La giusta causa del recesso nel contratto di agenzia sussiste anche se tardivo
Cass. civ., sez. lav., 2 ottobre 2026, n. 26112
Con l’ordinanza del 2 ottobre 2026, la Cassazione è intervenuta sui termini e sui limiti del recesso per giusta causa nel contratto di agenzia, sancendo la sua netta distinzione rispetto alle regole che presiedono al procedimento disciplinare nel rapporto di lavoro subordinato. I giudici di legittimità hanno chiarito che, nell’ambito del rapporto di agenzia, la necessità di una contestazione tempestiva serve unicamente a garantire la conoscibilità e la successiva immodificabilità dei motivi posti a base del recesso, ma non si traduce in un autonomo termine decadenziale il cui superamento renda di per sé illegittima la risoluzione. La Corte ha quindi chiarito che il decorso del tempo intercorso tra la scoperta dei fatti e la comunicazione del recesso non genera preclusioni automatiche, bensì rappresenta un elemento che il giudice deve valutare in concreto per verificare la reale attualità della lesione fiduciaria, ponderandolo in relazione alla gravità degli addebiti, alla natura del rapporto, alla complessità degli accertamenti necessari e all’articolazione organizzativa del preponente.



