fissato a sei mensilità. Il giudice a quo aveva evidenziato che tale ristoro, limitato a una forbice ristretta tra 2,5 e 6 mensilità, risultava inidoneo a garantire una reale personalizzazione del danno, si presentava privo di un’adeguata efficacia dissuasiva per il datore di lavoro ed era lesivo del principio di eguaglianza, in particolar modo se confrontato con il regime tendenzialmente più favorevole ormai garantito ai “nuovi assunti” delle imprese sotto la soglia dei 15 dipendenti, ai quali si applica l’art. 9, d. lgs. n. 23/2015, al quale la Consulta, con la sentenza n. 118 del 2025, ha già rimosso il tetto massimo di 6 mensilità.
La Corte ha confermato quindi che tale limitazione legale forfetizzata comprime eccessivamente l’ammontare dell’indennità e ha individuato la risoluzione del vulnus attraverso un preciso intervento ablativo. Nello specifico, la Corte ha espunto dall’ultimo periodo dell’art. 8 le parole “, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”. Per effetto di questa pronuncia caducatoria, viene definitivamente rimosso il vincolo dimensionale che precludeva ai dipendenti delle piccole imprese l’accesso alle maggiorazioni alla tutela indennitaria previste dalla legge, consentendo al giudice del lavoro di innalzare il risarcimento fino a 10 mensilità per i lavoratori con un’anzianità di servizio superiore a dieci anni, e fino a 14 mensilità per chi vanta un’anzianità lavorativa superiore a venti anni, indipendentemente dal limite dimensionale di 15 dipendenti.


